Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27589 del 30/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2018, (ud. 18/09/2018, dep. 30/10/2018), n.27589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28091/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 71/14/2010 della Commissione tributaria

regionale di Venezia-Mestre – depositata il 21 ottobre 2010;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 settembre

2018 dal Consigliere Paolo Fraulini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Zeno Immacolata, che ha concluso chiedendo l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per il Veneto in Venezia-Mestre, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento relativo a IRPEF, IRAP e IVA per l’anno 2000 emesso nei confronti di B.F. rilevando che il condono presentato dal contribuente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 5, doveva ritenersi legittimo, diversamente da quanto ritenuto dall’Amministrazione, giacchè il procedimento penale che aveva coinvolto il B. doveva ritenersi definitivamente concluso al momento della scadenza dei termini per la sanatoria, posto che la condanna penale era stata comminata in epoca precedente.

2. Per la cassazione della citata sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate con un motivo; l’intimato B.F. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso lamenta “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 1 e art. 9, comma 14, lett. b)” deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe omesso di rilevare che l’avvenuto patteggiamento della pena da parte del B., ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per i medesimi fatti per cui era stata avanzata la pretesa tributaria, escludeva in maniera certa la possibilità di definizione del contenzioso tributario attraverso l’istituto del condono ex lege n. 289 del 2002, sia nella forma agevolata ai sensi del relativo art. 15 che nella forma tombale prevista dall’art. 9.

Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata afferma che, alla data del 22 maggio 2003, momento della presentazione da parte del B. della istanza di condono fiscale agevolato di cui all’art. 15 della legge n. 289 del 2002 lo stesso non fosse più imputato, poichè il Tribunale ordinario di Padova in data 9 luglio 2002 lo aveva condannato.

Tale motivazione da un lato appare estremamente lacunosa, non specificando di che imputazione si tratti e con quali modalità il Tribunale di Padova avrebbe condannato il B.; dall’altro è anche erronea, giacchè la qualità di imputato, per effetto dell’art. 60 cod. proc. pen., non si perde come automatica pronuncia della sentenza di condanna in primo grado, bensì per la ben diversa circostanza della irrevocabilità della sentenza di condanna, di cui non vi è traccia di accertamento in atti, quand’anche si tratti di sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., come opina la ricorrente nel ricorso, senza tuttavia depositare alcun documento idoneo a far constare con certezza tale circostanza, all’uopo essendo evidentemente inidoneo l’atto di costituzione erariale in primo grado (citato a pag. 7 del ricorso).

Tale indagine andrà quindi eseguita in fase di rinvio, al fine di valutare correttamente la legittimità o meno del mancato accoglimento della domanda di condono presentata dal B., tenendo conto anche di quanto già affermato da questa Corte in precedenti controversie tra le stesse parti (Cass., sez. 5, 6 febbraio 2013, n. 2809 e 2810) secondo cui la condanna ai sensi dell’art. 444 c.p.p. è ostativa all’accoglimento del condono.

La sentenza impugnata va quindi cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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