Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27581 del 30/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2018, (ud. 14/09/2018, dep. 30/10/2018), n.27581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12702-2013 proposto da:

QUADRIFOGLIO SPA SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

CORSO VITTORIO EMNAUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GREZ

GIAN MARCO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO ANDREANI,

FRANCESCO D’ADDARIO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

SALARIA MOBILI SRL;

– intimato –

Nonchè da:

SALARIA MOBILI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIACINTO CARINI 32, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO COPPACCHIOLI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato EUGENIO GALASSI, giusta delega a

margine;

– controricorrente incidentali –

contro

QUADRIFOGLIO SPA SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GIAN

MARCO GREZ rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO ANDREANI,

FRANCESCO D’ADDARIO, giusta delega a margine;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 21/2013 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 22/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per l’accoglimento del 10, 2

e 4 motivo di ricorso assorbiti gli altri, l’inammissibilità del

ricorso incidentale;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’ADDARIO FRANCESCO, che si

riporta agli scritti;

udito per il controricorrente l’Avvocato COPPACCHIOLI CLAUDIO, che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Salaria Mobili s.r.l. impugnava la cartella esattoriale emessa a seguito della fattura n.(OMISSIS) notificata da Quadrifoglio s.p.a. – servizi ambientali area Fiorentina – nell’interesse del Comune di Campi Bisenzio, con cui veniva richiesto il pagamento della Tarsu presuntivamente dovuta e non corrisposta relativamente all’anno 2008. La CTP di Firenze accoglieva il ricorso sul presupposto della tardiva iscrizione a ruolo del tributo ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72. Proposto gravame da parte del concessionario la CTR, con sentenza n. 21.31.13 depositata il 22.2.2013, rigettava il ricorso rilevando che la sentenza di 1^ grado era stata emessa nonostante altra sezione della CTP, adita in sede di impugnazione avverso una intimazione di pagamento emessa per gli stessi tributi di cui alla fattura n.(OMISSIS), si fosse pronunciata annullando l’intimazione di pagamento. Quadrifoglio s.p.a. propone ricorso per cassazione, illustrato con memoria, affidato a quattro motivi. Salaria Mobili s.r.l. si costituisce con controricorso proponendo ricorso incidentale al quale parte ricorrente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo, secondo e quarto motivo di ricorso Quadrifoglio s.p.a. lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c.; Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 29; violazione dell’art. 273 c.p.c., Violazione dei principi regolanti la litispendenza e continenza di cause; violazione dei principi regolanti la riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa. Evidenzia in particolare che erroneamente la CTR ha ritenuto sussistere il divieto del bis in idem nonostante gli atti impugnati fossero diversi (cartella di pagamento e intimazione di pagamento), mentre avrebbe potuto provvedere alla riunione dei giudizi per evitare un contrasto di giudicati. Lamentava altresì che, ove il giudice avesse ritenuto sussistere una ipotesi di litispendenza avrebbe dovuto provvedere alla cancellazione dal ruolo della causa posteriormente iscritta ma non dichiarare la nullità della cartella. La censura è fondata. 1.1.I due giudizi, l’uno avente per oggetto l’impugnazione di una cartella esattoriale e l’altro di una intimazione di pagamento, hanno petitum e causa petendi differenti. La CTR, sulla base di una erronea e falsa applicazione del principio ne bis in idem, rilevando che un altro giudice di primo grado si era già pronunciato sulla intimazione di pagamento emessa per la stessa pretesa tributaria della cartella di pagamento, ha fatto propria la decisione del primo giudice ritenendo che la questione fosse già oggetto di giudicato. In realtà, nel caso di specie la sentenza emessa non era definitiva nei termini stabiliti dall’art. 324 c.p.c. e, in ogni caso, non ci sarebbero stati i presupposti per dar luogo al giudicato dal momento che gli atti impugnati erano diversi. La CTR chiamata a decidere dei diversi appelli nella stessa data, per evitare un futuro contrasto di giudicati ben avrebbe potuto riunire gli appelli avverso due sentenze emesse su domande connesse, ma non poteva esimersi dall’esaminare i motivi di appello avverso la impugnazione della cartella di pagamento. A tanto provvederà il giudice di rinvio. 2.Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 nullità della sentenza; violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; omessa pronuncia per non avere esaminato i motivi di appello. 2.1. La trattazione della censura deve ritenersi assorbita dall’accoglimento degli altri motivi di ricorso. 3. Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile. E’, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui il ricorso, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello (v. fra le tante Cass. 18.10.2006 n. 22346; cass. 10.8.2007 n. 17631; cass. 9.5.2008 n. 11523; cass. 10.12.2009 n. 25821). E’, quindi, inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa sollevi una questione non esaminata dal giudice di appello, in quanto ritenuta assorbita dall’accoglimento di altra tesi. In tale situazione, infatti, difetta la soccombenza, sia pure teorica, quale presupposto del diritto di impugnazione, mentre la stessa questione può sempre essere riproposta davanti al giudice di rinvio, qualora, come nel caso in esame, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata venga cassata. In altri termini, l’ammissibilità del ricorso incidentale per cassazione, anche se condizionato all’accoglimento del ricorso principale, postula, pur sempre, la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, determinato dalla soccombenza. Non ricorre il requisito della soccombenza se le questioni, sollevate dalla parte nel giudizio di appello e riproposte con il ricorso incidentale, invece di essere state esaminate e risolte in senso ad essa sfavorevole, siano rimaste assorbite, per avere il giudice di merito fondato la ratio decidendi su altre questioni di carattere decisivo (nella specie processuale). In questo caso, quando in relazione a queste ultime questioni (assorbenti), la sentenza del giudice di appello venga cassata dalla Suprema Corte, rimangono impregiudicate le questioni dichiarate o considerate assorbite, che possono essere riproposte e discusse nel giudizio di rinvio (da ultimo Cass. 134/2017). Conclusivamente, il ricorso principale deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione; quello incidentale condizionato deve essere dichiarato inammissibile; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR della Toscana in diversa composizione. Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte – accoglie il 1, 2 e 4 motivo di ricorso, assorbito il 3; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione, il 14 settembre 2018. Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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