Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27583 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 02/12/2020), n.27583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6077-2018 proposto da:

P.I. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO

VILLANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7206/2/2017 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 25/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/11/2020 dal Presidente Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

 

Fatto

RILEVATO

che la s.r.l. P.I. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Salerno. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso della contribuente contro un avviso di accertamento pr determinazione di classamento di rendita catastale.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, attraverso il primo, la ricorrente assume omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, costituito dal valore del terreno e da quanto ampiamente dedotto ed eccepito dalla società;

che, col secondo, la s.r.l. P.I. lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, costituito dalla comparazione con altre strutture alberghiere, come evidenziato nell’atto di appello;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

che entrambi i motivi – che possono essere trattati unitariamente, attenendo al medesimo vizio denunciato – sono inammissibili;

che sia nella prima che nella seconda doglianza si censura una mancata valutazione, laddove l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

che a tanto non ha provveduto la società ricorrente;

che, sotto diverso profilo, i predetto rilievi sono inammissibili anche perchè, trattandosi di “doppia conforme” – prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012) – il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo riformulato dal cit., D.L. n. 83, art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 1, n. 26774 del 22/12/2016), il che non è stato fatto dalla ricorrente;

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 5.000, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

 

 

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