Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27587 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. III, 29/10/2019, (ud. 27/02/2019, dep. 29/10/2019), n.27587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27287-2016 proposto da:

EMAR SAS DELLA DOTT. A.B., in persona dell’accomandataria Dott.

A.B., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO

CAPRIOLI, LUCIO CAPRIOLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

EMAR SAS DELLA DOTT. A.B., in persona dell’accomandataria Dott.

A.B., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO

CAPRIOLI, LUCIO CAPRIOLI;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 245/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 18/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/02/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine il rigetto del ricorso principale e il rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza non definitiva 1994/11 del 19-10-2011 e definitiva 1473/13 del 26-42013 il Tribunale di Lecce, decidendo su quattro cause riunite inerenti il rapporto di locazione intercorso tra la EMAR sas della Dott.ssa A.B. (locatrice) ed il Ministero delle Finanze (conduttore) relativo ad un immobile sito in (OMISSIS) e destinato a sede dell’Ufficio del Registro, condannò l’Amministrazione Finanziaria al pagamento della somma di Euro 449.611,80 (oltre interessi legali) per canoni ed accessori pregressi maturati dal 16-12-1992 (pacifica data di scadenza del contratto di locazione) sino al 15-4-2004, supposta data del rilascio dell’immobile locato; in particolare il Tribunale ritenne che, per la protratta occupazione dell’immobile dopo la scadenza del contratto di locazione (e quindi per il periodo successivo al 16-12-1992), dovesse competere al locatore il canone annuo non nella misura prevista in contratto (Lire 120.000.000) ma in quella di Lire 192.000.000; misura ritenuta congrua dall’UTE di Lecce e dalla Direzione Generale delle Entrate (senza però la necessaria ratifica dell’Amministrazione) e presupposta, per il calcolo di dovuti canoni di locazione relativi allo stesso immobile ma concernenti altro periodo, da decreto ingiuntivo 2349/1998, divenuto irrevocabile per essere stata dichiarata inammissibile la proposta opposizione.

Con sentenza depositata il 18 aprile 2016 la Corte d’Appello di Lecce, in parziale accoglimento del gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in Euro 362.533,82 la somma dovuta dall’appellante.

In particolare la Corte: 1) ha preliminarmente ribadito che, come già affermato in primo grado nella sentenza non definitiva, l’Agenzia delle Entrate (comunque già parte del giudizio di primo grado per intervento volontario) era succeduta, ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. al Ministero delle Finanze; 2) ha ritenuto coperta dal giudicato la questione concernente la misura del canone annuo, essendo stata detta misura già determinata in Lire 192.000.000 dal menzionato D.I. n. 2349 del 1998, divenuto irrevocabile; 3) ha ritenuto che l’occupazione volontaria dell’immobile dopo la scadenza si fosse protratta sino al 30-9-2003 (e non sino al 15-4-2004, come deciso dal primo giudice), atteso che con sentenza 1691/11 del 21.9.2011, emessa dal Tribunale di Lecce nei confronti di EMAR sas nonchè del, Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate (passata in cosa giudicata), era stato statuito che era “incontestata la volontaria occupazione dell’immobile sino al 30-9-2003”; 4) ha quindi rideterminato, sulla scorta delle risultanze della CTU e considerando il rilascio avvenuto nel settembre 2003, la somma dovuta.

Avverso detta sentenza la EMAR sas ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso ed ha proposto a sua volta contestuale ricorso incidentale, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la EMAR sas.

Con ordinanza 28010 del 2018 questa S.C. ha rimesso il giudizio alla pubblica udienza.

La EMAR sas ha presentato memorie ex art. 378 c.p.c..

Il P.G. ha chiesto l’inammissibilità (e, in subordine, il rigetto) del ricorso principale, ed il rigetto di quello incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la EMAR sas, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 132 c.p.c., n. 4 – violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c. e ss. e art. 111 c.p.c. con riferimento al D.Lgs. n. 300 del 1999, si duole che la Corte territoriale, nonostante fosse stata evidenziata l’anomalia di una decisione di primo grado pronunciata nei confronti del Ministero delle Finanze e di un gravame proposto da una “generica” (anonima) Agenzia delle Entrate, si sia limitata ad evidenziare, con tautologica espressione, che vi era stata “la successione a titolo particolare nel diritto controverso”.

