Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27582 del 30/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2018, (ud. 14/09/2018, dep. 30/10/2018), n.27582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23087-2013 proposto da:

SALARIA MOBILI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIACINTO CARINI 32, presso lo

studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato EUGENIO CALASSI, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

QUADRIFOGLIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,

presso lo STUDIO GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso dagli

avvocati FRANCESCO D’ADDARIO, ANTONIO ANDREANI, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2013 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 22/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per l’accoglimento del 2

motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

udito per il ricorrente L’Avvocato COPPACCHIOLI CLAUDIO, che si

riporta agli scritti;

udito per il controricorrente l’Avvocato D’ADDARIO FRANCESCO, che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Salaria Mobili s.p.a. propone cinque motivi di ricorso, illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza n. 20/31/13 depositata il 22.2.2013 con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana in rigetto dell’appello, aveva confermato la sentenza di primo grado.

La contribuente impugnava l’avviso di liquidazione penali n. (OMISSIS) per omessa denuncia di utenza non domestica, notificato in data 14.12.2009 dal Quadrifoglio s.p.a.- servizi ambientali area Fiorentina nell’interesse del Comune di Campi Bisenzio, con cui veniva richiesto il pagamento della penale nella misura dell’80% della tariffa per i rifiuti urbani presuntivamente dovuta e non corrisposta relativamente agli anni 2005,2006 e 2007 (per i primi cinque mesi).

La commissione tributaria regionale ha ritenuto che l’avviso di liquidazione penali fosse atto consequenziale a quelli emessi in precedenza dalla Quadrifoglio, in particolare la fattura n. (OMISSIS) del 25.7.2008 non impugnata dalla contribuente sicchè la pretesa impositiva non poteva più essere contestata.

Quadrifoglio s.p.a. resiste con controricorso illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso la Salaria Mobili s.p.a. lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 n. 4 e n. 5 violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23 e 32, violazione dell’art. 118 disp. Att. C.p.c., violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.; nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e omessa o insufficiente motivazione; erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Lamenta in particolare che la CTR ha ritenuto preclusa l’impugnazione dell’avviso per mancata pregressa impugnazione di un atto prodromico senza esaminare l’eccezione di tardività ed inammissibilità della eccezione formulata da Quadrifoglio s.p.a. non nel primo scritto difensivo, nè nel termine di giorni 60 previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23.

La censura è inammissibile

1.1.Va osservato, infatti, che – affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia – è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riprodotte puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte. Tanto al fine di consentire al giudice di legittimità di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività, sulla base del solo ricorso proposto (Cass.S.U. 15781/2005; Cass. 1732/2006; 2138/2006; 5344/2013).

I presupposti suindicati devono ritenersi insussistenti nel caso di specie. La ricorrente lamenta, infatti, che la CTR non si sarebbe pronunciata sulla sua eccezione di tardività ed inammissibilità della eccezione, formulata dalla Quadrifoglio s.p.a. circa la mancata impugnazione di atti prodromici a quello impugnato e, tuttavia, non ha trascritto nel ricorso per cassazione, quanto meno nei passi salienti, l’atto nel quale – a suo dire – sarebbe stata proposta tale eccezione ai fini del rispetto del menzionato principio di autosufficienza del ricorso. La censura non può, di conseguenza, trovare accoglimento.

2. Con il secondo motivo la contribuente lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4 violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, dell’art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 7; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 58 nonchè omessa motivazione per non avere la commissione tributaria esaminato l’eccezione di omessa notifica della fattura e degli avvisi di accertamento.

La censura non è fondata.

2.1.La CTR nella sentenza impugnata ha dato atto che la Quadrifoglio s.p.a., in data 27.5.2006 aveva inviato una raccomandata (ricevuta dalla contribuente il 17.4.2009) con la quale aveva attribuito alla utenza i mq di superficie produttiva e la categoria 11, nonchè la fattura n.(OMISSIS) del 25.8.2008 con la quale venivano addebitati i canoni. La CTR con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede ha, dunque, verificato che gli atti prodromici erano stati notificati e non opposti dalla contribuente.

3. Con il terzo motivo la contribuente lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19 e ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la nullità della sentenza per omessa pronuncia dell’art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 7, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 58 nonchè omessa motivazione per avere la commissione tributaria regionale ritenuto che la mancata impugnazione di atti non indicati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 cristallizzasse il credito in essi riportato.

4. Con il quarto motivo la contribuente lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7, del L. n. 241 del 1990, art. 3 e del D.P.R. n. 158 del 1999 nonchè ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la nullità della sentenza per omessa pronuncia per avere la CTR ritenuto che l’atto di liquidazione non potesse essere impugnato per eccessiva genericità della motivazione avendo comunque ricevuto notifica della fattura e dell’avviso di accertamento che avevano cristallizzato la pretesa tributaria.

I motivi possono essere trattati congiuntamente

Le censure sono fondate.

4.1.La commissione tributaria regionale ha individuato il prodromico atto impositivo necessitante di autonoma impugnazione, nella fattura con la quale venivano addebitati i canoni dovuti, sebbene non ricompreso tra gli atti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 che possono essere impugnati davanti alle commissioni tributarie. Questa affermazione manifesta l’errore di diritto nel quale la commissione tributaria regionale è incorsa. La fattura non rientra nell’elenco tassativo degli atti impugnabili avanti al giudice tributario così come previsti nell’elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

Se è vero che tale circostanza non ne impediva l’impugnazione, in quanto estrinsecazione sostanziale della pretesa impositiva in tutti i suoi elementi essenziali, altrettanto indubbio è che tale impugnazione costituiva una “facoltà”, e non (diversamente da quanto enunciato dal giudice di appello) un “onere” per la contribuente; con la conseguenza che l’opzione per la mancata autonoma impugnazione non comportava, a carico di quest’ultima, la ravvisata decadenza o preclusione. Questa, infatti, aveva facoltà di attendere che la pretesa in questione le venisse inoltrata attraverso uno degli atti “tipici” di cui all’art. 19 cit. (segnatamente, l’avviso di liquidazione emesso in assenza di dichiarazione iniziale della contribuente, ovvero in difformità da quest’ultima); evenienza, quest’ultima, che si è appunto verificata; con la conseguenza che l’impugnazione dell’avviso di liquidazione poteva essere estesa anche al fondamento della pretesa impositiva. Si è affermato più volte che “in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, tuttavia, abbia natura di atto impositivo (nella specie, le fatture TIA), è una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d’impugnazione dell’atto successivo (nella specie, l’avviso di liquidazione sanzioni)” (Cass. ord. 14675/16). Ha osservato Cass. 2616/15 che: “in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, la fattura) è una facoltà e non un onere, costituendo un’estensione della tutela, sicchè la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, nè preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall’art. 19” (in termini, anche Cass. ord.26129/17 ed altre).

5. Con il quinto motivo la contribuente lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5 violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, violazione del D.P.R. n. 158 del 1999 per avere la CTR implicitamente rigettato l’eccezione di nullità ed illegittimità dell’atto di liquidazione per avere arbitrariamente applicato la tariffa per le utenze non domestiche corrispondente alla categoria 11 ovvero uffici, sin dallo stesso anno 2005, anzicchè applicare quella minore corrispondente alla categoria magazzino.

Il motivo può ritenersi assorbito dall’accoglimento del secondo.

In definitiva, il ricorso va accolto nei limiti indicati. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione alle censure

accolte; con rinvio alla CTR della Toscana la quale, ferma l’ammissibilità dell’impugnazione contro l’atto di liquidazione penali valuterà nel merito i motivi di opposizione dedotti da parte contribuente. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento di legittimità.

PQM

La Corte – accoglie il 3^ e 4^ motivo di ricorso, assorbito il 5^; respinge il 1^ e il 2^; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta, il 14 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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