Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27581 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 28/10/2019), n.27581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16093-2018 proposto da: C. O

O.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

CALAMATTA, 16, presso lo studio dell’avvocato LUDOVICA DE FALCO,

rappresentato e difeso dagli avvocati PASQUALE MANFREDI, DANIELA

COVIELLO;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, nonchè per l’AGENZIA DELL’ENTRATE

RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 9891/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 21/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che il contribuente O.V. propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR della Campania, di rigetto del ricorso da lui proposto contro una decisione della CTP di Napoli, che aveva respinto il suo ricorso, in qualità di coobbligato solidale, avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale, avente ad oggetto una sentenza emessa ex art. 2932 c.c. dal Tribunale di Torre Annunziata, con la quale era stato disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale il contribuente lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto già la sentenza di primo grado aveva omesso di svolgere qualsiasi considerazione in ordine ad una sua precisa censura, avente ad oggetto l’assoluta mancanza di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, non essendo state indicate nè le modalità con cui l’ufficio era pervenuto alla richiesta della somma indicata nell’avviso, nè le modalità di calcolo dell’imposta; e, sebbene nel suo atto di appello avesse lamentato come specifico motivo di gravame detta palese carenza di motivazione della sentenza di primo grado, la CTR aveva sovrapposto a detta carenza di motivazione una motivazione laconica ed apparente, formulata in termini di mera adesione alla sentenza della CTP di Napoli;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che l’unico motivo di ricorso proposto dal contribuente è manifestamente infondato;

che, invero, non è ravvisabile alcuna nullità nella sentenza emessa dalla CTR, contenendo essa l’esposizione ordinata ed esaustiva delle ragioni e degli argomenti che hanno condotto all’assunzione della decisione enunciata;

che, invero, la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente ed adeguato quanto rappresentato dalla CTP circa la legittimità e la completezza dell’avviso di accertamento impugnato, essendo stato con esso individuato l’atto liquidato, l’ente che aveva emesso l’atto, nonchè le somme chieste in pagamento;

che la CTR, confermando quanto ritenuto dalla CTP, ha rilevato come le sentenze emesse ex art. 2932 c.c. vanno soggette ad imposta proporzionale e non ad imposta in misura fissa, non trovando per esse applicazione il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, non potendosi considerare sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla sola volontà dell’acquirente e cioè, nella specie, dall’iniziativa unilaterale del promittente acquirente (cfr. Cass. n. 3806 del 2017);

che, inoltre, dal contesto della sentenza di primo grado, riportata dall’Agenzia nelle sue controdeduzioni in ossequio al principio dell’autosufficienza, e fatta propria dalla CTR, emerge con chiarezza che l’aliquota proporzionale applicata era pari al 3%, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa parte prima, allegata, art. 8, comma 1, lett. b, calcolata sul prezzo pattuito per l’acquisto dell’immobile, trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c.;

che il ricorso del contribuente va pertanto rigettato, con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il contribuente al pagamento delle spese processuali, quantificate in Euro 3.000,00, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 1 5 % ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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