Con il secondo motivo la EMAR sas, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 167,345 e 645 c.p.c., si duole che la Corte territoriale abbia sollevato d’ufficio la questione del giudicato costituito dalla sentenza 1691/2011.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, artt. 156 e 157 c.p.c., si duole che la Corte abbia deciso la menzionata questione del giudicato senza sottoporla al contraddittorio delle parti; contraddittorio che nel caso concreto, avrebbe consentito alla parte ricorrente di evidenziare che la detta sentenza 1691/2011 del Tribunale di Lecce non era passata in giudicato, in quanto avverso la stessa era stata proposta impugnazione dalla stessa Amministrazione; impugnazione ancora pendente innanzi alla Corte d’Appello di Lecce (procedimento 854/2012).

Con il quarto motivo la ricorrente, denunziando ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 324 c.p.c., si duole che la Corte abbia deciso sulla base del detto giudicato, senza che la formazione dello stesso sia stato provato dall’Amministrazione appellante, su cui era posto il relativo onere.

Con il quinto motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 132 c.p.c., n. 4 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 198 c.p.c., si duole che la Corte abbia ritenuto che l’accertamento contenuto nella sentenza 1691/2011 del Tribunale di Lecce (anche nell’ipotesi in cui la stessa fosse passata in giudicato) avesse determinato una preclusione riguardo all’azione ed alle domande dell’odierno giudizio; il giudicato opponibile in altri giudizi si forma solo se vi è identità di soggetti, petitum e causa petendi; nel caso di specie nel giudizio conclusosi con la sentenza 1691/2011 la domanda era di condanna al pagamento di somma per risarcimento di danni causati dal deterioramento dell’immobile in questione nonchè da illegittimità del recesso, sicchè il petitum e la causa petendi erano assolutamente diversi.

Il primo motivo è infondato.

Come già precisato da questa S.C., “a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stata operata la riforma del Ministero delle Finanze e dell’Amministrazione fiscale mediante la soppressione di un complesso di uffici ministeriali centrali e periferici e l’istituzione delle agenzie fiscali alle quali è stata affidata la gestione delle funzioni esercitate dai soppressi uffici, con conseguente trasferimento alle medesime dei relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, nei rapporti processuali pendenti fra il predetto Ministero e suoi organi periferici ed i loro contraddittori si è venuto a verificare un peculiare e generalizzato fenomeno di successione a titolo particolare, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., delle indicate agenzie fiscali ai suddetti uffici statuali, con la conseguenza che le stesse agenzie, le quali possono continuare ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, sono legittimate a proporre – nei processi in cui il menzionato Ministero era originariamente individuato come legittimato passivo – impugnazione pur non essendo state parte nel grado di giudizio conclusosi con la sentenza gravata” (Cass. 2608/2007; conf. Cass. sez. unite 3116/2006); ne consegue che nel caso di specie, ove peraltro l’Agenzia delle Entrate era già intervenuta volontariamente in primo grado in uno dei giudizi riuniti e la Emar sas aveva esteso nei suoi confronti la domanda di pagamento, correttamente la Corte territoriale ha confermato, richiamando la motivazione contenuta nelle pagg. 5-8 della sentenza non definitiva, che si era verificata una successione a titolo particolare nel diritto controverso.

La sollevata questione dell’identità dell’Agenzia delle Entrate appellante è irrilevante, atteso il carattere unitario dell’Agenzia delle Entrate ed il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità (conf. Cass. 4862/2015; Cass. 15718/2009; Cass. 29465/2008).

Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati.

Non v’è, invero, ragione di discostarsi dal principio, più volte ribadito da questa S.C., secondo cui “il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicchè il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti; pertanto il giudice al quale ne risulti l’esistenza non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo” (Cass. 8607/2017; v. anche Cass. sez. unite 13916/2006 e 25432/2017).

Il rilievo d’ufficio del giudicato ad opera della Corte territoriale comporta l’irrilevanza della sollevata questione in ordine all’onere della prova dello stesso; al riguardo va, inoltre, evidenziato, anche con riferimento alla prospettata violazione del contraddittorio ed al suo concreto rilievo nel giudizio, che la sola produzione dell’appello, in mancanza di attestazione anche della perdurante pendenza del giudizio di gravame, non è idonea a contrastare la statuizione della Corte territoriale in ordine al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Lecce 1691/11 del 21-9-2011.

Nè può ritenersi che l’affermazione contenuta nella detta sentenza, secondo cui la volontaria occupazione dell’immobile si era protratta sino al 30-9-1993, non abbia valore di giudicato nel presente giudizio, pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto il medesimo rapporto di locazione.

Come, invero, già evidenziato da questa S.C., qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. (Cass. 11754/2018; Cass. 22659/2016); nella specie è indubbio che il punto concernente il protrarsi dell’occupazione dell’immobile dopo la scadenza originaria del contratto di locazione costituisca la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della detta sentenza (avente ad oggetto, tra l’altro, il risarcimento di danni causati dal deterioramento dell’immobile in questione nel periodo di occupazione) e sia comune anche al presente giudizio (avente ad oggetto il pagamento dei canoni successivi alla detta scadenza originaria).

Con il primo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate, denunziando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza e del procedimento ex art. 2909 c.c., si duole che la Corte d’Appello, con riferimento alla misura del canone, abbia esteso il giudicato costituito dal d.i. 2348/1998, divenuto irretrattabile per alcuni ratei non pagati, anche agli altri ratei non pagati concernenti l’occupazione dell’immobile oltre la scadenza (ratei quest’ultimi oggetto del presente giudizio); nello specifico la ricorrente sostiene l’illegittimità di siffatta estensione del giudicato, posto che tra i due giudizi non vi è identità di soggetti, petitum e causa petendi in quanto i segmenti contrattuali (cioè le diverse mensilità) sono diverse.

Il motivo è infondato.

Quando il decreto ingiuntivo, ottenuto per canoni di locazione non corrisposti, non sia stato opposto, o (come nel caso in questione) sia stato opposto ma l’opposizione sia stata dichiarata inammissibile con sentenza irretrattabile, il giudicato così formatosi fa stato tra le parti non solo sull’esistenza e validità del rapporto corrente “inter partes”, ma anche sulla misura del canone preteso e sull’inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione; conf. Cass. 13207/2016, che richiama innumerevoli precedenti (da Cass. 2508/1969 a Cass. 12994/2013); tanto in base al principio secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico; principio che trova applicazione anche in riferimento al d.i. di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia stata proposta opposizione (o, come nel caso di specie, l’opposizione sia stata dichiarata inammissibile), acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda di pagamento in altro giudizio (v. Cass. 28318/2017).

Con il secondo e terzo motivo di ricorso incidentale, anch’essi da esaminare congiuntamente in quanto tra loro connessi, l’Agenzia delle Entrate, denunziando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza e del procedimento ex art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 53 (secondo motivo), nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (terzo motivo), si duole che la Corte d’Appello, pur essendo stato espressamente censurato un doppio calcolo di interessi da parte del primo Giudice (interessi legali calcolati senza considerare il mandato (OMISSIS) ed interessi legali calcolati considerando il detto mandato), non ha per nulla statuito su detta doglianza e, aderendo al prospetto del CTU, ha erroneamente calcolato la somma spettante.

Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del terzo.

La Corte territoriale, invero, come appare evidente dallo schema riportato nel ricorso incidentale (pag. 13), è incorsa nella denunziata violazione del principio di necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.; la stessa, infatti, nel rideterminare la somma complessivamente dovuta in Euro 362.533,82, non ha tenuto in alcuna considerazione il rilievo, espressamente contenuto nel gravame della difesa erariale, secondo cui il Tribunale, aderendo ai calcoli eseguiti dal CTU, aveva operato un’ingiusta duplicazione di interessi legali, in quanto, non tenendo conto che erano state formulate due ipotesi alternative di pagamento, aveva incluso nella predetta somma sia gli interessi computati senza considerare il mandato n. (OMISSIS) sia gli interessi legali computati considerando il detto mandato.

In conclusione, pertanto, va rigettato il ricorso principale ed il primo motivo di ricorso incidentale; va invece accolto il secondo motivo di ricorso incidentale, con assorbimento del terzo; per l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il primo motivo di ricorso incidentale; accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale, con assorbimento del terzo; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Lecce, diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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