Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27584 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27584 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 28985-2007 proposto da:
GAZZETTO

MARCO

ANTONIA

VED.

elettivamente

C.F.GZZMRC56D03G693Z,
GAZZETTO
domiciliati

MESCALCHIN

C.F.MSCNTN32H65H693H,
in

ROMA,

VIA

F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato
COGLITORE EMANUELE, che li rappresenta e difende
2013
2152

unitamente agli avvocati BORDIGNON ANDREA, LOI
CESARE;
– ricorrenti contro

COM PIOVE DI SACCO IN PERSONA DEL SINDACO IN CARICA

Data pubblicazione: 10/12/2013

P.I.80009770282, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA

TEODOSIO

MACROBIO

3,

presso

lo

studio

dell’avvocato NICCOLINI GIUSEPPE, rappresentato e
difeso dall’avvocato BESSEGA GIANNI;
– controricorrente –

MIN ECONOMIA FINANZE IN PERSONA DEL MINISTRO P.T.;
– intimato –

avverso la sentenza n. 848/2007 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 04/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito l’Avvocato Coglitore Emanuele difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

nonchè contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 1 e 6-4-1998 Marco Gazzetto
e Antonia Mescalchin esponevano: che il 31-10-1955 il Comune di

Piove di Sacco aveva ceduto in fitto a Marco Gazzetta fu Giovanni,
nonno dell’attore e suocero dell’attrice, un appezzamento di terreno
sito in via Roma per la costruzione di un’officina meccanica; che la
licenza edilizia era stata concessa a Sergio Gazzetto, padre
dell’attore e marito dell’attrice; che l’officina era stata realizzata in
parte sul terreno di proprietà del Comune di Piove di Sacco e in parte
su terreno appartenente all’Amministrazione Statale, costituito dal
canale di scolo ex Botta tombato; che il canone di locazione
concordato, pari a lire 4.000 mensili, non era mai stato corrisposto;
che, deceduto Marco Gazzetto fu Giovanni, era subentrato nel
possesso dell’immobile il figlio Sergio, il quale a sua volta, aveva
trasmesso il possesso agli attori, suoi eredi.
Tanto premesso, gli attori convenivano in giudizio dinanzi al
Tribunale di Venezia il Comune di Piove di Sacco e il Ministero
delle Finanze, per sentir dichiarare che essi avevano usucapito
l’immobile, divenendone unici ed esclusivi proprietari.
Si costituiva solo il Comune di Piove di Sacco, eccependo in
limine

l’incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia e

contestando nel merito la fondatezza della domanda

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P i

Con sentenza del 24-6-2003 il Tribunale rigettava la domanda,
rilevando, con riferimento al corpus poss’essioni.s. , che non era stata
provata né la durata ventennale del possesso né la sua continuità e,
con riguardo all’animus possidendi, che non era stata dimostrata

momento che il potere di fatto sul bene era cominciato come
semplice detenzione.
Avverso la predetta decisione proponevano appello il Gazzetta
e la Mescalchin.
Con sentenza in data 4-7-2007 la Corte di Appello di Venezia
rigettava il gravame. La Corte territoriale, in particolare, rilevava
che non era ravvisabile un atto di interversione del possesso nel
comportamento del detentore Gazzetto, il quale, dopo la scadenza
contrattuale dell’1-11-1958, aveva continuato a non pagare il canone,
prolungando oltre il predetto termine l’originario inadempimento;
che il fatto che il detentore non avesse mutato il titolo della
detenzione risultava in modo incontrovertibile dalla missiva del 163-1960, con la quale Marco Gazzetto senior chiedeva al Comune di
Piove di Sacco una riduzione del canone, in quanto tale richiesta
escludeva che il Gazzetto in quel momento detenesse con l’animus
del possessore; che ai fini della interversione del possesso non era
sufficiente la semplice inerzia del Comune proprietario, asseritamene
protrattasi dal 1955 al 1986, anno in cui Marco Gazzetto aveva

