Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27584 del 11/10/2021

Cassazione civile sez. I, 11/10/2021, (ud. 21/09/2021, dep. 11/10/2021), n.27584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4822/2018 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n.

28, presso lo studio dell’avvocato Rampelli Elisabetta, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Premuda

6, presso lo studio dell’avvocato Pineschi Massimo, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Pubblico Ministero;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4422/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

pubblicata il 05/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2021 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Nel giudizio di separazione personale tra P.L. e A.A., la Corte di appello di Roma, con la sentenza depositata il 05/07/2017, ha parzialmente riformato la decisione emessa dal Tribunale di Roma, riconoscendo l’addebito di responsabilità della separazione personale a carico del marito. Per il resto, ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata assegnata la casa coniugale alla P., era stato posto a carico di A. un assegno di mantenimento di Euro 500,00= per ciascun figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie, ed un assegno di Euro 300,00= per la moglie.

La Corte di appello, in ragione del parziale accoglimento dell’appello, ha condannato A. alla rifusione delle spese di ciascuna delle fasi di merito nella misura del 50% in favore di P., compensandole per il restante 50%, rispetto alla misura liquidata in dispositivo.

P. ha proposto ricorso per cassazione con sei mezzi, corroborato da memoria; A. ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cc., commi 1 e 2, dell’art. 337 ter c.c., comma 6, dell’art. 115 c.p.c. anche in relazione all’art. 29 Cost.

La ricorrente contesta la quantificazione degli assegni di mantenimento per i figli e per lei posti a carico del marito, sostenendo che la Corte distrettuale ha errato nel valutare la situazione economica dei coniugi, omettendo di sussumere il caso specifico – come risultante dall’intero quadro probatorio – nelle norme di riferimento.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c., commi 1 e 2, dell’art. 337 ter c.c., comma 6, dell’art. 115 c.p.c.

La ricorrente contesta l’errore, a suo dire, compiuto dalla Corte di appello laddove ha confermato la quantificazione degli assegni di mantenimento – ritenendola in linea con la situazione economica dei coniugi -, omettendo di valutare il complessivo quadro probatorio e le omissioni dell’appellato.

1.3. I primi due motivi, scrutinabili congiuntamente perché connessi, sono inammissibili perché volti, sostanzialmente, a rimettere in discussione l’accertamento fattuale e la ponderazione che la corte di merito ha svolto sulla concreta condizione economica dei coniugi.

Va rammentare che “In tema di determinazione del “quantum” dell’assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.” (Cass. n. 975/2021) e che “L’art. 156 c.c., comma 2, stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell’assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.” (Cass. n. 605/2017).

La Corte di appello si attenuta a questi principi e la censura non è idonea a scalfire il percorso decisionale seguito.

Si tratta, invero, di valutazioni insindacabili in questa sede, se non sotto il profilo del vizio motivazionale e nei ristretti limiti stabiliti per quest’ultimo dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 5 luglio 2017), che, come è noto, esclude la sindacabilità, in sede di legittimità, della correttezza logica della motivazione di idoneità probatoria di determinate risultanze processuali, non avendo più autonoma rilevanza il vizio di insufficienza della motivazione, posto che oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi, esclusivamente, l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Deve trattarsi, dunque, di un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, oppure di un preciso accadimento o di una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico, ovvero di un dato materiale, di un episodio fenomenico rilevante, e delle relative ricadute di esso in termini di diritto, o, ancora, di una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali. Non è tale, viceversa, l’argomentazione o deduzione difensiva (cfr. Cass., SU, n. 16303/2018, in motivazione; Cass. n. 14802/2017; Cass. n. 21152/2015), né lo sono gli elementi istruttori, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053/2014). Il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere “decisivo”, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, favorevole al ricorrente rimasto soccombente (non bastando, invece, la prognosi che il fatto non esaminato avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione diversa: si vedano già Cass. n. 22979/2004; Cass. n. 3668/2013; la prognosi in termini di “certezza” della decisione diversa è richiesta, ad esempio, da Cass., SU, n. 3670/2015).

1.4. E’ palese, allora, che laddove, nonostante la formale rubrica di vizi per violazione di legge, P. censura oggi gli esiti della complessiva comparazione effettuata dalla corte distrettuale circa le condizioni economico/patrimoniali/reddituali del marito e sue personali e la commisurazione degli assegni di mantenimento, sostenendo i maggiori redditi occultati dal marito e l’inadeguatezza dei propri mezzi economici, le doglianze si risolvono in un’inammissibile critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre una diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie utilizzate dalla corte romana: ciò non è consentito, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non previsto, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381/ 2006, nonché la più recente Cass. n. 8758/2017).

Ne’ le censure possono essere interpretate come denuncia di vizi motivazionali, riconducibili alla sola, descritta ipotesi oggi prevista dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Manca, invero, l’indicazione di specifici fatti decisivi il cui esame sarebbe stato omesso dalla corte di appello: tali non possono essere, infatti, documenti di cui, peraltro, il ricorso non riproduce, neppure sinteticamente, il contenuto (in palese violazione del principio desumibile dal combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), né presunte omissioni.

