Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27585 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. III, 29/10/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 29/10/2019), n.27585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8179-2016 proposto da:

D.P.M.L., V.A.V., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEL SERAFICO, 65, presso lo studio

dell’avvocato ANGELO ROSATI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CARLO CASCIARO;

– ricorrenti –

contro

V.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 107, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GORI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SILVANA ANGELINI;

BANCA POPOLARE PUGLIESE, in persona del Presidente e legale

rappresentante Dott. P.V.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SAN SEBASTIANELLO 6, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE CAPPIELLO, rappresentata e difesa dagli

avvocati GIUSEPPE DELL’ANNA MISURALE, RAFFAELE DELL’ANNA;

– controricorrenti –

e contro

L.G.P.;

– intimato –

Nonchè da:

L.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA SAN

LORENZO IN LUCINA 4, presso lo studio dell’avvocato SILVIO DI

CASTRO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALESSANDRO C. DE MATTEIS;

– ricorrente incidentale –

contro

V.A.M., BANCA POPOLARE PUGLIESE,

V.A.V., D.P.M.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 417/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/02/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione 17 ottobre 2003 D.P.M.L. e V.A. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce Banca Popolare Pugliese soc. coop. a r.l., V.A.M., L.G. e G.A.M..

Premesso di essere, rispettivamente, moglie e figlio di V.P., deceduto il (OMISSIS), e di agire quali suoi eredi legittimi, gli attori esposero che:

1- V.P. risultava avere sottoscritto il 26 luglio 1995 presso la Banca di Credito Cooperativa di Otranto – presso la quale era titolare di un conto corrente e che era stata successivamente “assorbita” dalla Banca Popolare Pugliese – una richiesta di acquisto di BOT (cod. titolo (OMISSIS)) con scadenza al 30 ottobre 1995 del valore nominale di Lire 100.000.000 cointestati allo stesso V. e ad G.A.M.; lo stesso giorno della morte del V., la G. aveva dato disposizione per la vendita del titolo ed il ricavato della vendita era stato riscosso per cassa; G.A.M. era tenuta, quindi, alla restituzione del 50% della somma riscossa dalla cessione del detto BOT, in quanto somma ricadente nell’asse ereditario;

2- V.P. risultava aver firmato il 18 agosto 1995 una disposizione di vendita di altro BOT (cod. titolo (OMISSIS)), anche questo del valore nominale di Lire 100.000.000, con scadenza al 15 settembre 1995; sempre il 18 agosto 1995 risultava emesso, su c/c del de cuius, a firma di V.A.M., sorella del de cuius e autorizzata alla firma, in favore di L.G. (marito della predetta V.) un assegno dell’importo di Lire 100.000.000; V.P. non aveva potuto impartire gli ordini di vendita del detto BOT, in quanto alla data del 18 agosto 1995 si trovava ricoverato in (OMISSIS); l’operazione si era perfezionata, quindi, per dolo o colpa grave dell’istituto di credito, ed aveva avuto l’effetto di sottrarre all’asse ereditario la somma corrispondente al valore del titolo; V.A.M. non avrebbe potuto percepire il denaro, ed era, quindi, tenuta a restituirlo, quanto meno a titolo di indebito arricchimento.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna della Banca, di V.A.M. e di L.G., in solido, al pagamento di Euro 51.645,69, nonchè la condanna di G.A.M. al pagamento di Euro 25.822,84.

Si costituirono in giudizio la Banca, G.A.M., L.G. e V.A.M., sollevando alcune questioni preliminari e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande.

Con sentenza del 10 giugno 2010 l’adito Tribunale condannò la Banca, V.A.M. e L.G. al pagamento, in favore degli attori, della somma di Euro 51.645,69, e G.A.M. al pagamento, in favore degli attori, della somma di Euro 25.822,84; oltre interessi legali e spese di lite; ritenne il Tribunale, con riferimento alle vicende relative al titolo (OMISSIS) (uniche rilevanti ancora in questa sede, e riassunte sub precedente n. 2), che la V., con l’emissione dell’assegno in favore del L., avesse sottratto denaro dal conto corrente e, conseguentemente, dall’asse ereditario, tanto più che il L. non aveva fornito alcuna prova di essere creditore della moglie o del de cuius; del pari la Banca non avrebbe dovuto procedere alla negoziazione dell’assegno, considerato che vi era prova – attraverso la deposizione di un teste – che fosse a conoscenza della morte del correntista.

