Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27583 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. III, 20/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BARI 13, presso lo studio dell’avvocato VECCHIO MARCELLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIAMPALINI PAOLO giusta

delega in atti;

– ricorrente –

e contro

SAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2343/2009 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 07/07/2009; R.G.N. 5475/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1 R.S. impugna per cassazione, sulla base di due motivi, la sentenza del Tribunale di Firenze, depositata il 7 luglio 2009, che revocava la sentenza del medesimo Tribunale – di conferma di quella di primo grado che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dalla R. osservando che la decisione revocata era fondata sul convincimento dell’ampiezza di elementi di prova atti a corroborare l’ipotesi cui la sentenza medesima era infine pervenuta: che tali elementi erano riassumibili non solo nella dichiarazione confessoria del G. e nel contenuto del modulo CID sottoscritto dai conducenti al momento del sinistro, bensì anche nella ricostruzione dinamica del sinistro effettuata dal Consulente d’ufficio; sennonchè nella c.t.u. cinematica effettuata in primo grado si poteva leggere che era tecnicamente meno probabile che la ricostruzione dei fatti fornita dall’attore fosse compatibile con la dinamica accertata, poichè mancava un evidente nesso eziologico tra il danno alla parte laterale destra dell’auto Citroen e la fuoriuscita di strada dell’auto medesima; riteneva, pertanto, che la sentenza di appello dovesse essere revocata per aver travisato il significato delle risposte ai quesiti della CTU cinematica, pur messa a fondamento della decisione stessa. L’intimata Compagnia non ha svolto attività difensiva.

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, per avere il Tribunale accolto un’impugnazione revocatoria priva dei requisiti di legge, perchè: a. la sentenza non era l’effetto di errore di fatto risultante dagli atti, ma il frutto di una scelta consapevole e ponderata di non aderire alle conclusioni del CTU; b. non vi era alcuna verità di fatto incontrovertibilmente accertata e neppure negata a sostengo della revocazione; c. le risultanze della CTU costituirono fin dal deposito “elemento controverso” tra le parti ed oggetto di puntuale e ragionata pronuncia dei giudici (sia di 1^ che di 2^ grado), sicchè l’impugnazione revocatoria avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente condannato la stessa alle spese del giudizio di revocazione ed alla restituzione di quelle liquidate dal giudice di appello, mentre avrebbe dovuto disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio di revocazione e di quello d’appello ex art. 92 c.p.c., comma 2, in quanto il supposto errore sarebbe attribuibile (secondo lo stesso giudice della revocazione) esclusivamente all’operato del giudice di appello.

3. Il ricorso è privo di pregio. Diversamente da quanto opina la ricorrente, il travisamento delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio può rappresentare motivo di revocazione per errore di fatto a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

3.1. Invero, secondo questa Corte, il vizio consistente nell’accertamento compiuto dal giudice di merito sulla base di presupposti che si assumono smentiti dalla consulenza tecnica d’ufficio può costituire motivo di impugnazione ex art. 395 cod. proc. civ. (Cass. 6 novembre 1972 n. 15522); v. anche Cass. 26 gennaio 2001 n. 1061, la quale ha ribadito che costituisce vizio revocatorio (art. 395 c.p.c., n. 4) – e quindi è inammissibile come motivo di impugnazione con ricorso per cassazione – la censura, rivolta alla sentenza di merito, di essere l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti stessi della causa allorchè viene contestato il presupposto in fatto della decisione facendo leva sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio).

3.2. Stante la ritenuta ammissibilità in linea di diritto del prospettato motivo di revocazione, resta insindacabile in questa sede l’apprezzamento del giudice di merito circa la sussistenza dell’errore revocatorio, se sorretto, come nella specie da congrua motivazione, non specificamente impugnata sotto tale profilo (argomento desumibile da Cass. n. 25376 del 2006 e 3935 del 2009, secondo cui il giudizio sulla decisività dell’errore costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione, non inficiata da vizi logici e da errori di diritto).

4. Il secondo motivo è del tutto privo di pregio, dovendosi confermare che in tema di regolamento delle spese processuali, e con riferimento alla loro compensazione, poichè il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 17457/06; 4388/07; 2397/08; 7523/09;

13229/11).

5. Nulla per le spese del presente giudizio, non avendo la società intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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