Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27586 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. III, 29/10/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 29/10/2019), n.27586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22370-2017 proposto da:

COSPAS SERVICE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

A.G., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIOVANNI LAURO;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT LEASING SPA, e per essa DOBANK SPA in persona del legale

rappresentante pro tempore C.G., in qualità di

mandataria per la gestione dei crediti, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZALE FLAMINIO N. 9, presso lo studio dell’avvocato ANNA

MARIA PERONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCO ZURLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4721/2016 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 04/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/02/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 4721/2016 il Tribunale di Torino ha dichiarato l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria, stipulato il 20-12-02 tra Dobank (già Unicredit Credit Management) e Cospas Service per inadempimento (mancato pagamento dei canoni di locazione nei termini e nell’ammontare contrattualmente previsto) di quest’ultima, che ha anche condannato al rilascio dell’unità immobiliare oggetto del contratto.

In particolare il Tribunale ha rigettato tutte le eccezioni e domande riconvenzionali avanzate dalla convenuta Cospas Service; quest’ultima, infatti, aveva, tra l’altro, eccepito che il tasso di interessi moratorio, previsto negozialmente in aggiunta al tasso di interesse corrispettivo, travalicava (già ex se) il tasso soglia, concretizzando un’usura oggettiva, e che gli interessi di mora previsti negozialmente e quelli corrispettivi dovevano essere sommati ai fini del superamento del tasso soglia; nello specifico, al riguardo, il Tribunale:

con riferimento al dedotto superamento (ai fini dell’usura e della conseguente applicazione dell’art. 1815 c.c., comma 2) del tasso massimo legale degli interessi di mora (c.d. tasso-soglia, tasso oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, all’epoca del contratto fissato al 10,14%), ha evidenziato che la Cospas Servise, pur avendone il relativo onere probatorio, dopo avere precisato che il tasso di interessi corrispettivi era fissato al 3,10% (quindi di gran lunga inferiore al tasso soglia), aveva solo allegato ma non provato (neanche con la perizia tecnica di parte, sul punto apodittica ed ipotetica) che il tasso degli interessi moratori previsto in contratto ammontasse all’11%; al contrario, l’art. 11 del contratto, deputato al calcolo degli interessi moratori, conteneva una clausola di salvaguardia atta a mantenere costantemente tali interessi al di sotto del tasso soglia; di conseguenza, non essendovi elementi per sostenere che dall’applicazione delle clausole negoziali potesse derivare il detto superamento, non poteva darsi corso all’espletamento di una CTU, che sarebbe stata del tutto esplorativa;

per “scrupolo di completezza” ha poi sottolineato che era erroneo, al fine di affermare il superamento del tasso soglia, sommare la misura percentuale degli interessi corrispettivi e quella degli interessi moratori, entità tra loro eterogenee; in ogni modo, la nullità ex art. 1815 c.c., comma 2, poteva colpire eventualmente solo la clausola concernente gli interessi moratori, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia; nel caso di specie, comunque, a prescindere da ogni altra considerazione, non era stato neanche allegato che gli asseriti interessi usurari di mora fossero stati effettivamente e concretamente addebitati alla Cospas Service.

Con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. del 22-6-2017 la Corte d’Appello di Torino ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dalla Cospas Sevice, non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto; in particolare la Corte ha evidenziato che il tasso degli interessi corrispettivi era inferiore a quello soglia (10,14%) e che il tasso di mora, in base alla clausola di salvaguardia atta a scongiurare il superamento della soglia, era concretamente quello del 10% (come desumibile dal foglio finanziario allegato al contratto); l’asserita previsione di un tasso di mora usurario (11,940%) era rimasto solo come allegazione, smentita dal detto foglio finanziario e senza alcun collegamento con la concreta esecuzione del contratto medesimo; l’appellante si era reso inadempiente all’obbligo di versamento dei canoni, omettendo da una certa data oltre alla corresponsione degli interessi anche la restituzione del capitale, sicchè correttamente il Tribunale aveva dichiarato risolto il contratto.

Avverso la sentenza del Tribunale di Torino Cospas Service srl propone ricorso per Cassazione ex art. 348 ter c.p.c., affidato a quattro motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

La Unicredit Leasing spa, e per essa la Dobank spa, in qualità di mandataria per la gestione dei crediti, resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., lamenta l’erronea valutazione da parte del Tribunale di documenti decisivi ai fini della soluzione della controversia; in particolare si duole che il Tribunale abbia privato il contratto di leasing del suo valore di prova legale ai fini della dimostrazione del denunciato superamento del tasso-soglia in relazione alla pattuizione sugli interessi moratori contenuta all’art. 11 del contratto di leasing, attribuendo alla stessa un significato contrastante con quello risultante dalla sua corretta lettura ed alterando quindi l’apprezzamento delle emergenze probatorie.

Il motivo è inammissibile.

Come già chiarito da questa S.C., in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 (o n. 4), solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. 11892 del 2016).

