Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27582 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 28/10/2019), n.27582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16231-2018 proposto da:

X.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAPOSILE 10,

presso lo studio dell’avvocato DONATELLA GEROMEL, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ELEONORA BETTANIN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1195/9/2017 della COMMISSIONE: TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 28/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che il contribuente X.A. propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR del Veneto, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro una decisione della CTP di Vicenza, che aveva accolto il suo ricorso avverso un avviso di liquidazione d’imposta ed irrogazione sanzioni, per decorrenza dei termini decadenziali previsti in materia di accertamento, avendo ritenuto che il momento in cui si perfezionava la notifica di un atto, effettuata tramite il servizio postale, fosse quello in cui il destinatario avesse ricevuto l’atto;

che, secondo la CTR, per il controllo dei termini decadenziali previsti in materia di accertamento, occorreva fa riferimento alla data di spedizione dell’avviso di liquidazione.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi di ricorso;

che, con il primo motivo, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1334 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il principio della scissione soggettiva della notificazione, stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, era da ritenere circoscritto ai soli atti processuali e le SS.UU. della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24822 del 2015, aveva stabilito che la scissione soggettiva degli effetti della notificazione se valeva per gli atti processuali, non valeva per gli atti unilaterali, qual’era l’avviso di liquidazione impugnato, valendo per questi ultimi la norma di cui all’art. 1334 c.c., secondo cui gli atti unilaterali producevano effetto dal momento in cui pervenivano a conoscenza del destinatario;

che, con il secondo motivo, il contribuente lamenta omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata, in quanto la CTR aveva completamente ignorato un punto decisivo e fondamentale della controversia e cioè la distinzione fra atti processuali ed atti sostanziali;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; che il ricorrente ha presentato memoria;

che i due motivi di ricorso proposti dal contribuente, da trattare congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro, sono manifestamente infondati;

che invero la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 4937 del 2019; Cass. n. 22320 del 2014; Cass.n. 33112 del 2018) è concorde nel ritenere che il principio della scissione degli effetti della notifica fra notificante e destinatario della notifica, nel senso che gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all’ufficio postale e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti di imposizione tributaria;

che, pertanto, la notificazione dell’avviso di accertamento di cui è causa, è da ritenere tempestiva, occorrendo far riferimento alla data della sua spedizione;

che il ricorso del contribuente va quindi rigettato, con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il contribuente al pagamento delle spese processuali, quantificate in Euro 1.200,00, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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