Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27589 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. III, 29/10/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 29/10/2019), n.27589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24477-2017 proposto da:

TALETE SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO, 25, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DI PIETRO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIO NUZZO;

– ricorrente –

contro

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V. NAZARIO SAURO

16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO

COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA CIOTOLA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

S.E., SC.AS., AUTORITA’ D’AMBITO N (OMISSIS)

LAZIO NORD VITERBO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 237/2017 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata

il 10/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/03/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MATTEO NUZZO per delega;

udito l’Avvocato MARIA ROSARIA RUSSO per delega.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10/3/2017 il Tribunale di Viterbo ha dichiarato inammissibile, per tardività, il gravame interposto dalla società Talete s.p.a. in relazione alla pronunzia G. di P. Viterbo n. 1024 del 2014, di accoglimento della domanda nei suoi confronti proposta dai sigg. N.G., S.E. e Sc.As. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di fornitura di “acqua non potabile e priva dei requisiti di legge per l’accertato superamento dei parametri massimi consentiti dalla legge di arsenico e/o fluoruri”.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la società Talete s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.

Resistono con separati controricorsi la Regione Lazio e il N..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 115 e 133 c.p.c., art. 2719 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il giudice dell’appello abbia erroneamente ritenuto inammissibile, perchè tardivo, l’appello notificato il 25/5/2015 in relazione a pronunzia pubblicata il 27/11/2014, e non già il 18/11/2014.

Lamenta che “la data in cui il procedimento di pubblicazione si è completato con l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico delle sentenze esistente presso la suddetta cancelleria, con assegnazione del numero identificativo, è il 27.11.2014, con la conseguenza che la notifica dell’appello, avvenuta in data 25.5.2015, è stata effettuata nel termine”.

Con il 2 motivo denunzia violazione degli artt. 115,116 e 133 c.p.c., art. 2719 c.c., D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 23 e 23 quater (C.d.S.), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il giudice dell’appello non abbia attribuito rilevanza allo “”storico” del processo, in forza del quale risultano le date del deposito della minuta e poi della pubblicazione” in ragione della circostanza che trattasi di “atto interno” privo di “rilevanza e funzione nei rapporti processuali, non riportando tra l’altro sottoscrizioni o indicazioni del pubblico ufficiale che lo ha formato”.

Lamenta che solo nella comparsa conclusionale, e pertanto tardivamente, controparte ha dedotto essere stata l’impugnata sentenza emessa il 18/11/2014, senza invero avere “mai contestato nelle successive difese la corrispondenza all’originale della copia fotografica della certificazione sulla data di pubblicazione delle sentenze risultante dal sito internet… che è stato depositato sub doc. 2 unitamente all’atto di appello”.

Con il 3 motivo denunzia violazione degli artt. 115 e 133 c.p.c., art. 2700 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole non essersi dal giudice dell’appello considerato che essa “non contesta che un deposito sia avvenuto il 18.11.2014”, ma sostiene che “quel “deposito” non produce l’effetto della pubblicazione, non essendosi completato in quella data il procedimento di pubblicazione, com’è attestato da altro documento pure proveniente dal medesimo pubblico ufficiale, in forza del quale l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico delle sentenze esistente presso la suddetta cancelleria e l’assegnazione del numero identificativo sono avvenuti in data 27.11.2014″.

Con il 4 motivo denunzia “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole non essersi dal giudice dell’appello tenuto conto del “mancato inserimento dell’atto oggetto di deposito nell’elenco cronologico delle sentenze esistente presso la suddetta cancelleria, con assegnazione del numero identificativo, alla data del 18.11.2014”, “, in luogo dell'”inserimento di quell’atto alla data del 27.11.2014”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, alla “comparsa di costituzione N., E. e Sc. nel giudizio di secondo grado”, all'”estratto riportato nel sito Internet” (SIGP) che è stato depositato sub doc. 2 unitamente all’atto di appello”, al “certificato sulla data di pubblicazione delle sentenze rilasciato dall’Ufficio del Giudice di Pace di Viterbo… (cfr. all. 3 Certificazione sulla data di pubblicazione delle sentenze rilasciata dall’Ufficio del Giudice di Pace di Viterbo)”, all'”inserimento della sentenza nell’elenco del cronologico delle sentenze esistente presso la… cancelleria, con assegnazione del numero identificativo”) limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati, e in particolare la ratio decidendi secondo cui “la sentenza 1024/14 riporta in calce il timbro “depositato” con data 18 novembre 2014 mentre a margine la data del 27 novembre 2014 è relativa agli avvisi alle parti. Il provvedimento riporta una sola sottoscrizione apposta sotto la data del 18.11.14 per cui, non essendovi alcuna sottoscrizione in calce all’altra data del 27.11.15, la sentenza come documento pubblico è da ritenere formata in quel momento”, sicchè “alcuna rilevanza ha lo “storico” del processo, in forza del quale risultano le date del deposito della minuta e poi della pubblicazione, essendo lo stesso un atto interno privo di alcuna rilevanza e funzione nei rapporti processuali, non riportando tra l’altro sottoscrizioni o indicazioni del pubblico ufficiale che lo ha formato”, in quanto “la mancanza sulla sentenza appellata di una seconda data impedisce quindi di procedere a quell’accertamento istruttorio necessario per individuare la reale data di deposito e pubblicazione del provvedimento”, la “valenza di documento pubblico formato nella data che appare”, non risultando essere stata d’altro canto “contestata nelle forme previste dall’ordinamento e cioè tramite la proposizione di querela di falso, unico modo per accertare la eventuale difformità rispetto al supposto dato reale”.

Deve per altro verso porsi in rilievo, con particolare riferimento al 4 motivo, come al di là della formale intestazione dei motivi la ricorrente deduca in realtà (anche) doglianze di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

A tale stregua, la ricorrente inammissibilmente prospetta invero una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti, seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.800,00, di cui Euro 2.600,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del N.; in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 2.400,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della Regione Lazio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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