A tanto deve soltanto aggiungersi che l’asserito contenuto di quei documenti, lungi dall’essere, di per sé, “decisivo”, nei sensi in precedenza ricordati, al più potrebbe fornire elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte distrettuale, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.

Quanto alla denuncia della mancata considerazione del tenore di vita, va rimarcato che la ricorrente si è limitata ad invocare tale nozione in modo astratto, senza illustrare la tempestiva deduzione di fatti decisivi atti ad avvalorare il godimento di un tenore di vita significativo, che sarebbero stati pretermessi dalla Corte distrettuale nella sua valutazione.

2.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9 e dell’art. 337 ter c.c., comma 6.

La ricorrente sostiene che la Corte di appello ha errato laddove, nel valutare la situazione economica delle parti, non ha ordinato indagini fiscali, nonostante il quadro probatorio propendesse per una inesatta rappresentazione dei redditi di A..

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.3. Invero, il potere dei giudici di merito di disporre indagini, d’ufficio o su istanza di parte, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 9, e di avvalersi pure della Polizia Tributaria, come prevede espressamente l’art. 5, comma 9 medesima Legge, costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova (Cass. n. 16575/2008; Cass. n. 14336/2013) ed è applicabile per identità di ratio anche in caso di separazione personale giudiziale.

Tuttavia, l’esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del “bagaglio istruttorio” già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova; tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati (Cass. n. 2098/2011; Cass. n. 23263/2016): solo in presenza di una specifica richiesta e dell’indicazione puntale delle ragioni di essa il giudice ha l’obbligo di disporre accertamenti d’ufficio, avvalendosi anche della Polizia Tributaria (Cass. n. 8417/2000; Cass. n. 10344/2005).

2.4. Nel caso di specie la censura si fonda esclusivamente su una personale valutazione della ricorrente, che non trova, alla stregua della sentenza impugnata e del negativo esito dello scrutinio dei primi due motivi di ricorso, alcuna conferma, senza che la ricorrente denunci il fatto specifico che avrebbe potuto radicare l’obbligo di procedere alle indagini, ossia la sua specifica richiesta e le ragioni di essa.

3.1. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.

A parere della ricorrente, la Corte di appello ha errato, laddove ha affermato apoditticamente che le utenze relative alla casa coniugale erano state pagate da A., fondando la decisione su circostanze non ritualmente acquisite in giudizio, in violazione del principio in tema di onere probatorio.

3.2. Il motivo è infondato.

3.3. Atteso che risulta incontestato che i contratti di fornitura delle utenze domestiche della casa familiare erano intestate ad A. e che le stesse erano state adempiute, gravava sul terzo, che assuma di avere

assolto l’obbligazione ex art. 1180 c.c. in luogo del debitore contrattuale – come sembra sostenere, nel caso in esame, la P. -, la prova ex art. 2967 c.c. quanto affermato, di guisa che alcuna violazione del principio in tema di onere della prova è riscontrabile nell’operato della Corte di appello.

4.1. Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

A parere della ricorrente la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sulla domanda, ritualmente proposta in appello, avente ad oggetto la richiesta di porre interamente a carico di A. le spese straordinarie per i figli.

4.2. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

4.3. La Corte di appello, sia pure in forma sintetica, ha affermato che il contrasto tra il dispositivo di primo grado (che poneva le spese straordinarie al 100% a carico di A.) e la motivazione della medesima sentenza (che le poneva al 50% a carico di A.) non costituiva errore materiale; ha, quindi, ritenuto idoneo il dispositivo, a cui ha dato prevalenza, ad individuare il comando concreto, come si evince dall’affermazione (non impugnata) secondo cui sarebbe stato onere dell’appellato ( A.) proporre ricorso incidentale sul punto sul quale risultava soccombente, ma non lo aveva fatto.

Da ciò si deduce che, fermo il principio secondo il quale “Sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto.” (Cass. n. 26077/2015; Cass. n. 16014/2017), la Corte di appello, nel caso in esame, ha escluso l’inidoneità del provvedimento a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale ed ha dato preminenza alla condanna al pagamento delle spese straordinarie per i figli nella misura del 100% statuita nel dispositivo, prendendo, altresì, atto del mancato appello dell’ A., unico interessato ad agire per la riforma della pronuncia, ed implicitamente escludendo che tale interesse potesse ravvisarsi in capo alla P..

5.1. Con il sesto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e si contesta la parziale compensazione delle spese, sia di primo che di secondo grado, nonostante la Corte di appello avesse riformato la prima decisione, accogliendo in quella sede tutte le domane proposte da P..

5.2. Il motivo è inammissibile perché “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti.” (Cass. n. 19613/2017; cfr. Cass. n. 24502/2017, Cass. n. 406/2008).

Nel caso di specie è stata disposta la compensazione parziale delle spese di lite con condanna dell’ A. alla refusione del residuo in favore di P.; la sentenza risulta inoltre congruamente motivata in ordine alla parziale reciproca soccombenza ed al mancato accoglimento in toto delle domande dell’appellante.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio si compensano in ragione della peculiarità delle questioni trattate.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1 (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Compensa le spese di lite tra le parti;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA