Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27585 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27585 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 25944-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F. 06363391001, in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
DIPASQUALE BIAGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.
MONTEVERDI n.20, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO LAIS,
rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA LAIS;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1655/17/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di
CATANIA, depositata il 02/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatti di causa

Data pubblicazione: 21/11/2017

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad
un motivo, nei confronti di Di Pasquale Biagio (che resiste con
controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, n.
1655/17/2016, depositata in data 2/05/2016, con la quale – in
controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto

versata nel triennio 1990/1992, dal contribuente, quale lavoratore
dipendente e soggetto colpito dai sisma del 13 e 16 dicembre 1990,
che ha interessato le Province di Catania, Ragusa e Siracusa, – è
stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il
ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame
dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto, con riferimento
all’istanza del contribuente – di rimborso “del 90% pagato” -, che era
infondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del
contribuente (assumendo l’Ufficio appellante che il diritto al rimborso
sarebbe spettato soltanto al sostituto d’imposta che aveva effettuato
l’esborso), operando la agevolazione anche a favore dei contribuenti
che hanno già pagato le imposte.
A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della
ordinanza con motivazione semplificata.
Ragioni della decisione
1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la
violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 9
comma 17 1.289/2002, 3 comma 1 1.212/2000, 3 comma 3 d.lgs.
472/1997, 2033 c.c., 10 comma 665 1.190/2014, dovendo ritenersi,
da un lato, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., che il
beneficio fiscale non spetti a coloro che abbiano già adempiuto agli
obblighi tributari e, dall’altro lato, che, anche alla luce dello ius
superveniens citato, dall’agevolazione fiscale in oggetto siano esclusi
i lavoratori dipendenti, che abbiano versato le imposte tramite
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dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza di rimborso dell’IRPEF

ritenute operate dal sostituto d’imposta, essendo la stessa riferita
alle sole imposte autoliquidate dagli stessi contribuenti in sede di
dichiarazioni dei redditi.
2. La censura è infondata. Questa Corte ha, infatti, affermato il
principio, da cui non vi è motivo di discostarsi, secondo cui, aldilà
dello specifico tenore del dato letterale

(“i soggetti … possono

si perfeziona versando, entro il …, l’intero ammontare dovuto per
ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già
eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento
…”), la disciplina prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma
17, in relazione alle annualità 1990, 1991 e 1992, a favore dei
soggetti colpiti dal sisma 13/16 dicembre 1990, investente le
province di Catania, Ragusa e Siracusa, deve intendersi articolata in
duplice prospettiva: in favore di chi non ha effettuato pagamenti,
mediante il versamento nel termine stabilito, a definizione della
relativa posizione fiscale, del solo 10% del dovuto; in favore di chi
ha pagato (ed in un’ottica restitutoria), attraverso il rimborso del
90% per cento di quanto versato; ciò dovendosi riconoscersi alla
disposizione indicata carattere di “ius superveniens” tale da rendere
quanto già versato non dovuto

“ex post” (cfr. Cass.13760/2013;

Cass. 23589/2012 e Cass. 9577/2012; in riferimento ad analoghi
benefici, Cass. 20641/07, nonché, per la materia contributiva, Cass.
3832/12, 11247/10, 11133/10).
Deve inoltre osservarsi che la nuova disposizione, di cui all’art.1
comma 665 1.190/2014, di natura “innovativa e retroattivamente
efficace” (Cass. 18179/20915), oltre ad escludere dal beneficio i
soggetti esercenti attività d’impresa (alla luce delle questioni insorte
di compatibilità con la normativa dell’Unione europea in terna di aiuti
di Stato, ma, nella specie, è pacifico che si controverte di rimborso
dell’IRPEF versata da lavoratore dipendente), ha introdotto la
necessità del rispetto del termine biennale di presentazione
dell’istanza, prescritto dall’art.21 comma 2 d.lgs. 546/1992.

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definire in maniera automatica la propria posizione … La definizione

In generale, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi
dell’art.38 DPR 602/1973, con la sentenza delle Sezioni Unite n.
15032/09, si è stabilito che: “le liti tra sostituto e sostituito hanno ad
oggetto la legittimità della rivalsa (sia in relazione all’an che in
relazione al quantum) del sostituto nei confronti dei sostituito ed
entrambi, se è stato versato più di quanto dovuto (o è stato

possono richiedere il rimborso all’amministrazione finanziaria ai sensi
del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, impugnando poi dinanzi al
giudice tributario l’eventuale rifiuto” (cfr. Cass. 16105/2015).
Con recenti pronunce di questa Corte (Cass. nn. 15025 e
15027/2017; Cass. n. 17472/2017) è stato confermato il principio
più volte affermato da questa stessa Corte secondo il quale, “in tema
di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1,
Gomma 665, della I. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal
sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia
dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto
d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta
(cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente.” (Cass.
nn. 14406/2016, 18905/2016).
Di conseguenza, la circostanza che la somma, oggetto di richiesta di
rimborso, sia stata già versata e tramite ritenute operate dal
sostituto d’imposta non rileva ai fini della spettanza del beneficio.
4.Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso, Atteso il
consolidarsi della giurisprudenza di legittimità solo in epoca recente,
ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le
spese del presente giudizio di legittimità.Essendo l’amministrazione
pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica
l’ad: 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel caso
di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato ai
fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione
delle spese in favore dei ricorrente, il recupero dello stesso in danno
della parte soccombente).
PQM
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effettuato erroneamente un versamento totalmente non dovuto)

La Corte respinge il ricorso e dichiara integralmente compensate tra
le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, il 12/10/2017.

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