Con atto di citazione notificato il 26 luglio 2011 la Banca ha proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma con riferimento alla statuizione di condanna nei suoi confronti.

Si sono costituiti D.P.M.L. e V.A., i quali hanno resistito al gravame.

Si è costituita V.A.M., che ha proposto anche appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui conteneva condanna a suo carico alla restituzione della somma di Euro 51.645,69 oltre accessori.

Non si sono costituiti, rimanendo contumaci, L.G. e G.A.M.. Con sentenza 417/15 del 16-4/16-6-2015 la Corte d’Appello di Lecce, in accoglimento sia dell’appello principale sia di quello incidentale, ha rigettato la domanda proposta da D.P.M.L. e V.A. nei confronti di Banca Popolare Pugliese e V.A.M., con diritto di quest’ultimi ad ottenere la restituzione delle somme eventualmente pagate in esecuzione della sentenza di primo grado; ha condannato D.P.M.L. e V.A. al pagamento, in favore della Banca e di V.A.M., delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio; ha confermato nel resto l’impugnata sentenza.

In particolare la Corte:

1-con riferimento all’appello principale proposto dalla Banca, ha escluso qualsiasi responsabilità da parte di Banca Popolare Pugliese sia in ordine alla negoziazione dell’assegno sia in ordine alla esecuzione dell’ordine di vendita del BOT; nello specifico, con riferimento alla detta negoziazione, ha osservato che l’assegno in questione in favore del L. venne emesso il 18 agosto 1995, prima della morte del titolare del conto corrente (avvenuta il successivo 22 agosto), da soggetto legittimato a farlo ( V.A.M.) in virtù di procura rilasciata dal titolare del conto corrente; procura che, tra l’altro, prevedeva espressamente il potere del procuratore di compiere “disposizioni o prelevamenti parziali o totali, in qualunque maniera contro semplice ricevuta, mediante emissione di assegni bancari o richiesta di assegni circolarti all’ordine proprio o di terzi”; di conseguenza, nessuna responsabilità era dunque ipotizzabile a carico della Banca per avere provveduto al pagamento dell’assegno presentato per l’incasso, atteso che l’Istituto di credito sarebbe al contrario rimasto inadempiente agli obblighi assunti verso il cliente laddove non avesse dato corso all’ordine di pagamento; nessun rilievo poteva quindi avere la circostanza che al momento del pagamento la Banca avesse avuto o meno conoscenza della morte del correntista; con riferimento, poi, alla avvenuta esecuzione dell’ordine di vendita del BOT con accredito del ricavato sul conto corrente, la Corte ha osservato che: gli attori in primo grado non avevano in alcun modo contestato l’autenticità della sottoscrizione apposta dal de cuìus in calce all’ordine di vendita; dal documento non emergeva che vi fosse stata contestualità tra la sottoscrizione, l’inoltro e l’esecuzione dello stesso ordine; di conseguenza, essendo indubbio che l’ordine di vendita impartito alla Banca provenisse dal soggetto legittimato a disporre del titolo, la banca non avrebbe potuto disattendere detto ordine e lasciarlo ineseguito;

2- con riferimento all’appello incidentale proposto da V.A.M., ha evidenziato che quest’ultima, sulla base della su menzionata ampia procura che le era stata conferita dal fratello, era certamente titolare del potere di emettere l’assegno non trasferibile in favore del L.; di conseguenza, atteso che l’ordine di vendita del BOT era stato impartito dal diretto interessato, e che (come detto) nell’emissione dell’assegno non era ravvisabile alcun profilo di illiceità, nessun diritto poteva ritenersi maturato, in favore degli eredi, ad ottenere la restituzione della somma corrispondente all’importo dell’assegno.

Avverso detta sentenza D.P.M.L. e V.A.V. propongono ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi.

Banca Popolare Pugliese e V.A.M. resistono con controricorso.

L.G.P. propone “controricorso e ricorso incidentale”, affidato a due motivi.

