Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27586 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27586 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA

sul ricorso 21868-2012 proposto da:
PAOLINI

CAMILLO

PLNCLL54C10D763L,

elettivamente

domiciliato in ROMA, V. C. CONTI ROSSINI 26, presso
lo studio dell’avvocato VALERIO COLAPAOLI,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUNGI RODOLFO;
– ricorrente contro

2013
2222

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;

Data pubblicazione: 10/12/2013

- contrari corrente –

avverso il decreto n. 66/2012 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositate il 25/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. BRUNO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

BIANCHINI;

In fatto ed in diritto
1 – Camino Paolini, con ricorso depositato il 23 febbraio 2012 innanzi alla Corte di
Appello di Campobasso, propose domanda, ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89,
contro il Ministero della Giustizia, in conseguenza dell’asserito mancato rispetto del

con legge 848/1955, nell’ambito di un giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo,
iniziato con la citazione della ingiunta ASL di Chieti notificata il 29 novembre 2007 e
definito dall’adito Tribunale di Chieti in data 1° dicembre 2011 con il rigetto
dell’opposizione.

2— La Corte del merito, ritenuta mancante l’allegazione del pregiudizio non patrimoniale
subito, respinse la richiesta

3 — Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Paolini sulla base di un
unico motivo; il Ministero ha notificato controricorso.

4— E’ stata disposta la redazione della motivazione in forma semplificata.
I — Deduce il ricorrente la violazione dell’art. 2 della legge 89/2001; dell’art. 111 Costit;
dell’art. 6 della convenzione europea sui diritti dell’uomo, dal momento che non
sussisterebbe alcun obbligo di allegazione del pregiudizio non patrimoniale derivante
dalla durata non congrua del procedimento.
I.a – Il Ministero contro ricorrente ha dedotto che la durata del giudizio avrebbe giovato
al Paolini che, essendo soggetto ingiungente; avendo ottenuto la provvisoria esecutività
del decreto nella fase monitoria e non essendo tale provvedimento stato revocato sino
alla pronunzia definitiva, avrebbe lucrato per tutto il tempo del giudizio di opposizione,
poi accolta, della somma indebitamente riconosciutagli nella prima fase del giudizio

I.b – Il motivo “è fondato atteso che se, come la stessa Corte del merito ha riconosciuto,
sussiste una presunzione di prova del predetto pregiudizio, sarebbe semmai la parte
pubblica che lo ritenesse insussistente, a dover dimostrare le condizioni impeditive del
relativo diritto: pretendere, come appare statuito dalla Corte di Appello, una allegazione
quale che essa sia – perché la prova della esistenza del pregiudizio forma oggetto di una

termine ragionevole di cui all’art. 6, § 1, della Convenzione Europea, ratificata dall’Italia

presunzione — appare rilievo formale ed inesatto perché l’allegazione è il presupposto
logico di un fatto che poi dovrà essere specificamente provato.

I.b.1 —

Il rilievo mosso dal Ministero avrebbe potuto incidere sulla misura

dell’indennizzo ma non sulla sua sussistenza, atteso che l’aspettativa ad una celere
definizione del giudizio sarebbe stata ipotizzabile pur se la pretesa fosse stata infondata

indebitamente ricevuto mantenendolo a disposizione dell’opponente- o
definitivamente ritenerlo acquisito nel proprio patrimonio.

La sentenza andrà dunque cassata con rinvio alla Corte di Appello di Campobasso

in diversa composizione per la decisione sul merito, non essendo la stessa possibile in
questa sede, involgendo l’esame degli atti; detta Corte liquiderà anche le spese del
presente procedimento.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di
Appello di Campobasso in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del
giudizio di legittimità.

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Così deciso in Roma 5 ~DM 20B A

.

perché, anche in tal caso, si sarebbe usciti dallo stato di incertezza se restituire quanto

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