Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27588 del 10/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 27588 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA

sul ricorso 2057-2013 proposto da:
DE STEFANO MADDALENA DSTMDL41T59A064F, domiciliata in
ROMA ex lege P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di
CASSAZIONE rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA
TERESA MARRA;
– ricorrente contro

2013
2235

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;

/./

i,,,,,..”

Data pubblicazione: 10/12/2013

- controri corrente MMe Altddfi lLo c,

avverso il decreto/rg. 56801/09 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositato il 07/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. BRUNO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

4

BIANCHINI;

In fatto ed in diritto
1 — Maddalena De Stefano propose ricorso innanzi alla Corte di Appello di Roma per
sentirsi riconosciuto un indennizzo per il danno non patrimoniale , ai sensi della legge
24 marzo 2001 n. 89, da parte del Ministero della Giustizia, lamentando l’asserito

Europea, ratificata dall’Italia con legge 848/1955, per l’eccessiva durata di un giudizio, a
sua volta avente ad oggetto la c.d. equa riparazione, nella sua fase di legittimità , iniziata
con ricorso notificato 1’8 giugno 2006 e deciso con sentenza di questa Corte pubblicata il
12 febbraio 2009

2 — La Corte del merito dichiarò inammissibile la domanda con l’osservare che non
sarebbe stato riportato l’oggetto e lo svolgimento del processo che aveva portato alla
prima pronunzia di legittimità ed opinando che , così operando, la parte ricorrente
avrebbe indebitamente frazionato la possibilità di analisi del c.d. giudizio presupposto
che, invece, avrebbe dovuto esser condotta unitariamente.

3 — Per la cassazione di tale decisione la De Stefano ha proposto ricorso sulla base di tre
motivi; il Ministero ha notificato controricorso.

4 — Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
I — Con tre connessi motivi parte ricorrente denunzia la violazione degli artt. 2 e 4 della
legge 89/2001; dell’art. 6 CEDU; dell’art. 115 cpc nonché un vizio di motivazione
laddove la Corte romana avrebbe escluso l’autonoma valutabilità del giudizio di
legittimità — a conclusione di un precedente procedimento per ottenere l’equa
riparazione della ingiustificata durata del processo presupposto —
I.a — Il ricorso è infondato perché la Corte distrettuale ha dato seguito al costante
indirizzo interpretativo di questa Corte, a mente del quale,” in tema di equa riparazione
ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, pur essendo astrattamente possibile individuare
gli standard di durata ragionevole per ogni fase e grado del processo, vale, comunque, il
principio della unitarietà del procedimento. Ne consegue che, ai fini della determinazione
dell’indennizzo spettante a chi abbia sofferto l’irragionevole durata di un processo, il
termine decorre dalla introduzione del giudizio presupposto fino alla proposizione della
‘f…oit..4.40…AA-4-41

mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, § 1, della Convenzione

domanda di equa riparazione, non potendo la parte scegliere di esperire il rimedio
predisposto dalla legge n. 89 del 2001 limitatamente ad una singola fase processuale che
si sia protratta oltre lo standard di durata ritenuto ragionevole.” ( così Cass. Sez. VI-2 n.
15974/2013, cui adde : Cass. Sez. VI-1 n. 14786/2013; Cass. Sez. I n. 23506/2008;
Cass.Sez. I n. 18720/2007).

sarebbero superati — nella considerazione globale della durata del procedimento- i
termini di durata complessiva dei due gradi del procedimento presupposto ( due anni per
il giudizio innanzi alla Corte distrettuale e un anno per quello di legittimità) atteso che,
secondo quanto si legge nel ricorso introduttivo del presente giudizio, il processo
presupposto sarebbe iniziato con ricorso depositato il 7 febbraio 2005 e sarebbe stato
definito dalla Corte di Appello di Napoli il 19 maggio successivo; il decreto sarebbe poi
stato impugnato in sede di legittimità con ricorso notificato 1’8 giugno 2006 e sarebbe
stato definito innanzi a questa Corte con sentenza del 12 febbraio 2009, pervenendo
dunque ad una durata complessiva di anni due, mesi undici e giorni 16.

— La ripartizione delle spese segue le regole della soccombenza , secondo la
quantificazione indicata in epigrafe.

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità che liquida in curo 292,50 oltre spese prenotate e prenotande a debito

Così deciso in Roma il 5 (=ha 2013

.

I.a.1 — Va altresì rilevato che, seguendo la interpretazione sopra riportata, non si

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA