Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27582 del 02/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 02/12/2020), n.27582
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5975-2018 proposto da:
S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MASSIMILIANO MINEO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2319/29/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il
03/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/11/2020 dal Presidente Relatore Dott. MAURO
MOCCI.
Fatto
RILEVATO
che S.F. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Taranto. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione del contribuente avverso una cartella di pagamento per IVA, interessi e sanzioni, per l’anno 2002;
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il contribuente assume la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, e artt. 2313,2315 e 2304 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3;
che la CTR avrebbe trascurato di considerare come l’avviso di accertamento non fosse stato notificato allo S.;
che, inoltre, l’avviso di accertamento avrebbe riguardato solo la S.G.A. s.a.s. e sarebbe stato notificato allo S. solo nei limiti di responsabilità di cui all’art. 2313 c.c., quale accomandante della stessa società;
che l’intimata si è costituita con controricorso;
che il motivo è infondato;
che la cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di credito tributario – avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato a suo tempo e non impugnato – può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l’avviso di accertamento presupposto (Sez. 5, n. 4614 del 28/02/2018; Sez. 6-5, n. 25995 del 31/10/2017);
che la CTR ha esaustivamente affermato come “diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, dell’avviso di accertamento ha avuto piena conoscenza tant’è che in data 05/02/2009 ha presentato istanza di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5”;
che, in ogni caso, in materia tributaria la cartella esattoriale non è un atto esecutivo ma preannuncia l’esercizio dell’azione esecutiva ed è, pertanto, parificabile al precetto, sicchè è inapplicabile l’art. 2304 c.c., che disciplina il beneficium excussionis relativamente alla sola fase esecutiva (Sez. 5, n. 1996 del 24 gennaio 2019; Sez. 6-5, n. 15966 del 29/07/2016);
che il ricorso va dunque respinto;
che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che, ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 10.000, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020