Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27586 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 20/12/2011), n.27586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

G.M. residente a;

– intimata –

AVVERSO la sentenza n.158/11/2005 della Commissione Tributaria

Regionale di Catanzaro – Sezione n. 11, in data 29/12/2005,

depositata il 29.12.2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12

ottobre 2011 dal Cons. Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dott. CENICCOLA Raffaele.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente, impugnava in sede giurisdizionale l’avviso di rettifica ai fini IVA per l’anno 1990. L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza accoglieva il ricorso, con decisione che veniva confermata dalla C.T.R., in sede di pronuncia sull’appello dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, i Giudici di secondo grado ritenevano di dover confermare la decisione di prime cure, opinando che l’avviso di rettifica dovesse ritenersi illegittimo ed infondato, perchè il reddito presunto era stato determinato in astratto in relazione alla categoria economica e non era riferibile al caso concreto e, d’altronde, che la pretesa fiscale era rimasta sfornita di prova.

L’Agenzia delle Entrate ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione, censurandola per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 69 del 1989, artt. 11 e 12 convertito in L. n. 154 del 1989, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38, 39, 54 e 55.

L’intimata, non ha svolto difese in questa sede. Con istanza 15.01.2008, il Sostituto Procuratore Generale dr. V. Gambardella, ha chiesto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ex art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Visto il ricorso, con cui l’Agenzia delle Entrate censura l’impugnata sentenza e ne chiede la cassazione;

Vista la precitata richiesta del Sostituto Procuratore Generale;

Considerato che il ricorso è a ritenersi manifestamente fondato, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 10350/2003, n. 17038/2002, n. 5794/2001) da ultimo ribadito anche da Cass. SS.UU. n. 26635/2009, n. 4148/2009, n. 23602/2008), secondo cui in tema di accertamento delle imposte, la determinazione del reddito effettuata sulla base di coefficienti presuntivi fissati dalla legge e dalle relative norme attuative, dispensa l’Amministrazione Finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indici di maggiore capacità contributiva, così individuati e posti a base della pretesa tributaria fatta valere, e pone a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base dei dati coefficienti non esiste o esiste in misura inferiore;

Considerato, in vero, che essendo incontestato lo scostamento tra i valori risultanti dall’applicazione dei coefficienti di congruità e quelli indicati dalla parte in dichiarazione e non avendo quest’ultima fornito giustificazione alcuna di tale scostamento, alla stregua dei principi desumibili dalle citate pronunce, l’accertamento era a ritenersi legittimo, con la conseguenza che il giudice tributario, era chiamato a verificare, soltanto, se il contribuente avesse vinto la presunzione, offrendo la prova che il reddito determinato sulla base dei coefficienti presuntivi, non esisteva o esiste in misura inferiore”;

Considerato che l’impugnata decisione fa malgoverno dei principi desumibili dalle richiamate pronunce, sotto un primo profilo, per avere, essenzialmente, ritenuto illegittimo l’accertamento, in quanto non personalizzato, senza considerare che lo stesso era stato portato a conoscenza della contribuente, per eventuali osservazioni e chiarimenti difensivi, senza che la stessa se ne avvalesse e, per altro aspetto, per non avere considerato che, in presenza di una prova presuntiva offerta dall’Ufficio, l’onere probatorio gravava sulla contribuente;

Considerato, quindi, che in accoglimento delle esaminate doglianze, la sentenza, sulla base dei principi affermati dalle ricordate pronunce, va cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della C.T.R. della Calabria, perchè proceda al riesame e, adeguandosi al citato orientamento, pronunci sul merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando adeguatamente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. della Calabria.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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