Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27582 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 30/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.30/12/2016),  n. 27582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 9130-2016 proposto da:

LOGISTICA MEDITERRANEA S.P.A., C.F. (OMISSIS) in persona del

Presidente del consiglio di amministrazione, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PASQUALE STANISLAO MANCINI 2, presso lo

studio dell’avvocato PIETRO CICERCHIA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANTONIO GIACOMO M. BOLONDI, MASSIMO

FRONGIA, FORTUNATO TAGLIORETTI, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

TIRRENA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA C.F. (OMISSIS),

domiciliata ex lege in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CORIT, DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO DE MATHIA,

giusta procura a margine della prima comparsa di costituzione;

– resistente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CAGLIARI, emessa il 15/03/2016 e

depositata il 16/03/2016;

sulle conclusioni scritte del P.G. Dott. SERVELLO Gianfranco che,

visti gli artt. 47 e 47 c.p.c., chiede che la Corte di cassazione,

in camera di consiglio, rigetti il ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA ANTONIETTA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Logistica Mediterranea S.p.a. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, basato su dodici motivi e illustrato da memoria, avverso l’ordinanza depositata il 16 marzo 2016 con cui il Tribunale di Cagliari ha dichiarato la sua incompetenza, ritenendo la causa territorialmente di competenza del Tribunale di Napoli.

La Tirrena di Navigazione S.p.a. in A.S. ha depositato “scritture difensive”.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va disatteso il primo motivo del proposto ricorso, con il quale si lamenta l’omessa fissazione dell’udienza per la precisazione delle conclusioni, rilevandosi al riguardo che, nella specie, con il provvedimento impugnato, il Giudice a quo ha declinato la sua competenza, che la ricorrente non ha dedotto alcun pregiudizio specifico subito dall’omissione dell’invito a precisare le conclusioni e che, peraltro, a fronte dell’insistenza da parte della convenuta sulla proposta eccezione di incompetenza, il Tribunale ha concesso alle parti un termine per memorie ex art. 183 c.p.c., comma 3, ed evidenziandosi, altresì, che le parti ben possono far valere le proprie ragioni anche in sede di regolamento di competenza, come poi effettivamente avvenuto, sicchè deve escludersi ogni violazione del diritto di difesa nel caso all’esame.

2. Va poi esaminato il settimo motivo con il quale la ricorrente lamenta che il Tribunale di Cagliari abbia “travisato” il significato dell’accordo commerciale del 2009 e la volontà delle parti in esso contenuta, sostenendo la Logistica Mediterranea S.p.a. che, con detto accordo, le parti avessero inteso superare ogni precedente accordo, compreso, quindi, l’accordo quadro del 2002 e, con esso, la clausola di elezione del foro di Napoli in esso prevista.

2.1. Il motivo è infondato, condividendo questa Corte i rilievi del Giudice a quo sul punto.

Come pure sostenuto dal P.G., va escluso il carattere novativo dell’accordo del 2009, non essendo lo stesso modificativo dell’oggetto e del titolo della prestazione e, comunque, complessivamente della regolamentazione dei rapporti data dalle parti con l’accordo quadro del 2002, evidenziandosi che la nota del 5 novembre 2010 conferma l’interesse della stessa ricorrente alla prosecuzione del rapporto contrattuale originario, così sostanzialmente revocandosi lo scioglimento dei rapporti in essere preannunciato dal Commissario Straordinario con la nota del 27 ottobre 2010, con conseguente, in ogni caso, reviviscenza del rapporto contrattuale originario – sia pure integrato e codificato da intese successive – la cui disciplina viene richiamata per relationem e che prevedeva la clausola derogatoria della competenza in parola.

Alle argomentazioni che precedono va pure aggiunto che quanto sostenuto dalla resistente a p. 6 e 7 delle memorie difensive trova sostanziale riscontro nell’ordinanza impugnata.

3. Il rigetto del settimo motivo comporta il superamento degli ulteriori motivi ad esclusione del dodicesimo, relativo alle spese di lite, il cui esame resta assorbito dal rigetto del ricorso.

4. Conclusivamente, alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso va rigettato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli, davanti al quale la causa deve essere riassunta nei termini di legge.

5. Spese rimesse.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Napoli; spese rimesse; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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