Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27584 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12161-2019 proposto da:

D.N.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SABINA ZULLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE (OMISSIS);

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 2252/2018 del TRIBUNALE di TRENTO,

depositato il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.N.H., originario del Bangladesh, ricorre per cassazione, con quattro motivi, contro il decreto del tribunale di Trento che ne ha respinto la domanda di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – nell’ordine il ricorrente denunzia:

(i) la violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, e il vizio di motivazione nella parte in cui il tribunale, rispetto alla dedotta condizione di pericolo desunta dalle aggressioni ricevute da membri di un partito politico di opposizione e dalle infruttuose denunce alle autorità dello Stato, ha mancato di riconoscere la sussistenza dei presupposti dello status di rifugiato;

(ii) la violazione e falsa applicazione delle medesime norme e il vizio di motivazione nella parte in cui, nelle condizioni date, il tribunale ha in ogni caso mancato di riconoscere i presupposti della protezione sussidiaria, pur a fronte di una situazione di violenza indiscriminata;

(iii) violazione o falsa applicazione dell’art. 5 t.u. imm., e vizio di motivazione in relazione alla non concessa protezione umanitaria, essendo il richiedente oramai ben inserito nella società italiana;

(iv) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in ordine all’onere probatorio attenuato circa la pienezza della subita persecuzione in patria;

II. – il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono;

il tribunale di Trento ha motivatamente escluso – con riferimenti alla genericità e incoerenza della versione fornita a proposito della matrice politica delle asserite aggressioni subite in patria – che il racconto del richiedente, a base della domanda di protezione nelle sue alternative forme, fosse attendibile;

il sindacato sulla credibilità personale postula un giudizio di fatto, istituzionalmente riservato al giudice del merito;

nella concreta fattispecie il giudizio anzidetto non è stato idoneamente censurato, giacchè il quarto motivo di ricorso, unicamente a esso riferibile, è astratto e come tale inammissibile per genericità;

ne segue che la ratio decidendi incentrata sulla non credibilità dei fatti allegati a sostegno della domanda di protezione resta infine coperta da giudicato;

III. – ciò determina l’inammissibilità del primo motivo, che postulerebbe di considerare veridica, invece, la circostanza della persecuzione personale e diretta (da ultimo Cass. n. 30969-19) subita a cagione di motivi politici;

IV. – inammissibile è parimenti il secondo motivo di ricorso, poichè, anche a non voler considerare a tal riguardo decisiva la medesima circostanza dell’inaffidabilità del racconto, resta invece sicuramente decisivo il fatto che il tribunale ha motivatamente escluso l’attuale esistenza in Bangladesh di condizioni di violenza generalizzata da conflitto armato; e la critica alla decisione è per tale verso incentrata su una mera asserzione di segno opposto, generica e come tale finalizzata a sovvertire il giudizio di merito;

V. – anche il terzo motivo, a proposito della protezione umanitaria, è inammissibile;

come questa Corte ha più volte affermato (v. Cass. n. 4455-18, Cass. n. 17072-18 e da ultimo Cass. Sez. U n. 29549-19), la natura residuale e atipica della protezione umanitaria (secondo il regime rilevante pro tempore) implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di una valutazione autonoma, da eseguire caso per caso, rispetto alle altre forme tipiche di protezione internazionale, al punto che al richiedente si impone in tale prospettiva di allegare in giudizio fatti specifici e sintomatici, diversi da quelli posti a fondamento delle altre domande di protezione cd. “maggiore” (v. Cass. n. 2112319);

dal decreto non emerge cosa concretamente fosse stato allegato a sostegno della domanda di protezione umanitaria, a fronte delle cd. protezioni “maggiori”;

per tale via il ricorso difetta di autosufficienza, visto che neppure in esso risulta specificata l’allegazione suddetta; peraltro l’intero argomentare del ricorrente appare incentrato sulla infondata tesi che la domanda di protezione umanitaria costituirebbe una sorta di possibile alternativa alla sussidiaria in presenza degli stessi fatti;

invero l’unico ulteriore profilo concretamente dedotto nel terzo motivo, quale ipotetico presidio della domanda di permesso umanitario, è costituito dall’integrazione nella società italiana;

tuttavia, a parte che il tribunale ha nella fattispecie escluso finanche tale fatto, è da confermare il principio esattamente opposto, vale a dire che il dato dell’integrazione da solo non basta a fondare la domanda di protezione umanitaria, la quale postula invece l’apprezzamento e la prova di specifiche situazioni di vulnerabilità soggettiva: “in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato” (Cass. Sez. U n. 29459 -19);

VI. – le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.100,00 Euro oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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