Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27582 del 11/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 11/10/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 11/10/2021), n.27582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3801-2020 proposto da:

Z.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GENTILE DA

FABRIANO 3, presso lo studio dell’avvocato FABIO VALERINI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4802/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/07/2019 R.G.N. 1297/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Z.J. cittadino del (OMISSIS), chiedeva alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale:

a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

la Commissione Territoriale rigettava l’istanza;

avverso tale provvedimento proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, che ne disponeva il rigetto;

tale provvedimento appellato dal soccombente, veniva confermato dalla Corte distrettuale;

a fondamento della decisione assunta, il Collegio del merito evidenziava l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto che il narrato era del tutto generico e carente di dettagli, e comunque attinente alla vita privata perché connessa ad una contesa di natura ereditaria con un cugino;

esclusi i presupposti per il riconoscimento della tutela sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b) la Corte distrettuale escludeva anche quelli di cui alla lett. c) essendo emerso da alcuni siti accreditati quali (OMISSIS) del Ministero dell’Interno ed Amnesty International, il (OMISSIS) non versava in una condizione di sicurezza caratterizzata da peculiari criticità, essendosi registrato negli ultimi anni un assestamento della situazione politico-istituzionale, una situazione di pace sociale e di progressivo miglioramento della situazione economica;

non sussisteva quindi la probabilità, anche a ritenere credibile la narrazione del richiedente, che in caso di rimpatrio, egli potesse trovarsi in condizione di pericolo per la vita o l’incolumità personale;

quanto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, non ricorreva alcuna condizione di vulnerabilità che ne giustificasse il rilascio né alcuna condizione di effettivo radicamento nel Paese di accoglienza, non potendo ritenersi tale la partecipazione ad un tirocinio per l’impiego;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione con ricorso fondato su quattro motivi;

il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, è denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 2 del 2008, art. 8 e della Direttiva 2004/83/CE nonché dell’art. 101 c.p.c., comma 2 ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

si critica la statuizione con la quale è stata rigettata la domanda di protezione sussidiaria, omettendo di espletare una adeguata istruttoria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) e di attingere a fonti informative autorevoli ed aggiornate;

2. il secondo motivo attiene alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 5, 6, 7, 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 4, par.1 direttiva 2004/83 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

si ribadisce che il giudice di seconda istanza avrebbe dovuto verificare, mediante l’esercizio dei poteri officiosi, l’effettività della tutela giuridica offerta ad un cittadino sottoposto a minaccia di morte;

si deduce la carenza mella decisione di ogni valutazione in ordine ad una possibile violazione dei diritti fondamentali del soggetto, così come di un accertamento in ordine alla sussistenza di condizioni idonee a garantire al richiedente rimpatriato, una esistenza libera e dignitosa nel proprio Paese;

3. con il terzo motivo si denuncia motivazione apparente o inesistente ex art. 132 c.p.c., comma 1 con riferimento alla estinzione di ogni rilevante conflitto nel Paese, che non risulta supportata da adeguata motivazione;

4. con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, dell’art. 4 della Direttiva 2004/83/CE ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5;

si critica, sotto il profilo della apparenza o inesistenza, la motivazione resa dalla Corte di merito in ordine al diniego di riconoscimento della protezione umanitaria;

5. i motivi dal primo al terzo, che possono congiuntamente trattarsi siccome connessi, sono fondati nei termini che si vanno ad esporre;

deve infatti rimarcarsi che, secondo i principi consolidati nella giurisprudenza di questa Coe’te, da ribadire in questa sede, in tema di protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel Paese d’origine del richiedente va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo che sia possibile verificarne anche l’aggiornamento;

rispetto alle ipotesi di pericolo integrante la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b) e c) il giudice del merito è tenuto ad un aggiornamento informativo riferito alla situazione attuale al fine di verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente ed astrattamente sussumibile in entrambe le tipologie tipizzate di rischio, sia sussistente al momento della decisione (vedi in motivazione Cass. 16/7/2015 n. 14998, Cass. 10/2/2021 n. 3357);

al fine di soddisfare l’onere di puntuale indicazione delle fonti dalle quali ha tratto il suo convincimento, il giudice di merito è tenuto ad indicare l’autorità o l’ente dal quale la fonte consultata proviene e la data o l’anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di idoneità, precisione e aggiornamento della fonte, previsti dal richiamato D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, (cfr. Cass. 21/12/2020 n. 29147), il dovere di cooperazione istruttoria del giudice consistendo nell’obbligo di fondare la decisione su COI (“country of origin information”) aggiornate;

e’ bene inoltre rammentare che detto esercizio officioso del potere d’indagine riservato al giudice della protezione internazionale, neanche trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (cfr. Cass. 6/7/2020 n. 13940, Cass. 29/5/2020, n. 10286; Cass. 24/5/2019 n. 14283; Cass. 25/7/2018 n. 19716; Cass. 28/6/2018 n. 17069; Cass. 16/7/2015 n. 14998);

orbene, nello specifico il giudice dell’appello ha disatteso i summenzionati principi, avendo escluso la sussistenza di un pericolo per il ricorrente di essere esposto alle conseguenze di una violenza indiscriminata nel proprio paese di origine, facendo generico riferimento ad informazioni reperibili su siti quale (OMISSIS) del Ministero dell’Interno fonte inidonea a consentire di ritenere realizzato quell’onere di cooperazione istruttoria che la giurisprudenza di questa Corte riconosce alle COI (Cass. n. 8819/2020 e seguenti conformi).

non risulta, dunque, rispettato l’onere di cooperazione istruttoria definito dai richiamati dicta e gravante sul giudice del merito il quale, nel pervenire alla definizione del proprio convincimento, non ha attinto a fonti informative aggiornate ed autorevoli, limitandosi a fare generico riferimento a dati acquisiti da siti istituzionali, così non consentendo lo scrutinio della loro attendibilità e fondatezza mediante l’esatta individuazione della fonte di conoscenza e il controllo sul contenuto delle informazioni acquisite e sulla riferibilità delle stesse ad una situazione aggiornata (ex aliis, vedi Cass. 19/2/2021 n. 4557) e aderente al thema decidendum.

6. alla stregua delle sinora esposte argomentazioni, detti motivi di ricorso deve essere accolto, con assorbimento del quarto successivo in ordine logico;

la sentenza va cassata con rinvio alla Corte distrettuale designata in parte dispositiva, il quale provvederà a scrutinare la fattispecie devoluta alla luce dei principi enunciati, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, cassa la pronuncia impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021

 

 

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