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l’esistenza di un valido atto di interversione del possesso, dal

presentato la richiesta di condono edilizio; che agli effetti
considerati non assumeva alcuna rilevanza la circostanza della
edificazione eseguita sul terreno da parte del Gazzetto, atteso che
tale edificazione non era avvenuta contro la volontà del Comune

di fitto del 31-10-1955; che nemmeno rilevava la circostanza che
l’officina meccanica fosse stata data in locazione a terzi tra il 1987 e
il 2000, e, che comunque, da tale preteso atto di interversione non
era decorso il ventennio previsto per l’acquisto della proprietà; che
nessun rilievo, infine, assumeva il fatto che con ordinanza del 20-112004 il Sindaco avesse ordinato a Marco Gazzetto, in qualità di
“proprietario”, la messa in sicurezza dell’edificio in questione, in
quanto, con tale termine, il Comune aveva fatto riferimento alla
circostanza che la costruzione era stata realizzata dal Gazzetto, al
quale, pertanto, faceva carico l’obbligo della sua messa in sicurezza.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso
Marco Gazzetto e Antonia Mescalchin, sulla base di due motivi.
Il Comune di Piove di Sacco ha resistito con controricorso,
mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto
attività difensiva.
I ricorrenti hanno depositato una memoria ex art. 378 c.p.c.

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proprietario, ma su sua espressa autorizzazione, data con il contratto

MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e
falsa applicazione degli artt. 1140, 1141 e 2697 c.c.
Deducono che la modificazione della destinazione di un fondo

relazione materiale con la cosa è sufficiente a determinare
l’interversione della detenzione in possesso e che, pertanto, nella
specie tale effetto era stato senz’altro prodotto dalla edificazione
posta in essere dai danti causa dei resistenti, che non era consistita
in una baracca precaria, come previsto nel contratto di affitto, bensì
in un vero e proprio fabbricato. Sostengono che, contrariamente a
quanto affermato dalla Corte di Appello, spettava al Comune di
Piove di Sacco provare che esistesse un rapporto obbligatorio tra le
parti e che vi fosse inadempimento a tale rapporto, tale da
confermare la permanenza della mera detenzione anche dopo la
scadenza del contratto di fitto avvenuta il 31-10-1958. Deducono che
nei confronti della Pubblica Amministrazione va esclusa la
configurabilità della rinnovazione tacita del contratto di locazione e
che, pertanto, il giudice di appello ha errato nell’affermare che il
prolungarsi della detenzione dopo la scadenza del contratto di fitto
non aveva dato luogo ad alcuna interversione del possesso.
Il motivo si conclude con la formulazione dei seguenti quesiti
di diritto:

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attraverso un’attività costruttiva posta in essere da chi si trovi in

a) – Se, ai fini dell’acquisto per usucapione, la interversione
della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il
compimento di attività materiale, qual è l’attività costruttiva, in
quanto manifestazione inequivocabile e riconoscibile dell’intenzione

del terzo detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente
nomine proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso
in contrapposizione con quello del titolare della cosa”.
b) “Se la prova da parte di colui che invoca il possesso ad
usucapionem deve avere ad oggetto soltanto l’elemento di fatto
(relazione materiale con la cosa) dal momento che si deve sempre
presumere il possesso in colui che esercita il potere di fatto con la
conseguenza che provato il potere di fatto del soggetto che vanta il
possesso ad us9icapionem, fa carico alla controparte l’onere della
prova del rapporto obbligatorio, dunque della detenzione a discapito
dell’interversio, atta a vincere la presunzione

inris kin uni del

possesso legittimo”.
c) “Se, scaduto il termine di durata del contratto di fitto
concluso con la Pubblica Amministrazione proprietaria del bene
immobile, la volontà di obbligarsi della P.A. non può desumersi per
implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme
richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto ad substantiam, sì che
nei confronti della stessa P.A. non è configurabile la rinnovazione
tacita del contratto di fitto, ragion per cui, una volta cessato il

I

rapporto contrattuale per scadenza del termine, il perdurare del
potere di fatto esercitato dal detentore sull’immobile senza
corrispondere alcun canone per il godimento dello stesso
—accompagnato dal disinteresse dell’ente proprietario- costituisce

comprovante

l’interversio possessionis,

cioè l’intenzione del

detentore di voler, da quel momento, possedere l’immobile nomine
proprio e non più nomine alieno”.
2)1! motivo è infondato.
Contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti, la Corte di
Appello non è incorsa in violazione o falsa applicazione di norme di
diritto, avendo applicato correttamente la disposizione dell’art. 1141
comma 2 c.c., laddove è previsto che, se alcuno ha cominciato ad
avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo
non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in
forza di opposizione da lui fatta contro il possessore
E invero, la presunzione di possesso prevista dall’art. 1141
comma 1 c.c. va riferita al momento iniziale dell’esercizio del potere
di fatto sulla cosa; sicché, una volta che colui che contesta il
possesso abbia dimostrato che il rapporto con il bene ha avuto inizio
come detenzione, il medesimo non è tenuto altresì a provare che
detto esercizio sia anche proseguito come detenzione. In tal caso, al
contrario, poiché, ai sensi dell’art. 1141 comma 2 c.c., la detenzione

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non un mero inadempimento contrattuale bensì un elemento

non può tramutarsi in possesso se non mediante una interversio
possessionis, spetta a colui che invoca un siffatto mutamento fornire
la relativa dimostrazione.
Nella specie, pertanto, essendo pacifico che la relazione di

fatto con la cosa da parte dei danti causa degli odierni ricorrenti
aveva avuto origine in un contratto di affitto e, quindi, era iniziato a
titolo di detenzione, incombeva sugli attori l’onere di provare
l’esistenza di un atto di interversione del possesso; onere che la
Corte di Appello, con motivazione esauriente ed immune da vizi
logici e giuridici, ha ritenuto non assolto.
Correttamente, in particolare, il giudice del gravame ha negato
la valenza di atto di interversione all’attività di edificazione posta in
essere dai danti causa degli attori sul fondo per cui è causa.
Giova rammentare che l’interversione nel possesso non può
aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve
estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia
consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il
potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad
esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata
sostituzione al precedente “aniinus detinendi” dell’ “aninius reni sibi
habendi”. Tale manifestazione deve essere rivolta specificamente

contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di
rendersi conto dell’avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai

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3

quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione
all’esercizio del possesso da parte sua (Cass. 15-3-2010 n. 6237;
Cass. 29-1-2009 n. 2392; Cass. 1-7-2004 n. 12007; Cass. 17-4-2002
n. 5487; 12-5-1999 n. 4701; Cass. 29-10-1999 n. 12149).

anche attraverso il compimento di sole attività materiali, se esse
manifestano in modo inequivocabile e riconoscibile dall’avente
diritto l’intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa
esclusivamente

nomine proprio,

vantando per sè il diritto

corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del
titolare della cosa (Cass. n. 5419 del 2011; Cass. n. 1296 del 2010).
Non par dubbio, pertanto, che, in via generale ed astratta,
l’edificazione di un fabbricato su un terreno ricevuto in detenzione
possa manifestare la volontà di comportarsi come proprietario,
costituendo l’estrinsecazione di una facoltà tipica del diritto
dominicale. In tal senso si è già espressa questa Corte, affermando
che la costruzione di un organismo edilizio nuovo, realizzato dal
detentore di un terreno su propria iniziativa, senza il consenso,
quanto meno tacito, dei proprietari, i soli legittimati al compimento
di attività edificatorie sul fondo, costituisce un comportamento
suscettibile di manifestare pretese dominicali sul bene, trascendenti i
limiti della detenzione, sia pur qualificata, incompatibili con il
possesso del titolare del diritto reale, come tali idonee ad integrare

