Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27581 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 30/12/2016, (ud. 15/12/2016, dep.30/12/2016),  n. 27581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23766-2015 proposto da:

I.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO CASADEI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO ANGELINI;

– ricorrente –

contro

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO

23, presso lo studio dell’avvocato PIERGIORGIO VILLA, rappresentato

e difeso dall’avvocato LAURA PETROCCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 790/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/07/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSTI ALBERTO;

udito l’Avvocato FLAMINIA AGOSTINELLI, per delega dell’Avvocato LAURA

PETROCCHI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 27 settembre 2016, la seguente proposta di definizione:

” G.E. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con il quale I.C. gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 8.400 quale corrispettivo di una vendita mobiliare, assumendo di aver estinto il debito – come previsto in contratto -mediante la consegna quietanzata di tre assegni bancari, uno dei quali era stato restituito previo pagamento dell’importo (pari ad Euro 4.000) in contanti.

I.C. si è costituito negando di aver mai ricevuto alcun pagamento in contanti e che i restanti assegni erano inesigibili in quanto “postdatati”.

Il Tribunale di Fermo ha accolto parzialmente l’opposizione, riconoscendo all’ I. il minor credito di Euro 4.000.

La Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello principale dell’ I., osservando che i due assegni postdatati gli erano stati consegnati conformemente alle previsioni contrattuali ed il loro mancato incasso da parte del prenditore non era giustificabile, essendo i titoli affetti da mera irregolarità; ha poi accolto l’appello incidentale del G., rilevando che la restituzione del titolo originale del credito costituiva fonte di presunzione juris tantum del pagamento, la cui prova contraria il creditore non aveva neppure chiesto.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione I.C. sulla base di un unico motivo; l’intimato ha depositato controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione di legge ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla decisione del giudice di merito di ritenere estinta l’obbligazione in forza della ricezione o della restituzione dei titoli da parte del creditore, senza considerare che lo stesso aveva inteso esercitare l’azione causale e che i titoli erano stati emessi al solo fine di rateizzare il corrispettivo.

Il motivo non appare fondato, poichè sul punto la Corte d’appello si è attenuta al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la restituzione del titolo originale di credito costituisce fonte di una presunzione legale di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa (cfr. Cass. n. 13462/2010; Cass. n. 15700/2002; Cass. n. 13633/2009; Cass. n. 5002/1998).

Ciò vale a maggior ragione nella presente fattispecie, in cui la consegna dei titoli costituiva la forma di pagamento prevista in contratto; al riguardo, il diverso assunto del ricorrente secondo cui i titoli sarebbero stati emessi al solo fine di rateizzare il corrispettivo costituisce la proposta di una diversa interpretazione del contratto che, in mancanza dell’indicazione dei canoni ermeneutici contrattuali ignorati che sarebbero stati violati, sfugge al presente sindacato di legittimità.

Pertanto, ad avviso del relatore, il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per esservi dichiarato infondato”.

Lette le memorie di parte ricorrente e di parte controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ritiene che la questione sollevata con il ricorso non sia di evidenza decisoria tale da permetterne la definizione in camera di consiglio presso la Sezione filtro;

che, pertanto, dovendo il ricorso essere deciso all’esito della discussione in pubblica udienza presso la Sezione tabellarmente competente, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2^ civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-2 Sezione civile, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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