Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27587 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27587 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA

sul ricorso 21871-2012 proposto da:
PANTALONE VINCENZO PNTVCN55C16D763L, elettivamente
domiciliato in ROMA, V. C. CONTI ROSSINI 26, presso
lo studio dell’avvocato VALERIO COLAPAOLI,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUNGI RODOLFO;
– ricorrente contro

2013
2223

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587;
– intimato –

avverso il decreto n.

68/2012 della CORTE D’APPELLO

di CAMPOBASSO, depositato il 25/05/2012;

zit~444 11–

Data pubblicazione: 10/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. BRUNO
BIANCHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

In fatto ed in diritto
1- Vincenzo Pantalone , con ricorso depositato il 23 febbraio 2012 innanzi alla Corte di
Appello di Campobasso, propose domanda, ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89,
contro il Ministero della Giustizia, in conseguenza dell’asserito mancato rispetto del

con legge 848/1955, nell’ambito di due cause di opposizione a decreti ingiuntivi
notificategli dalla ASL di Chieti il 18 aprile ed il 30 agosto 2007 e definite entrambe con
sentenza del 12 ottobre 2011
2— La Corte del merito, ritenuta mancante l’allegazione del pregiudizio non patrimoniale
subito, ha respinto la richiesta
3 — Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Pantalone; il Ministero non
ha svolto difese
4— E’ stata disposta la redazione della motivazione in forma semplificata.
I — Deduce il ricorrente la violazione dell’art. 2 della legge 89/2001, dal momento che
non sussisterebbe alcun obbligo di allegazione del pregiudizio non patrimoniale
derivante dalla durata non congrua del procedimento: il motivo è fondato atteso che se,
come la stessa Corte del merito ha riconosciuto, sussiste una presunzione di prova del
predetto pregiudizio — che comunque il ricorrente sottolinea aver specificato con lo stato
di ansia, di paterni d’animo e di sofferenza morale in cui sarebbe incorso, aspettando la
definizione del giudizio – sarebbe semmai la parte pubblica che lo ritenesse insussistente,
a dover dimostrare le condizioni impeditive del relativo diritto: pretendere, come appare
statuito dalla Corte di Appello, una allegazione quale che essa sia – perché la prova della
esistenza del pregiudizio forma oggetto di una presunzione — appare rilievo formale ed
inesatto perché l’allegazione è logicamente il presupposto logico di un fatto che poi
andrà provato.
II — La sentenza andrà dunque cassata con rinvio alla Corte di Appello di Campobasso
in diversa composizione per la decisione sul merito, non essendo la stessa possibile in
questa sede, involgendo l’esame degli atti e degli eventuali comportamento dilatori del
ricorrente

termine ragionevole di cui all’art. 6, § 1, della Convenzione Europea, ratificata dall’Italia

P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di
Appello di Campobasso in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del
giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma 5 arninia. 2013

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