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L’interversione della detenzione in possesso può avvenire

gli estremi di un atto d’interversione ai sensi dell’art. 1141 comma 2
c.c. (Cass. 19-12-2011 n. 27521; Cass. n. 1296 del 2010; Cass. 31-52006 n. 12968).
Nel caso in esame, la Corte di Appello, nell’affermare che,

rilevanza la circostanza dell’edificazione effettuata sul terreno per
cui è causa da parte dei Gazzetto, in quanto la relativa facoltà era
stata concessa proprio dal Comune di Piove di Sacco con il contratto
di affitto del 31-10-1955, non si è affatto discostata dagli enunciati
principi di diritto. E’ evidente, infatti, che la costruzione di un
fabbricato da parte del conduttore, ove sia stata espressamente
autorizzata dal proprietario del suolo, non costituisce un’attività
posta in essere “contro” il possessore, e non può, conseguentemente,
essere invocata dal detentore quale atto di “opposizione” idoneo a
mutare il titolo del rapporto con la cosa in possesso.
Quanto, poi, alle affermazioni dei ricorrenti, secondo cui il
contratto di affitto avrebbe previsto la costruzione di una baracca e
non di un vero e proprio fabbricato, le stesse prospettano una
questione non trattata nella sentenza di appello, che i ricorrenti non
hanno dedotto di avere posto con l’atto di appello e che, pertanto,
implicando la necessità di indagini di fatto, non può essere sollevata
per la prima volta in sede di legittimità: Nel giudizio di cassazione,
infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di

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agli effetti dell’interversione del possesso, non poteva assumere

diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed
accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito (tra le tante
v. Cass. 13-9-2007 n. 19164; Cass, 26-3-2012 n. 4787; Cass. 9-72013 n. 17041).

Le ulteriori deduzioni svolte con il motivo in esame, secondo
cui, non essendo configurabile una rinnovazione tacita dei contratti
stipulati con la Pubblica Amministrazione, il perdurare, alla
scadenza del contratto di affitto, del potere di fatto esercitato dal
detentore sull’ìimmobile senza corrispondere alcun canone non
potrebbe essere considerato un mero inadempimento contrattuale,
bensì un elemento comprovante

l’ interversio possessionis,

sono

inammissibili.
Si osserva, al riguardo, che la Corte di Appello ha escluso che
il mancato pagamento del canone dopo la scadenza contrattuale del
1958 potesse valere a concretare un atto di interversione del
possesso, rilevando che il Gazzetta aveva semplicemente prolungato
l’inadempimento precedente; e che, pertanto, non vi era stato, da
parte del predetto, un comportamento esterno

“di rottura”

materialmente e inequivocabilmente percepibile. Ha aggiunto che il
fatto che il detentore, dopo la scadenza, non avesse mutato il titolo
della detenzione, risultava in modo incontrovertibile dalla missiva
del 16-3-1960, con la quale Marco Gazzetto senior chiedeva al

2

T

Comune di Piove di Sacco una riduzione del canone: una simile

10

– j,„

richiesta, infatti, escludeva in modo radicale che il Gazzetto in quel
momento detenesse l’immobile con l’animus del possessore.
La valutazione espressa dal giudice del gravame circa la
mancata interversione del possesso a seguito della scadenza del

I ricorrenti hanno impugnato solo la prima di dette argomentazioni,
senza muovere alcuna doglianza in ordine alla seconda, di per sé
sufficiente a sorreggere la decisione.
Ciò posto, si rileva che, secondo il costante orientamento di
questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione
impugnata si fondi, come nella specie, su di una pluralità di ragioni,
tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla
sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le
rationes decidendi rende inammissibili, per difetto di interesse, le
censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di
doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non
potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle
altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (Cass.
11-2-2011 n. 3386; Cass. 18-9-2006 n. 20118; Cass. S.U. 8-8-2005 n.
16602; Cass. 27-1-2005 n. 1658; Cass. 12-4-2001 n. 5493).
3) Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione.