Nel caso di specie la ricorrente attribuisce erroneamente al contratto di leasing valore di prova legale, quando invece sono dotati di tale efficacia (peraltro limitatamente a taluni aspetti) solo l’atto pubblico e la scrittura privata autenticata (tra le prove precostituite) e la confessione ed il giuramento (tra le prove costituende), e giammai la mera scrittura privata (quale il contratto in questione) in relazione alle pattuizioni in essa contenute.

La censura, con la quale si invoca una corretta valutazione sia del contratto (art. 11) sia di specifica documentazione esibita (tra cui una perizia di parte), si risolve, pertanto, in una critica dell’apprezzamento delle prove espletato dal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ed è quindi, come tale, inammissibile.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 644 c.p., commi 1, 3, 4 e 5, D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, e art. 1185 c.c., comma 2, si duole che il Tribunale abbia escluso l’usurarietà del contratto di leasing in questione per superamento del tasso soglia, e non abbia quindi affermato, e art. 1815 c.c., comma 2, la non debenza di alcun interesse; in particolare la ricorrente, dopo avere precisato che la legge punisce la mera pattuizione usuraria (a nulla rilevando l’effettiva dazione di interessi usurari), ha ribadito l’usurarietà del pattuito tasso di interessi di mora, lamentando al riguardo che il giudice di merito aveva proceduto ad una verifica parziale dei dati contrattuali, senza prendere in esame gli altri costi (oneri, spese e commissioni) legati al finanziamento e senza considerare che la clausola 11 del contratto di leasing prevedeva, ai fini della determinazione del tasso di interessi moratori, di sommare al tasso euribor 6 mesi al momento della conclusione del contratto (2,94% o 3%) nove punti percentuali, per un tasso quindi dell’11,94% (o 12%), superiore quindi al tasso soglia del periodo (10,14%).

Il motivo è inammissibile.

Con riferimento alla verifica solo parziale dei dati contrattuali la doglianza è generica e non soddisfa la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, non avendo la ricorrente precisato dove e quando, e in che termini, la questione dell’esame degli altri costi del finanziamento sia stata sollevata in giudizio; con riferimento alla mancata considerazione dell’art. 11 la censura, come già precisato nell’esame del precedente motivo, si risolve anch’essa in una critica dell’apprezzamento delle prove espletato dal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1344 c.c. e art. 1815 c.c., comma 2, si duole che il Tribunale, ai fini della verifica dell’usurarietà del finanziamento, abbia tenuto conto della clausola di salvaguardia di cui all’art. 11 del contratto di leasing, secondo cui gli interessi di mora pattuiti dovevano comunque essere contenuti al di sotto del tasso soglia.

Il motivo è inammissibile.

L’art. 11 delle condizioni generali di contratto, dopo avere stabilito che glifi interessi di mora vanno calcolati utilizzando il tasso individuato come Euribor tre mesi divisore 365 maggiorato di nove punti, precisa al comma 2 che “qualora alla data di stipula del contratto il risultato dei predetto calcolo risultasse maggiore del tasso soglia vigente con riferimento alla classe di importo alla quale è riferibile il presente contratto di locazione finanziaria, il tasso per il calcolo degli interessi convenzionali di mora resterà definitivamente determinato per tutta la durata della locazione finanziaria nell’Euribor tre mesi divisore 365 quale pubblicato da “(OMISSIS)”, man mano in vigore, maggiorato della differenza tra il “tasso soglia” vigente alla data di stipula del contratto e l’Euribor tre mesi divisore 365 pubblicato alla data medesima su “(OMISSIS)”.

Siffatta clausola di salvaguardia prevede, nella determinazione degli interessi di mora da applicare, il contenimento entro il tasso soglia; il tasso, quindi, è ab origine, attraverso detto automatico correttivo, determinato e pattuito entro il tasso soglia, e non può quindi in alcun caso ritenersi usuraio (v. poi, in ordine all’effettiva applicazione in concreto di un tasso di interessi entro quello soglia, le argomentazioni contenute nell’ordinanza della Corte d’Appello ed il “foglio finanziario” dalla stessa preso in considerazione).

Con il quarto motivo la ricorrente denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – motivazione apparente, si duole che il Tribunale non abbia ammesso la richiesta CTU contabile sull’unico e generico presupposto della inutilità della stessa.

Il motivo è inammissibile.

Costituisce consolidato principio di questa Corte che la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass. 20112/2009; Cass. sez unite 8053/2014); nella specie il Tribunale ha espresso le ragioni della adottata decisione, con argomentazioni logicamente conciliabili, non perplesse ed obiettivamente comprensibili; in particolare, invero, ha spiegato le ragioni per le quali la CTU sarebbe stata del tutto esplorativa, avendo invero evidenziato che la Cospas Service srl aveva solo allegato ma non provato (neanche con la perizia tecnica di parte, sul punto apodittica ed ipotetica) che il tasso degli interessi moratori previsto in contratto ammontasse all’11%.

In conclusione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA