Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27589 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27589 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 27072-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
VITALE GIOVANNI;

– intimato avverso la sentenza n. 1466/34/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA SEZIONE DISTACCATA di
CATANIA, depositata il 13/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre
motivi, nei confronti di Vitale Giovanni (che non resiste), avverso la

Data pubblicazione: 21/11/2017

sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia,
Sezione staccata di Catania, n. 1466/34/2016, depositata in data
13/04/2016, con la quale – in controversia concernente
l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione
finanziaria ad un’istanza di rimoorso dell’IRPEF versata nel triennio
1990/1992, dal contribuente, quale lavoratore dipendente e soggettp

Province di Catania, Ragusa e Siracusa, – è stata confermata la
decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del
contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame
dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto, con riferimento
all’istanza del contribuente – di rimborso “de: 90C/0 pagato” presentata sin dal “1°/04/2008”, che era infondata l’eccezione di
carenza di legittimazione attiva del contribuente (assumendo l’Ufficio
appellante che il diritto al rimborso sarebbe spettato soltanto al
sostituto d’imposta che aveva effettuato l’esborso), operando la
agevolazione anche a favore dei contribuenti che hanno già pagato le
imposte.
A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della
ordinanza con motivazione semplificata.

Ragioni della decisione
1.L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con il primo ed il
secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3
c.p.c., degli artt. 9 comma 17 1.289/2002, 3 comma 1 i.212/2000, 3
comma 3 d.lgs. 472/1997, 2033 c.c., 10 comma 665 1.190/2014 e
11,12 e 14 delle Prelegc,l, dovendo ritenersi, da un lato,
contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., che il beneficio fiscale
non spetti a coloro che abbiano già adempiuto agli obblighi tributari
e, dall’altro lato, che, avendo peraltro i giudici della C.T.R. omesso di
argomentare sulla questione, anche alla luce dello ius superveniens
citato, dall’agevolazione fiscale in oggetto siano esclusi i lavoratori
Ric. 2016 n. 27072 sez. MT – ud. 12-10-2017
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colpito dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le

dipendenti, che abbiano versato le imposte tramite ritenute operate
dal sostituto d’imposta, essendo la stessa riferita alle sole imposte
autoliquidate dagli stessi contribuenti in sede di dichiarazioni dei
redditi. Infine, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la
violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 9
comma 17 1.289/2002, 21 comma secondo, secondo periodo, d.lgs.

avendo i giudici della C.T.R. implicitamente ritenuto tempestiva
l’istanza di rimborso, sulla base di una scorretta individuazione del
des a quo del termine di presentazione della domanda,
pacificamente avvenuta il 1°/04/2008, oltre cinque anni dalla data di
entrata in vigore della 1.289/2002, art.9 comma 17, laddove il
termine biennale di decadenza decorreva dal 1°/01/2003, di entrata
in vigore della norma che ha introdotto il suddetto beneficio fiscale.
2. Preliminarmente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
per mancata prova del perfezionamento della notificazione e,
dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Invero,
l’Agenzia delle Entrate ricorrente non ha documentato l’esito positivo
della notifica del ricorso per cassazione al contribuente, non
costituitosi, notifica che risulta effettuata a mezzo del servizio
postale, con atti spediti nel novembre 2016.
3.Per quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo
l’intimato svolto attività difensiva..

Essendo l’amministrazione

pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica
l’art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel caso
di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al
fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione
delle spese in favore dei ricorrente, il recupero dello stesso in danno
cella parte soccombente).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, in Roma, il 12/10/2017.

546/1992, 1 comma 665 I. 190/2014, 12 e 14 Preleggi e 112 c.p.c.,

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