Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27584 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. III, 29/10/2019, (ud. 24/01/2019, dep. 29/10/2019), n.27584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26022/2016 proposto da:

Z.C., A.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE MAZZINI 73, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ZAZZA,

rappresentati e ifesi dall’avvocato CHIARA CANCIANI;

– ricorrenti –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA in persona del Dirigente procuratore Dott.

RA.MA., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAPRANICA 78,

presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO ALESSANDRI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

R.A., P.S., AXA ASSICURAZIONI SPA, UNIPOLSAI

ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 577/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 30/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/01/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30/8/2016 la Corte d’Appello di Trieste, quale giudice del rinvio disposto da Cass. n. 18304 del 2014, in parziale accoglimento del gravame interposto dai sigg. Z.C. e A.A. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Udine 3/11/2003, ha dichiarato la concorrente responsabilità della società Friuli Coram di C. Prof. M. & C. s.a.s. e della sig. P.S. per l’errato trattamento anticellulitico a base di ossigeno-ozono da quest’ultima effettuato il 9/7/1992 alla Z. presso il laboratorio di analisi e ricerche gestito dalla predetta società, con condanna dei medesimi al pagamento in via solidale di “quanto già liquidato dalla Corte d’Appello” a titolo di risarcimento dei danni dalla Z. conseguentemente sofferti.

Ha dichiarato viceversa inammissibili “le domande formulate nei confronti di R.A.” nonchè quella “formulata da Friuli Coram di percentualizzazione della colpa concorrente di P.S.”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Z. e l’ A. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi la società Friuli Coram di C. Prof. M. & C. s.a.s., il R., la P. e la società Axa Assicurazioni s.p.a., che hanno tutti presentato anche memoria.

L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “violazione o falsa applicazione” degli artt. 99,112,287,288,336,346,383,384,394 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che con motivazione “meramente apparente” la corte di merito abbia erroneamente ritenuto “intervenuto il giudicato” sulle “statuizioni di primo grado relative alla sola Z., avendo la sentenza… del Tribunale di Udine accolto integralmente la domanda azionata da Z.C. e dal coniuge A.A., essendo quest’ultimo sempre rimasto parte in causa, ed essendo stato liquidato l’intero importo di Euro 376.310,53 richiesto a titolo di risarcimento danni patiti sia da Z. che da A.”.

Lamentano che la corte di merito si è erroneamente dichiarata “non abilitata a riesaminare le questioni dichiarate assorbite dalla Corte di Cassazione sulla base dell’erroneo convincimento che le stesse siano coperte da giudicato”, laddove è “pacifico… che i motivi dichiarati assorbiti dalla Suprema Corte possano e debbano essere riproposti avanti al giudice del rinvio il quale è chiamato ad esaminarli facendo applicazione del principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità”.

Lamentano che “le questioni dichiarate assorbite dalla Cassazione… sono state puntualmente riproposte… nell’atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.”, sicchè “il giudice del rinvio era tenuto… ad esaminarle e a pronunciarsi su di esse, incorrendo altrimenti nel vizio di omessa pronuncia”.

Con il 2 motivo denunziano “violazione o falsa applicazione” degli artt. 99,112,287,288,346,383,384,394 c.p.c., artt. 2043,2056,2059 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente respinto la domanda dell’ A., “dando implicitamente per presupposto l’intervenuto giudicato sull’istanza di risarcimento del danno da lui patito in qualità di coniuge convivente”.

Lamentano che la “sentenza di primo grado… ha trattato in modo esplicito… il diritto dei prossimi congiunti al risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, subiti in conseguenza del trauma psicologico derivato dal fatto illecito patito dal convivente, anche in considerazione della riduzione dei mezzi di sostentamento per la perdita permanente della fonte di reddito proveniente dall’attività lavorativa, anche domestica, del soggetto leso, e li ha ritenuti sussistenti oltre che risarcibili in via equitativa”, liquidando la posta risarcitoria “tenendo conto di tutte le proiezioni dannose del fatto lesivo, compreso il danno patrimoniale”, sicchè l’ A. “non aveva alcun onere di impugnare la sentenza… del Tribunale di Udine che lo vedeva totalmente vittorioso”.

Con il 3 motivo denunziano “violazione o falsa applicazione” degli artt. 99,112,115,345 c.p.c., artt. 1218,1228,2043,2051,2055 c.c., L. n. 412 del 1991, art. 4,L. n. 833 del 1978, art. 43,L. n. 132 del 1968, art. 53, L.R. FVG n. 49 del 1981, art. 9, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si dolgono che la corte di merito abbia confuso “l’assorbimento di un motivo di ricorso per cassazione con il giudicato che afferma, senza fondamento, intervenuto”, peraltro senza specificare “in quale grado di giudizio, avendo il Tribunale di Udine condannato anche il Dott. R. quale responsabile sanitario del poliambulatorio (pag. 31 sentenza n. 1275/03 Tribunale di Udine)”.

Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che la “responsabilità del Dott. R.A. è stata esclusa dalla Corte di Cassazione… limitatamente alle manovre d’urgenza praticate alla Z., senza che la Corte di legittimità si sia pronunciata sulla responsabilità del R. quale direttore sanitario della clinica Friuli Coram e responsabile del macchinario con il quale fu iniettata la miscela lesiva, e neppure dell’accertata assenza, all’interno della clinica, di presidi salvavita, in particolare del defibrillatore”.

Con il 4 motivo denunziano “violazione o falsa applicazione” degli artt. 91,92 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la condanna al pagamento delle spese di lite del grado sia stata dal giudice del rinvio disposta in ragione dell’erroneo “mancato accoglimento della domanda di condanna del Direttore sanitario della Friuli Coram per asserita formazione del giudicato interno”.

Con il 5 motivo denunziano “violazione o falsa applicazione” degli artt. 112,167 c.p.c., artt. 1218,1223,1226,2056,2727,2729,2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito non si sia pronunziata in ordine alla domanda di risarcimento “del danno patrimoniale conseguente alla perdita della capacità lavorativa”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha avuto modo di porre in rilievo, le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte, essendo impregiudicate, all’esame del giudice di rinvio (v. Cass., 30/11/2017, n. 28751; Cass., 12/9/2011, n. 18677. E già Cass., 11/12/1990, n. 11767; Cass., 12/12/1974, n. 4238).

Orbene il suindicato principio è stato dalla corte di merito disatteso nell’impugnata sentenza.

Come indicato nella sentenza Cass. n. 18304 del 2014 che ha disposto il rinvio, è rimasto nella specie dai giudici di merito accertato che tra la società Friuli Coram s.r.l. e la Z. fu stipulato un contratto avente ad oggetto la sottoposizione di quest’ultima, presso il laboratorio di analisi e ricerche della prima, ad “una serie di trattamenti di elettroliposi”. E che nell'”ambito organizzativo” della detta società quest’ultima fu “al contrario sottoposta dalla P. ad un trattamento di ossigeno-ozonoterapia”, che la medesima aveva “autonomamente deciso e concordato” con la Z., all’esito del quale quest’ultima subì “un’embolia polmonare, un arresto cardio-respiratorio, una fibrillazione ventricolare, un’ischemia cardiaca e un’embolizzazione cerebrale”.

Accertata la responsabilità della Casa di cura Friuli Coram s.r.l. odierna controricorrente, questa Corte nella suindicata sentenza Cass. n. 18304 del 2014 ha accolto le doglianze all’epoca mosse avverso “l’esclusione della responsabilità (anche) della P. operata nell’impugnata sentenza”, ponendo in rilievo la censurabilità della medesima, in particolare là dove la condotta della P. risultava illogicamente e contraddittoriamente considerata “idonea a fondare (costituendone il presupposto) la responsabilità della struttura sanitaria nel cui ambito la medesima ha posto in essere la sua prestazione medica de qua, e al contempo ritenuta inidonea a consentire l’affermazione della personale responsabilità professionale di detto medico”, per non avere tratto i logici e coerenti corollari discendenti in particolare dagli accertamenti di fatto posti a presupposto dell’argomentare.

In particolare là dove si era accertato e dato atto che la P. ha nella specie “sottoposto la Z., benchè reduce da un recente intervento di raschiamento in anestesia locale e nonostante le fosse stata preliminarmente eseguita l’elettroliposi, ad un tipo di intervento anticellulitico diverso da quello costituente l’oggetto del contratto dalla paziente stipulato con la società Friuli Coram, altresì effettuandolo presso un laboratorio di analisi con dotazioni tecniche ed organizzative rivelatesi all’uopo carenti ed inadeguate (“il trattamento estetico cui si sottopose la Z., benchè di “facile esecuzione”, si presentava “nè congruo nè adeguato” poichè svolto nonostante la controindicazione derivante dall’intervento chirurgico all’utero cui l’attrice si era sottoposta una decina di giorni prima; siffatta controindicazione, “accentuata dalla preliminare esecuzione dell’elettroliposi, non avrebbe dovuto consentire, per ottemperanza a norme di comune prudenza, la somministrazione della miscela ossigeno-azoto, idonea nel favorire una riduzione della viscosità ematica, e la formazione di trombo embolizzanti””). Ancora, il non avere previamente avvisato la paziente di tali carenze organizzative e strumentali del laboratorio, indirizzandola ad un centro di più elevata specializzazione e con idonee dotazioni tecniche (cfr. Cass., 13/7/2011, n. 15386). L’avere effettuato l’intervento de quo con “uso di tecniche non congrue e non adeguate, per dosi non corrette, e/o per modalità di somministrazione non corrette, e/o per l’uso di macchinari non efficienti”, giusta quanto nel corretto esercizio dei propri poteri in materia di valutazione e scelta delle emergenze istruttorie (v. Cass., 16/1/2007, n. 828; Cass., 25/10/2006, n. 22899; Cass., 8/5/2006, n. 10503; Cass., Sez. Un., 11″ giugno 1998, n. 5802) dalla corte di merito accertato in base alla prima CTU esperita in 1 grado nella specie costituente fonte oggettiva di prova trattandosi di “consulenza percipiente” (cfr., da ultimo, Cass., 26/2/2013, n. 4792)”.

