Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27585 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 02/12/2020), n.27585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33799-2018 proposto da:

RELAX AND GLAMOUR SRL, in persona dell’Amministratore Unico pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO

ZUMMO;

– ricorrente –

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 581/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 11/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con sentenza dell’11/4/2018 la Corte di appello di Palermo ha respinto l’appello proposto da Relax and Glamour s.r.l. avverso la sentenza del 13/4/2015 del Tribunale di Marsala, con aggraviO delle spese di lite in favore dell’appellato Fallimento della s.r.l. (OMISSIS);

la predetta sentenza di primo grado aveva dichiarato risolto il contratto di affitto di azienda stipulato il (OMISSIS) fra la (OMISSIS) in bonis e la Relax and Glamour e aveva condannato quest’ultima al pagamento della somma di Euro 235.821,43, oltre accessori a titolo di canoni insoluti, respingendo altresì la domanda riconvenzionale in relativa al rimborso di spese straordinarie opposte in compensazione formulata dalla convenuta, gravata altresì delle spese di lite;

avverso la citata sentenza del 11/4/2018, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. Relax and Glamour con atto notificato il 12/11/2018, svolgendo due motivi;

l’intimato Fallimento (OMISSIS) s.r.l. non si è costituito nel giudizio di legittimità;

è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in camera di consiglio non partecipata;

ritenuto che:

il ricorso è tempestivo, tenuto conto della sospensione feriale e del fatto che il giorno 11/11/2018 cadeva di domenica con conseguente proroga del termine semestrale al lunedì 12 successivo;

con il primo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3, la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti nonchè violazione degli artt. 1372,1241 e 1243 c.c., e falsa applicazione del sistema delineato dalla L. Fall., artt. 52, 95 e 103, e art. 112 c.p.c.;

la ricorrente osserva che la Corte di appello aveva confermato la statuizione circa l’inammissibilità della domanda riconvenzionale, volta a far valere la compensazione e a paralizzare la richiesta creditoria, sul presupposto che l’appellante non avesse censurato la qualificazione come domanda riconvenzionale operata dal Giudice di primo grado;

questi aveva sì valutato la possibilità di considerare la richiesta del convenuto come mera eccezione riconvenzionale, ma aveva pur sempre ritenuto necessario anche in quella prospettiva che si procedesse all’accertamento del debito del fallito con il medesimo rito previsto per i crediti concorsuali;

la ricorrente, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, sostiene di aver impugnato anche la configurazione della propria predetta deduzione difensiva in termini di domanda riconvenzionale, a pag. 9-10 dell’atto di appello, e comunque di aver insistito con il gravame perchè fosse operata la compensazione in forza della predetta deduzione difensiva qualificabile almeno come eccezione riconvenzionale, la cui proposizione non era stata esclusa neppure dal Tribunale di Marsala;

la prima affermazione è smentita dallo stesso brano dell’atto di appello riportato dalla ricorrente che non contiene alcuna critica, tantomeno specifica, al ragionamento del Giudice di primo grado che aveva ritenuto che la deduzione di Relax and Glamour non mirasse solo al rigetto dell’avversaria pretesa e dovesse pertanto essere qualificata come vera e propria domanda riconvenzionale;

il predetto primo motivo si risolve quindi in denuncia di omissione di pronuncia sulla eccezione riconvenzionale di compensazione perchè il Tribunale aveva comunque valutato la richiesta di R&L, come eccezione riconvenzionale, ritenendola, erroneamente, comunque inammissibile e perchè l’appellante aveva specificamente censurato tale errata statuizione;

siffatta censura si rivela tuttavia inammissibile per difetto di interesse per l’inammissibilità della diversa censura riguardante la prova del credito da compensare, di per sè sufficiente a sorreggere comunque la sentenza impugnata, come emerge dall’esame del secondo motivo;

con il secondo motivo di ricorso, proposto per violazione di legge con riferimento all’art. 115 c.p.c., e art. 1460 c.c., la ricorrente sostiene che la prova dell’esecuzione da parte sua e a proprie spese di lavori di manutenzione straordinaria, relativi al credito opposto in compensazione, avrebbe dovuto essere desunta dalla Corte di appello sulla base di 215 fatture prodotte relative al periodo 13/1/2012-21/2/2015 per complessivi Euro 181.991,16 oltre i.v.a., in difetto di contestazioni da parte della Curatela nei suoi atti difensivi;

deve al proposito ritenersi inammissibile l’invocazione da parte della ricorrente dell’art. 115 c.p.c., e del principio di non contestazione, tale da espungere il fatto dall’ambito del controverso e da escluderne il bisogno di prova ex art. 115 c.p.c., senza riportare il passo dell’atto processuale con cui avrebbe formulato l’allegazione non contestata e le difese di controparte che sarebbero incorse nell’omissione, con difetto consequenziale di autosufficienza del motivo (Sez. 3, 05/03/2019, n. 6303);

in secondo luogo, la ricorrente sembra riferire l’asserita “non contestazione” alle evidenze probatorie e non alle allegazioni giudiziali, mentre la valutazione delle prove è attività di accertamento e valutazione riservata al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità, se non per vizio motivazionale nei limiti attualmente consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5;

manca poi una specifica e puntuale censura delle osservazioni contenute nella sentenza impugnata, peraltro conformi a quelle operate dal Tribunale di primo grado, secondo cui i documenti invocati recavano indicazione di interventi e forniture di carattere del tutto generico o non riconducibile ad attività di straordinaria manutenzione gravanti sulla parte concedente;

l’ultima parte del secondo motivo con cui la ricorrente lamenta il mancato accoglimento dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c., è del tutto oscura negli incomprensibili riferimenti alla “vicenda dei beni della GMC”, non meglio chiarita nell’ambito dell’esposizione degli svolgimenti di causa in seno al ricorso e comunque non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato che, alle pagine 4-5, fa leva sull’esistenza di una clausola risolutiva espressa quanto all’obbligazione di pagamento di tre mensilità consecutive di canone e sul difetto di prova della necessità delle opere di manutenzione eseguite per la fruizione e l’esercizio dell’azienda affittata;

l’inammissibilità del secondo motivo determina, come sopra osservato, la derivata inammissibilità anche del primo (nel ricordato secondo profilo), per carenza di concreto interesse;

il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese in difetto di costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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