Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27584 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 30/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep.30/12/2016),  n. 27584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30249-2011 proposto da:

I.L., C.F. NNCLCU65E22H501A, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI

PANICI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.A.R.S. S.R.L., già P.A.R.S. S.P.A. C.F. 03836671000, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CICERONE 66, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DE VIVO, che le

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– DELOITTE CONSULTING S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALADIER 44, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SCHILLACI, che

la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8245/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/12/2010 r.g.n. 9477/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA;

udito l’Avvocato GUGLIELMI CARLO per delega verbale Avvocato PANICI

PIERLUIGI;

udito l’Avvocato PELOSI ANTONELLA per delega Avvocato DE VIVO ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 22/12/2010, la Corte d’appello di Roma confermò la decisione del giudice di primo grado limitatamente alla statuizione di rigetto della domanda avanzata da I.L. nei confronti di Pars s.p.a e Deloitte consulting s.p.a., diretta all’accertamento dell’avvenuto trasferimento d’azienda (o di ramo di essa) dalla prima alla seconda società, con conseguente affermazione del diritto del ricorrente alla prosecuzione del rapporto di lavoro con quest’ultima e condanna al pagamento delle retribuzioni dovute. Con la stessa sentenza la Corte territoriale, in riforma della decisione di primo grado, rigettò la domanda diretta ad accertare la dequalificazione professionale che il lavoratore assumeva subita dal marzo al settembre 2002, oltre al comportamento di mobbing tenuto dalla Pars s.p.a., con condanna di entrambe le società al risarcimento dei danni.

2. A fondamento della decisione la Corte territoriale rilevò che risultava dimostrata esclusivamente la circostanza del passaggio di un buon numero di dipendenti dall’una all’altra convenuta, senza che fosse provato il trasferimento di beni materiali; che neppure poteva desumersi che si trattasse di un gruppo di lavoratori trasferito unitamente alla propria organizzazione di lavoro (con la suddivisione di competenze, settori di attività con propri responsabili e proprio know how), tale da poter ritenersi intervenuto il trasferimento di una unità funzionale in grado di produrre beni o servizi. Concludeva affermando che in mancanza dei predetti elementi di valutazione doveva parlarsi di plurime cessioni di singoli rapporti di lavoro, vicenda ben diversa dal trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., talchè non era ravvisabile in capo al ricorrente il diritto a proseguire il rapporto di lavoro con la presunta società cessionaria.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione lo I. con unico motivo. Resistono entrambe le convenute con distinti atti. Tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.II ricorrente deduce art. 360 c.p.c., punto 3 per violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. e punto 5 per omessa e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo. Rileva che la Corte territoriale aveva violato il principio di cui all’art. 115 c.p.c., poichè, ancorchè non fosse stata ammessa in primo grado la prova in ordine ad alcune circostanze capitolate (17 e 18), non ne erano state tratte le conseguenze in tema di non contestazione. Osserva, inoltre, che la sentenza è contraddittoria laddove enuncia che alcuni dipendenti sono rimasti in Paris s.p.a., ancorchè dalle emergenze del libro paga e matricola si evinca la sola singolarissima posizione di una dipendente, nonchè laddove afferma che la provata circostanza per cui per alcuni mesi i lavoratori alle dipendenze della Pars s.p.a. passati alle dipendenze dell’altra società hanno continuato ad operare presso la sede della stessa società era spiegabile con le intuitive ragioni logistiche tendenti a consentire il graduale passaggio da una sistemazione ad un’altra, pur se secondo comune esperienza simili ragioni logistiche si ravvisano solo ove vi sia una cessione d’azienda. Rileva che, di conseguenza, sostenere che in caso di plurime cessioni di singoli rapporti di lavoro è usuale che il personale rimanga per mesi a lavorare nella sede del precedente datore, svolgendo le stesse attività per gli stessi clienti utilizzando gli stessi strumenti di lavoro, è affermazione contraddittoria con le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Evidenzia circostanze relative alla cessione di strumentazione di lavoro, di tutti i dipendenti e del Know how proprio dell’attività di consulenza svolta da entrambe le società.

2. Il motivo è infondato. Ed invero il ricorrente, per un verso, pretende di trarre dalla mancata ammissione di alcune circostanze di prova testimoniale la non contestazione dei fatti che le circostanze medesime sarebbero idonee a comprovare, in tal modo invadendo l’ambito della valutazione sui mezzi istruttori che è riservata al giudice del merito, perchè rimessa al suo libero apprezzamento (cfr. Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 13686 del 06/11/2001, Rv. 550025: “In sede di valutazione della prova, il ritenere che la mancata contestazione di determinati fatti costituisca implicita ammissione dei fatti medesimi è questione riservata al giudice di merito, il cui apprezzamento, se non lacunoso o viziato sotto il profilo logico – giuridico, è incensurabile in sede di legittimità”). Per altro verso, denuncia un vizio di contraddittorietà della motivazione in realtà insussistente, poichè “lo stesso ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice”. Il vizio denunciato non è ravvisabile nella specie, posto che i rilievi di contraddittorietà motivazionale si appuntano su singole circostanze oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito, senza investire il nucleo fondante delle argomentazioni che, sulla base delle valutazioni attinenti alla prova, sono state poste a base della decisione. Per il resto il motivo si risolve nella proposizione di una revisione del ragionamento decisorio estranea alla funzione attribuita dall’ordinamento al giudice di legittimità, tale da indurre a una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito (Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335).

3. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge in favore di ciascuna delle convenute.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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