Ancora, nella parte in cui si era non correttamente valutato quanto nel giudizio di merito accertato in ordine al nesso eziologico tra “l’embolia riportata dalla Z.” e la “condotta nella specie posta in essere dalla P. alla stregua del criterio della probabilità relativa (“meno probabilmente di origine trombotica” e “più probabilmente… di origine gassosa”), laddove corretta applicazione di tale principio era stato viceversa fatto con riferimento alla società Friuli Coram.

Esclusivamente in ordine all’accoglimento dell’unico motivo del ricorso della società Friuli Coram s.r.l. (con il quale si era censurata l’esclusione di “qualsivoglia responsabilità” della P., argomentando dalla natura della responsabilità indicata come extracontrattuale dagli originari attori Z. e A. e qualificata come tale dai giudici di merito, senza che sul punto vi sia stata impugnazione di sorta) e al 7 motivo del ricorso Z. (con il quale la medesima lamentava l’esclusione da parte della Corte d’Appello di Trieste della responsabilità della P. in contrasto con le emergenze probatorie) è stata quindi disposta la cassazione in relazione della sentenza del 23/5/2007 della Corte d’Appello di Trieste, dichiarandosi viceversa assorbiti gli altri motivi (i primi 6) del ricorso Z., nonchè i ricorsi incidentali del R. e della società Axa Assicurazioni s.p.a..

Con l’odiernamente impugnata pronunzia il giudice di rinvio ha inteso la sentenza Cass. n. 18304 del 2014 in termini invero non corretti, in particolare con riferimento ai relativi limiti e alle conseguenze da trarne anzitutto sotto il profilo dei poteri delle parti e del thema decidendum.

Ha in particolare più volte sottolineato l’essere stata da questa Corte nella sentenza di rinvio “ribadita l’esclusione di qualsiasi responsabilità del R., intervenuto esclusivamente in via d’urgenza, senza incidere sul contesto”; ribadita “l’estraneità del R. (e conseguentemente del suo assicuratore Axa) già ritenuta nel precedente grado di appello, con assorbimento di ogni altro motivo, così sottraendo tutte le questioni che ne formarono oggetto alla rivisitazione di questa Corte, non abilitata a sollevare il manto costituito dal giudicato interno”.

Invocando “i ristretti limiti” tracciati dalla sentenza di rinvio e il “carattere chiuso” del giudizio di rinvio, ha quindi ravvisato il formarsi del giudicato “per le statuizioni di primo grado relative alla condanna in favore della sola Z. (e non dell’ A.) dell’importo come determinato dalla corte d’appello in Euro 220.180,00”.

Ancora, ha escluso l’ammissibilità della “richiesta in questa sede di graduazione del concorso di colpa con conseguente percentuale condanna”, ritenendo essere stato “affidato a questo giudice del rinvio l’esclusivo compito di affermare la responsabilità extracontrattuale di costei, senza percentualizzazioni di sorta e senza, in definitiva, che il thema decidendum così segnato, comporti determinazioni riguardanti i rapporti interni dei condebitori solidali”, ravvisando pertanto la “conseguente impossibilità di quantificare in questa sede nella percentuale che andrebbe accertata l’importo che la P. dovrà in concreto restituire alla Friuli Coram, dovendo perciò riservarsi ad un apposito separato giudizio l’esatta determinazione della somma”.

Nel dare atto che “gli attori, nel richiedere l’integrale conferma della sentenza di primo grado e la condanna dei convenuti (tutti, senza distinzione) a risarcirle hanno formalmente mantenuto la propria pretesa nei confronti del R.”, il giudice di rinvio perviene invero ad erroneamente affermare essere “non più aggredibile” il medesimo, per essersi in ordine alla sua responsabilità formato il “giudicato interno”.

Il giudice di rinvio afferma altresì non esservi alcuna “superstite domanda qui delibabile per entrambi gli Assicuratori contumaci, pur citati su disposizione della Corte per l’integrazione del contraddittorio da litisconsorzio (meramente processuale)”.

Orbene, emerge a tale stregua evidente come il giudice del rinvio ha come detto- disatteso il principio in base al quale le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise, e possono essere quindi riproposte, essendo impregiudicate, all’esame del giudice di rinvio.

Anzichè fare luogo all’accertamento dovuto sulla base delle censure originariamente proposte in sede di gravame e quindi riproposte in sede di rinvio, la corte di merito ha per converso omesso di farvi luogo (anche) invocando preclusioni da giudicato argomentando in termini invero quantomeno illogici e contraddittori, al punto da connotare la motivazione al riguardo offerta in termini di mera apparenza.

Il giudice di rinvio ha altresì omesso di pronunziare in ordine alla domanda della Z. di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa.

Dell’impugnata sentenza, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, nonchè il 4 motivo, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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