Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27588 del 30/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2018, (ud. 18/09/2018, dep. 30/10/2018), n.27588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21778/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

Prefer s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Martiri di Belfiore, 2,

presso lo studio dell’avvocato Gaetano Alessi, rappresentata e

difesa dall’avvocato Gianmarco Abbadessa, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 206/16/2010 della Commissione tributaria

regionale di Palermo – Sezione staccata di Siracusa – depositata il

16 luglio 2010;

letta la memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 378

cod. proc. civ.;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 settembre

2018 dal Consigliere Paolo Fraulini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Zeno Immacolata, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Sicilia, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento relativo a IRPEG e ILOR per l’anno 1997 emesso nei confronti della società Prefer a r.l. sulla base della ripresa a tassazione di maggiori ricavi, fondata su un processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza. Ha rilevato il giudice di appello che non esisteva in atti, nè era emersa nel corso della discussione della controversia, la prova che la società avesse omesso la registrazione di fatture di acquisto o di vendita, e che le singole contestazioni mosse dall’Ufficio avevano trovato congrua giustificazione ad opera della società.

2. Per la cassazione della citata sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate con due motivi, resistiti con controricorso da Prefer s.r.l.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso lamenta:

1. Primo motivo: “omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5” deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe omesso di esaminare la questione dedotta relativa alle rimanenze iniziali di magazzino, ai materiali acquistati e ai quantitativi ceduti, come dichiarato persino dallo stesso amministratore unico della società alla Guardia di Finanza.

2. Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39nonchè con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3” deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non aver considerato che i maggiori ricavi non contabilizzati scaturivano proprio dalla sommatoria delle rimanenze e degli acquisti messi a raffronto con i beni ceduti.

3. I due motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

4. Va premesso che l’accertamento induttivo di imposte evase può essere affidato anche a prove presuntive, incombendo sul contribuente l’onere della prova contraria. Tali presunzioni, in caso di omessa dichiarazione dei redditi, possono anche essere prive del requisito della gravità, precisione e concordanza (Sez. 6 5, Ordinanza n. 14930 del 15/06/2017).

5. L’applicazione di tali principi al caso di specie conduce a ritenere che la sentenza impugnata abbia reso una motivazione insufficiente in relazione ai maggiori ricavi contesta dall’Erario. Invero è la stessa Commissione tributaria regionale a dare atto in sentenza che dal processo verbale di constatazione emergevano dati di fatto precisi, quali la mancata contabilizzazione di fatture e il rinvenimento di documentazione extracontabile. Tuttavia, nel prosieguo della motivazione, la sentenza laconicamente afferma che tali circostanze di fatto sarebbero inidonee a far presumere l’esistenza di maggiori ricavi. Tale affermazione, nella sua perentorietà, non si confronta in alcun modo con le sue stesse premesse, non spiegando in alcun modo le ragioni per cui il decidente abbia ritenuto che le evidenze fattuali, di cui dava atto, fossero inidonee a fondare la presunzione induttiva. Tale compito sarà dunque svoltà dal giudice del rinvio, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – sezione distaccata di Siracusa – in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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