11

contratto di affitto, pertanto, poggia su un duplice ordine di ragioni.

Deducono che la motivazione è illogica e contraddittoria nella
parte in cui ha ritenuto irrilevante la circostanza che, nella ordinanza
del 10-11-2004, il Sindaco abbia ordinato a Marco Gazzetto, “in
qualità di proprietario”, la messa in sicurezza dell’edificio in

l’interversione del possesso, attraverso il compimento di attività
materiali non solo riconoscibili, ma riconosciute dal Comune di
Piove di Sacco quale intenzione del possessore di esercitare il potere
di fatto sulla cosa in nome proprio. Sostengono, inoltre, che la Corte
di Appello ha erroneamente valutato le risultanze processuali, dalle
quali emerge la prova dell’inerzia del Comune, protrattasi per oltre
un ventennio, e del possesso itti domini esercitato dai Gazzetto, i
quali dopo la scadenza del rapporto contrattuale intercorso con
l’Amministrazione hanno anche dato in locazione a terzi l’immobile.
4) Anche tale motivo è privo di fondamento
La Corte di Appello, nel dare atto della radicale mancanza di
prova dei presupposti per l’acquisto per usucapione del fondo in
questione, ha escluso, tra l’altro, che agli effetti considerati possa
assumere rilievo la circostanza che nell’ordinanza del 10-11-2004 il
Sindaco abbia ordinato a Marco Gazzetto, in qualità di

proprietario”,

la messa in sicurezza dell’edificio in questione.

La valutazione espressa al riguardo risulta sorretta da
argomentazioni immuni da vizi logici e come tali non sindacabili in

17

questione. Tale lettera dimostra, al contrario, che vi è stata

Cassazione, con cui è stato evidenziato che con la locuzione

proprietario” il Comune aveva chiaramente inteso fare riferimento

alla circostanza, pacifica, che la costruzione era stata realizzata dal
Gazzetto, sul quale, conseguentemente, gravava l’obbligo della

mosse i ricorrenti, attraverso la formale denuncia di vizi di
motivazione, mirano, in realtà, ad ottenere una diversa
interpretazione dell’effettiva volontà manifestata nell’occasione dal
Comune. Il tutto in contrasto con i limiti di cognizione del giudizio
di legittimità, essendo riservati istituzionalmente al giudice di merito
l’accertamento dei fatti e la valutazione delle emergenze processuali.
Le doglianze mosse dai ricorrenti in ordine alla ritenuta
irrilevanza, ai fini della prova dell’interversione del possesso, della
locazione del terreno a terzi da parte dei Gazzetto, sono
inammissibili, per le ragioni già esposte nel trattare il primo motivo
di ricorso: esse, infatti, investono solo una delle argomentazioni (il
fatto che la sublocazione non costituisce, di per sé, un atto di
interversione del possesso) poste a base della valutazione espressa
sul punto dal giudice del gravame, e non anche l’altra, di per sé
idonea a sorreggere la decisione, fondata sul rilievo che, in ogni
caso, dal preteso atto di interversione (risalente, secondo i ricorrenti,
al 1987) non sarebbe decorso il termine ventennale previsto per
l’acquisto della proprietà per usucapione.

13

relativa messa in sicurezza. Ciò posto, si osserva che con le censure

Correttamente, infine, la Corte di Appello, a fronte
dell’acclarata mancanza di prova di un possesso utile ai fini
dell’usucapione in capo ai ricorrenti, ha ritenuto di per sé privo di
ogni significato il comportamento inerte asseritamente tenuto dal

5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con
conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
sostenute dal Comune di Piove di Sacco nel presente grado di
giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese in favore della parte resistente, che liquida in euro
2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23-10-2013
11 Consigliere estensore

Il Preste

Comune.

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