Con ordinanza 8-3/30-7-2018 questa S.C. ha disposto la notifica alla Banca Popolare Pugliese del ricorso incidentale proposto da L.G.P., e rinviato il giudizio a nuovo ruolo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo D.P.M.L. e V.A.V., denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 2702,2704,2722,2724,1175,1176,1358,1375,1710 e 2697 c.c. nonchè artt. 115,116,217 e 221 c.p.c., si dolgono che la Corte territoriale, peraltro non considerando che la vicenda relativa alla disposizione di vendita del BOT (OMISSIS) costituiva antecedente logico rispetto alla negoziazione dell’assegno emesso da V.A.M. in favore del coniuge e tratto sul c/c del defunto V.P. ove erano state accreditate le somme ricavate dalla vendita del detto BOT, abbia escluso la responsabilità della Banca con riferimento all’avvenuta esecuzione della detta disposizione di vendita; nello specifico lamentano che la Corte non abbia valutato: che il 18-9-1995 V.P. era ricoverato in ospedale in avanzato stato comatoso, sicchè la data del 18-8-95, risultante dalla disposizione di vendita in questione, non poteva corrispondere a quella (precedente) in cui V.P. aveva apposto la propria sottoscrizione; che alla data della sottoscrizione lo spazio relativo alla data era in bianco; che la Banca aveva ammesso di avere aggiunto ex post la data del 18-9-1995; che siffatta condotta, in mancanza di prova sulla sussistenza di precise istruzioni scritte da parte del V. in merito al momento di procedere alla vendita, doveva ritenersi “contra pacta”, sostanziandosi in un abusivo riempimento in modo difforme da quello pattuito (e quindi in un “inadempimento al mandato ad scribendum”), in quanto alla sottoscrizione avrebbe poi dovuto seguire, per dar corso alla vendita, altra manifestazione di volontà del sottoscrittore.

Con il secondo motivo D.P.M.L. e V.A.V. denunciano “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, formante oggetto di discussione tra le parti, e vizio di motivazione apparente e/o insufficiente, costituente causa di nullità della pronuncia per violazione di uno degli elementi essenziali sanciti dall’art. 132 c.p.c., comma 4”; in particolare i ricorrenti lamentano che la Corte abbia omesso di esaminare “con compiutezza” il fatto storico principale costituito dalla vendita del titolo in questione, limitandosi al riguardo ad evidenziare la non contestazione dell’autenticità della sottoscrizione apposta dal de cuius, senza tenere in considerazione l’abusivo riempimento della data da parte della Banca e senza rilevare che, se il detto titolo non fosse stato venduto dalla Banca in modo illegittimo ed arbitrario e se il relativo ricavato non fosse stato accreditato sul c/c del de cuius, le somme in questione sarebbero ricadute nella successione ereditaria; sul punto la motivazione della Corte d’appello era “apparente”, ovvero del tutto insufficiente e contraddittoria, senza alcuna possibilità di comprenderne la ratio.

Con il terzo motivo D.P.M.L. e V.A.V., denunziando – ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, – “violazione e falsa applicazione degli artt. 1704 e 1170 c.c., nonchè in relazione agli artt. 1176,1375 e 1395 c.c. omesso rilievo della dedotta infedele esecuzione del mandato e della correlata responsabilità del mandatario infedele”, si dolgono che la Corte non abbia considerato che V.M., mandataria, nell’emettere il predetto assegno di Lire 100.000.000 in favore del marito senza alcuna giustificazione di sorta, aveva perseguito un proprio interesse (diretto, o mediato tramite il coniuge) in conflitto con quello del rappresentato ( V.P.), e, violando le norme sul mandato (art. 1710 c.c.) e sulla rappresentanza (art. 1395 c.c.) nonchè il generale principio di diligenza e buona fede, fosse quindi incorsa in responsabilità da infedele esecuzione del mandato.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano – ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1396,1398,1722,1728,1175 e 1176 c.c., R.D. n. 1736 del 1933, artt. 32 e 35 nonchè violazione del dovere di esaminare un fatto dibattuto dalle parti e acclarato in sede di istruzione che, ove fosse stato considerato, avrebbe indotto il Giudice ad assumere una decisione diversa da quella pronunciata; in particolare si dolgono che la Corte territoriale abbia ritenuto irreprensibile, sotto il profilo della diligenza, la condotta della Banca, quando invece quest’ultima, pur essendo stato l’assegno presentato oltre i termini di legge (art. 31 R.D. cit.) e pur essendo a conoscenza della morte del titolare del conto, aveva pagato il detto assegno; in proposito sostengono che, in caso di presentazione oltre i termini, la Banca non è tenuta a pagare ma, ai sensi dell’art. 35 R.D. cit., ne ha solo la facoltà.

Con il primo motivo di ricorso incidentale L.G.P., denunciando – ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – violazione e falsa applicazione dell’art. 292 c.p.c., si duole che la Corte d’Appello abbia omesso di ordinare la notifica dell’appello incidentale di V.A.M. ai contumaci L.G.P. e G. Anna Maria Cristina.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale L.G.P. denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 2055 c.c., nonchè – ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 nullità della sentenza per avere il Giudice omesso di considerare che la responsabilità di L.G. era necessariamente condizionata a quella della Banca e della V., e quindi omesso di estendere alla posizione di L.G. gli effetti dell’accoglimento delle impugnazioni proposte dalle altre parti.

Il primo motivo di ricorso incidentale proposto dal L., di natura preliminare rispetto agli altri e quindi da esaminare con precedenza, è fondato.

Come già precisato da questa S.C., “il deposito della comparsa di risposta contenente l’appello incidentale è idoneo a costituire il contraddittorio in ordine al gravame incidentale, ma solamente nei confronti delle parti costituite; nell’ipotesi di parti contumaci, invece, è sempre richiesto, per soddisfare tale specifica finalità di garantire un paritario esercizio del diritto della difesa, la notificazione del relativo atto alle stesse, in applicazione dell’art. 292 c.p.c., al fine di consentire loro di prendere conoscenza dell’appello incidentale e di svolgere le rispettive difese” (Cass. 14635/2012); di conseguenza, “l’omessa notifica dell’appello incidentale al contumace determina una nullità che, sebbene relativa, può essere fatta valere dal contumace con ricorso per cassazione” (Cass. 7307/2009).

Nel caso di specie l’appello incidentale proposto da V.A.M. non risulta in effetti essere stato notificato ai contumaci L.G.P. e G.A.M..

Siffatto appello incidentale, se, da una parte, non coinvolge la posizione di G.A.M., che è stata condannata dal Tribunale per il diverso episodio concernente il BOT (OMISSIS) e non ha proposto gravame avverso detto capo di sentenza, sicchè la sentenza del Tribunale, in ordine al detto episodio, è da ritenersi passata in giudicato; dall’altra, invece, coinvolge la posizione del L., che ha interesse a contraddire allo stesso, atteso che, in ipotesi di accoglimento del detto appello incidentale, venuta meno la responsabilità della V., il L. stesso rimarrebbe (ove dovesse venir meno anche la responsabilità della Banca, per effetto dell’accoglimento dell’appello principale) l’unico responsabile dell’originaria condanna in solido per Euro 51.645,69 disposta dal Tribunale.

L’accoglimento del detto motivo impedisce a questa S.C. l’esame degli altri motivi con eventuale scissione e separato esame dei rapporti processuali sussistenti tra le parti; ed invero, pur essendo stato condannato il L. in solido, le distinte posizione degli altri coobbligati (Banca Popolare Pugliese e V.A.M.) presentano uno stretto vincolo di dipendenza, con particolare riferimento innanzitutto all’obbligazione del L. rispetto a quella della V. e poi di quest’ultima rispetto a quella della Banca, sicchè la responsabilità dell’uno presuppone la responsabilità dell’altro; al riguardo, da ultimo, Cass. 20860/2018 ha precisato che “l’obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l’intero suo credito; tale regola, peraltro, trova deroga – venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario – quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizione dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicchè la responsabilità dell’uno presupponga la responsabilità dell’altro” (conf. 3028/2005, 9210/2001); nella specie, pertanto, i coobbligati sono in una situazione di litisconsorzio processuale necessario, con conseguente inscindibilità tra le cause.

In conclusione, quindi, va accolto il primo motivo di ricorso incidentale; assorbito il secondo ed i motivi di ricorso principale; per l’effetto va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, diversa composizione, che, previa notifica al L. dell’appello incidentale della V., deciderà i proposti gravami e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso incidentale; assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Lecce, diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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