Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27584 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27584 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 25939-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
PERTICONE GIOVANNI, GRILLO MARIA, elettivamente domiciliati in
ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentati e difesi dall’avvocato EMANUELA TUMINO;

con troricorrenti

avverso la sentenza n. 1287/17/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di
CATANIA, depositata il 05/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatti di causa

Data pubblicazione: 21/11/2017

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad
un motivo, nei confronti di Grillo Maria e Perticone Giovani (che
resistono con controricorso), avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, n.
1287/17/2016, depositata in data 5/04/2016, con la quale – in
controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto

versata ne! triennio 1990/1992, dai contribuenti, quali lavoratori
dipendenti e soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990,
che ha interessato le Province di Catania, Ragusa e Siracusa, – è
stata parzialmente riformata la decisione di primo grado, che aveva
accolto il ricorso del contribuente Perticone, respingendo quello
proposto dal coniuge, per mancata dimostrazione del versamento
delle imposte .
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame
dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto, con riferimento
all’istanza del contribuente – di rimborso “del 90% pagato” -, che era
infondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dei
contribuenti (assumendo l’Ufficio appellante che il diritto al rimborso
sarebbe spettato soltanto al sostituto d’imposta che aveva effettuato
l’esborso), operando la agevolazione anche a favore dei contribuenti
che hanno già pagato le imposte. I giudici della C.T.R. hanno accolto
il gravame incidentale della Grillo, ritenendo documentata, per il
199C, la ritenuta subita dalla contribuente
A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della
ordinanza con motivazione semplificata.

Ragioni della decisione
1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la
violazione e falsa applicazione, ex art,360 n. 3 c.p.c.„ degli artt. 9
comma 17 1.289/2002, 3 comma 1 l.212/2000, 3 comma 3 d.lgs.
472/1997, 2033 c.c., 1° comma 665 1.190/2014, dovendo ritenersi,
da un lato, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., che il
Ric. 2016 n. 25939 sez. MT – ud. 12-10-2017
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dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza di rimborso dell’IRPEF

beneficio fiscale non spetti a coloro che abbiano già adempiuto agli
obblighi tributari e, dall’altro lato, che, anche alla luce dello ius
superveniens citato, dall’agevolazione fiscale in oggetto siano esclusi
i lavoratori dipendenti, che abbiano versato

le imposte tramite

ritenute operate dal sostituto d’imposta, essendo la stessa riferita
alle soie imposte autoliquidate dagli stessi contribuenti in sede di

2. La censura è infondata. Questa Corte ha, infatti, affermato il
principio, da cui non vi è motivo di discostarsi, secondo cui, aldilà
dello specifico tenore del dato letterale (“i soggetti .. possono
definire in maniera autongatica la propria posizione ,.. La definizione
si perfeziona versando, entro il …, l’intero ammontare dovuto per
ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già
eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento
..•”), la disciplina prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma
17, in relazione alle annualità 1990, 1991 e 1992, a favore dei
soggetti colpiti dal sisma 13/16 dicembre 1990, investente le
province di Catania, Ragusa e Siracusa, deve intendersi articolata in
duplice prospettiva: in favore di chi non ha effettuato pagamenti„
mediante il versamento nel termine stabilito,

a definizione della

relativa posizione fiscale, del solo 10% del dovuto; in favore di chi
ha pagato (ed in un’ottica restitutoria), attraverso il rimborso del
90% per cento di quanto versato; ciò dovendosi riconoscersi alla
disposizione indicata carattere di “ius supervergiens” tale da rendere
quanto già versato non dovuto

“ex post” (cfr, Cass.13760/2013;

Cass. 23589/2012 e Cass. 9577/2012; in riferimento ad analoghi
benefici, Cass. 20641/07, nonché, per la materia contributiva, Cass.
3832/12, 11247/10, 11133/10).
Deve inoltre osservarsi che la nuova disposizione, di cui all’art.1
comma 665 1.190/2014, di natura “innovativa e retroattivamente
efficace” (Cass. 18179/20915), oltre ad escludere dal beneficio i
soggetti esercenti attività d’impresa (alla luce delle questioni insorte
di compatibilità con la normativa dell’Unione europea in tema di aiuti
di Stato, ma, nella specie, è pacifico che si controverte di rimborso
2016
. n. 25939 sez. MT – ud. 12-10-2017
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dichiarazioni dei redditi.

dell’IRPEF versata da lavoratore dipendente), ha introdotto la
necessità del rispetto del termine biennale di presentazione
dell’istanza, prescritto dall’art.21 comma 2 d.lgs. 546/1992.
In generale, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi
dell’art.38 DPR 602/1973, con la sentenza delle Sezioni Unite n.
15032/09, si è stabilito che: “le liti tra sostituto e sostituito hanno ad

relazione al quantum) del sostituto nei confronti del sostituito ed
entrambi, se è stato versato più di quanto dovuto (o è stato
effettuato erroneamente un versamento totalmente non dovuto)
possono richiedere il rimborso all’amministrazione finanziaria ai se.nsi
del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, impugnando poi dinanzi al
giudice tributario l’eventuale rifiuto” (cfr. Cass. 16105/2015).
Con recenti pronunce di questa Corte (Cass. nn. 15025 e
15027/2017; Cass. n. 17472/2017) è stato confermato il principio
più volte affermato da questa stessa Corte secondo il quale, “in tema
di agevolazioni tributarie, ìi rimborso d’imposta di cui all’art. 1,
comma 66E, della I. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal
sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia
dal soggetto che ha effettuato il versamento (col. sostituto
d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta
(cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente.” (Cass.
nn. 14406/2016, 18905/2016).
Di conseguenza, la circostanza che la somma, oggetto di richiesta di
rimborso, sia stata già versata e tramite ritenute operate dal
sostituto d’imposta non rileva ai fini della spettanza del beneficio.
4.Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il r corso.
Atteso il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità solo in epoca
recente, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le
parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Essendo l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, non si applica l’art. 13 commia 1- quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 (nel caso di prenotazione a debito i contributo
non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna
Ric. 2016 n. 25939 sez. MT – ud. 12-10-2017
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oggetto la legittimità della rivalsa (sia in relazione all’an che in

della controparte alla rifusione delle spese in favore dei ricorrente, il
recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

PQM
La Corte respinge il ricorso e dichiara integralmente compensate tra
le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, il 12/10/2017.

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