Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27583 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27583 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 25779-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F. 06363391001, in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
GRECO ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dagli avvocati PIERO SABELLINI, PIETRO
LATINO;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1322/17/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di
CATANIA, depositata il 07/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Data pubblicazione: 21/11/2017

Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a
due motivi, nei confronti di Greco Antonino (che resiste con
controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, n.
1322/17/2016, depositata in data 7/04/2016, con la quale – in

dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza di rimborso dell’IRPEF
versata nel triennio 1990/1992, dal contribuente, quale lavoratore
dipendente e soggetto colpito dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990,
che ha interessato le Province di Catania, Ragusa e Siracusa, – è
stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il
ricorso del contribuente.
A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della
ordinanza con motivazione semplificata.

Ragioni della decisione
1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con due motivi, la
violazione e falsa applicazione., ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 9
comma 17 1.289/2002, 3 comma 1 1.212/2000, 1° comma 665
1.190/2014, dovendo ritenersi, da un lato, contrariamente a quanto
ritenuto dalla C.T.R., che il beneficio fiscale non spetti a coloro che
abbiano già adempiuto agli obblighi tributari e, dall’altro lato, che,
anche alla luce dello ius superveniens citato, dall’agevolazione fiscale
in oggetto siano esclusi i lavoratori dipendenti, che abbiano versato
le imposte tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta, essendo
la stessa riferita alle sole imposte autoliquidate dagli stessi
contribuenti in sede di dichiarazioni dei redditi.
2. Le censure sono infondate. Questa Corte ha, infatti, affermato il
principio, da cui non vi è motivo di discostarsi, secondo cui, aldilà
dello specifico tenore del dato letterale

(“i soggetti … possono

definire in maniera automatica la propria posizione

La definizione

si perfeziona versando, entro il …, l’intero ammontare dovuto per
Ric. 2016 n. 25779 sez. MT – ud. 12-10-2017
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controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto

ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già
eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento
la disciplina prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma
17, in relazione alle annualità 1990, 1991 e 1992, a favore dei
soggetti colpiti dal sisma 13/16 dicembre 1990, investente le
province di Catania, Ragusa e Siracusa, deve intendersi articolata in

mediante il versamento nel termine stabilito, a definizione della
relativa posizione fiscale, del solo 10% del dovuto; in favore di chi
ha pagato (ed in un’ottica restitutoria), attraverso il rimborso del
90% per cento di quanto versato; ciò dovendosi riconoscersi alla
disposizione indicata carattere di “ius superveniens” tale da rendere
quanto già versato non dovuto

“ex post” (cfr. Cass.13760/2013;

Cass. 23589/2012 e Cass. 9577/2012; in riferimento ad analoghi
benefici, Cass. 20641/07, nonché, per la materia contributiva, Cass.
3832/12, 11247/10, 11133/10).
Deve inoltre osservarsi che la nuova disposizione, di cui all’art.1
comma 665 L190/2014, di natura “innovativa e retroattivamente
efficace” (Cass. 18179/20915), oltre ad escludere dal beneficio i
soggetti esercenti attività d’impresa (alla luce delle questioni insorte
di compatibilità con la normativa dell’Unione europea in tema di aiuti
di Stato, ma, nella specie, è pacifico che si controverte di rimborso
dell’IRPEF versata da lavoratore dipendente), ha introdotto la
necessità del rispetto del termine biennale di presentazione
dell’istanza, prescritto dall’art.21 comma 2 d.lgs. 546/1992.
In generale, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi
dell’art.38 DPR 602/1973, con la sentenza delle Sezioni Unite n.
15032/09, si è stabilito che: “le liti tra sostituto e sostituito hanno ad
oggetto la legittimità della rivalsa (sia in relazione all’an che in
relazione al quantum) del sostituto nei confronti del sostituito ed
entrambi, se è stato versato più di quanto dovuto (o è stato
effettuato erroneamente un versamento totalmente non dovuto)
possono richiedere il rimborso all’amministrazione finanziaria ai sensi

Ric. 2016 n. 25779 sez. MT – ud. 12-10-2017
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duplce prospettiva: in favore di chi non ha effettuato pagamenti,

del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, impugnando poi dinanzi al
giudice tributario l’eventuale rifiuto” (cfr. Cass. 16105/2015).
Con recenti pronunce di questa Corte (Cass. nn. 15025 e
15027/2017; Cass. n. 17472/2017) è stato confermato il principio
più volte affermato da questa stessa Corte secondo il quale, “in tema
di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’ad, 1,

sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia
dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto
d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta
(cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente.” (Cass.
nn. 14406/2016, 18905/2016).
Di conseguenza, la circostanza che la somma, oggetto di richiesta di
rimborso, sia stata già versata e tramiLe ritenute operate dal
sostituto d’imposta non rileva ai fini della spettanza del beneficio.
4.Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Atteso il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità solo in epoca
recente, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le
parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Essendo l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 (nel caso di prenotazione a debito il contributo
non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna
della controparte alla rifusione celle spese in favore dei ricorrente, il
recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

PQM
La Corte respinge il ricorso e dichiara integralmente compensate tra
le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, il 12/10/2017.

comma 665, della I. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal

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