Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27582 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. III, 20/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.F. (OMISSIS), L.V., L.

P., L.M.A., S.L., L.

W., elettivamente domiciliato in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato LUZI OSIRIDE

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

P.G., ALLSECURES ASSICURAZIONI SPA, PI.

A.;

– Intimati –

Nonchè da:

ALLSECURES ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), in persona del suo

procuratore, Dott. R.M., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VESPASIANO 17-A, presso lo studio dell’avvocato INCANNO’

GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SQUILLACE ANTONIO giusta delega in atti;

– ricorrente incidentale –

e contro

P.G., L.V., L.P., S.

L., PI.AD., L.W., L.

F. (OMISSIS), L.M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 487/2008 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 02/09/2008; R.G.N. 909/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. I ricorrenti sopra indicati, prossimi congiunti di L. G., impugnano, sulla base di sei motivi, la sentenza della Corte di Appello di Ancona, depositata il 2 settembre 2008, la quale, per quanto qui rileva, ha affermato: a. la chiamata in causa dell’assicurazione, pur non preceduta da normale provvedimento autorizzatorio, ha esplicato pienamente i propri effetti attraverso l’avvenuta costituzione in giudizio della società, nei cui confronti l’ammissione, da parte del giudice, all’esplicazione della rispettiva attività processuale costituisce comunque in re ipsa, per fatti processualmente concludenti, un riconoscimento effettuale dell’estensione della funzionalità del contraddittorio al predetto soggetto chiamato in causa; b. quanto alla dinamica del sinistro stradale, non era possibile stabilire con precisione la localizzazione effettiva del punto di collisione tra i veicoli, pur essendo certo che entrambi presentavano traiettorie convergenti verso il centro della strada non era possibile stabilire con certezza se vi fosse stata o meno una colposa invasione della corsia opposta ad opera dell’uno e dell’altro dei conducenti nè se e quale anomalia del rispettivo contegno di guida abbia colposamente ingenerato il momento critico della rotta di collisione.

2. Nel proprio ricorso, i ricorrenti deducono i seguenti motivi:

2.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c. per avere erroneamente ritenuto il giudice di appello sufficientemente organico il quadro dei dati valutativi sulla dinamica del sinistro sulla base della perizia disposta dal P.M. in sede penale.

2.2. Violazione del principio del contraddittorio nella parte in cui la decisione è fondata su un mezzo di prova assunto in diverso giudizio, senza che gli odierni ricorrenti ne fossero stati parte.

2.3. Violazione dell’art. 103 c.p.c.; “oppure” Falsa ed errata valutazione della ricostruzione del presunto punto d’urto effettuato dalla Polizia stradale di Fermo.

2.4. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che il gravame dell’appellante non contenesse censure specifiche riguardo ai criteri di stima adottati dal primo giudice in senso “qualitativo”, ossia per ciò che attiene il profilo critico della valutazione.

2.5. Violazione dell’art. 138 c.p.c., nella parte in cui il giudice di appello quantifica l’entità delle somme dovute a titolo di risarcimento da morte “oppure” Insufficiente e contraddittoria motivazione nella parte in cui il giudice di appello ha confermato la quantificazione del danno operata in primo grado, nonostante questa fosse affetta da insufficiente e contraddittoria motivazione.

2.6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 93 c.p.c. per non avere il giudice di appello disposto la distrazione delle spese del giudizio di primo grado.

3. Con il controricorso notificato il 24-25 novembre 2009, la Compagnia assicuratrice ha chiesto dichiararsi inammissibile e, comunque, respingersi il ricorso; ha proposto anche ricorso incidentale, deducendo:

3.1. violazione dell’art. 106 in relazione all’art. 269 c.p.c., e chiede alla Corte se “in mancanza di autorizzazione del giudice ex art. 269 c.p.c., la chiamata del terzo ex art. 106 c.p.c. è irrimediabilmente affetta da nullità senza possibilità di sanatoria alcuna in conseguenza dell’effettuata costituzione in giudizio del terzo chiamato, non essendo appunto disponibile dalle parti il diritto di evocazione in giudizio del terzo senza autorizzazione del giudice”.

3.2. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, perchè la Corte territoriale, pur dichiarando che in atti vi era l’accurata ed esauriente, sia in senso ricognitivo che valutativo, relazione peritale espletata in sede penale, circa le tracce materiali del sinistro, ha statuito che non era possibile stabilire con certezza se vi fosse stata o meno una colposa invasione della corsia opposta ad opera dell’uno e dell’altro dei conducenti nè se e quale anomalia del rispettivo contegno di guida abbia colposamente ingenerato il momento critico della rotta di collisione.

4. I ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

4.1 I motivi del ricorso principale e di quello incidentale si rivelano tutti inammissibili per mancanza dei quesiti di diritto e dei momenti di sintesi nei sei motivi del primo e nel secondo di quello incidentale e per inidoneità del quesito formulato alla fine del primo motivo di quest’ultimo, nel quale non si da conto neppure sinteticamente della fattispecie come accertata dal giudicante, nè delle regole applicate dal medesimo nella sentenza impugnata, con conseguente inadeguata conferenza del quesito stesso alla questione controversa.

4.1. Quanto alla “mancanza” dei quesiti di diritto e dei momenti di sintesi, è sufficiente ribadire che l’art. 366-bis cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, prevede le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, disponendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso se, in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dieta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza;

mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (Cass. n. 4556/09).

4.3. In ordine all’inidoneità del quesito, si osserva che quesito non può consistere in una domanda che si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni illustrate nel motivo e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere al quesito con l’enunciazione di una regula iuris (principio di diritto) che sia suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. A titolo indicativo, si può delineare uno schema secondo il quale sinteticamente si domanda alla corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata (Cass. S.U., ord. n 2658/08). E ciò quand’anche le ragioni dell’errore e della soluzione che si assume corretta siano invece – come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 4, – adeguatamente indicate nell’illustrazione del motivo, non potendo la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. interpretarsi nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (Cass. 20 giugno 2008 n. 16941). Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede, pertanto, che, con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed averne indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto, formulato in modo tale da circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (v. Cass., 17/7/2008 n. 19769;

26/3/2007, n. 7258). Occorre, insomma che la Corte, leggendo il solo quesito, possa comprendere l’errore di diritto che si assume compiuto dal giudice nel caso concreto e quale, secondo il ricorrente, sarebbe stata la regola da applicare.

4.4. Invece, il motivo formulato a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3 nel ricorso incidentale è inammissibile, dato che, anzichè essere concluso con idoneo quesito, si conclude con richiesta di controllo della valutazione operata dalla Corte territoriale sulla sanabilità della chiamata in causa dell’assicurazione senza previa autorizzazione del giudice, negando che sussista tale possibilità di sanatoria, senza nulla precisare in ordine al proprio comportamento processuale in causa a seguito di detta chiamata. Invero, secondo Cass. n. 2977/06, nel caso in cui una delle parti abbia esteso la domanda ad un terzo citandolo direttamente in giudizio senza l’autorizzazione del giudice, la nullità della chiamata in causa deve ritenersi sanata dalla costituzione in giudizio del terzo, il quale non abbia sollevato al riguardo alcuna eccezione nel primo atto difensivo. Ne deriva anche il difetto di autosufficienza della censura sul punto del se, come e quando sia stata eccepita l’irritualità della chiamata in causa.

5. I motivi si rivelano pertanto privi dei requisiti richiesti a pena di inammissibilità dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata sotto il vigore del medesimo (2 settembre 2008).

6. Pertanto, i ricorsi vanno dichiarati entrambi inammissibili.

Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti costituite.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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