Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27581 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. III, 20/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SI.RO. (OMISSIS), P.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

FEDERICI 2, presso lo studio dell’avvocato MARIA ALESSANDRINI,

rappresentati e difesi dall’avvocato FREDA ETTORE giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

S.C., S.G., D.S.

(OMISSIS), S.M., S.V.,

S.S., AURORA ASSICURAZIONI SPA ORA UGF ASSICURAZIONI

SPA (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

D.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dagli Avvocati CESARE EMILIO, CESARE FABRIZIO con studio in

80121 NAPOLI, Via Francesco Crispi 87,giusta delega in atti;

– ricorrente incidentale –

contro

S.C., S.G., S.M.,

S.V., S.S., SI.RO.

(OMISSIS), AURORA ASSICURAZIONI SPA ORA UGF ASSICURAZIONI

SPA (OMISSIS), P.G. (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

AURORA ASSICURAZIONI SPA ORA UGF ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in

persona del suo procuratore speciale Dott.ssa G.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S.COSTANZA 27, presso lo

studio dell’avvocato MARINI LUCIA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MANFREDONIA FAUSTINO giusta delega in atti;

– ricorrente incidentale –

contro

S.C., S.G., D.S.

(OMISSIS), S.M., S.V.,

S.S., SI.RO. (OMISSIS), P.

G. (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

AURORA ASSICURAZIONI SPA ORA UGF ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in

persona del suo procuratore speciale Dott.ssa G.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S.COSTANZA 27, presso lo

studio dell’avvocato MARINI LUCIA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MANFREDONIA FAUSTINO giusta delega in atti;

– ricorrente incidentale –

e contro

S.C., S.G., D.S.

(OMISSIS), S.M., S.V.,

S.S., SI.RO. (OMISSIS), P.

G. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3733/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/10/2008; R.G.N. 5912/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato ETTORE FREDA;

udito l’Avvocato ELISABETTA MARINI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario che ha concluso per l’accoglimento 1 motivo assorbito il

2 motivo del ricorso principale, inammissibili i ricorsi incidentali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. In un sinistro stradale in (OMISSIS), in cui fu coinvolto un autotreno – tg. (OMISSIS) con rimorchio tg (OMISSIS) – adibito a trasporto di cose, rimase ucciso il secondo autista P.S., che vi si trovava trasportato nella cabina di guida; e le sue eredi Si.Ro. e P. G. agirono davanti al Tribunale di Napoli per il risarcimento del danno nei confronti del conducente D. S. (o, in altri atti, D.), della proprietaria snc Simonetti di Simonetti Santolo e dell’assicuratrice RcA Società di Assicurazioni Intercontinentale.

1.2. Dei convenuti l’assicuratrice contestò l’estensione della copertura assicurativa al secondo autista trasportato, mentre S.S. invocò il rigetto della domanda per la sua infondatezza; e, nella contumacia del D., la causa passò in carico al neo istituito tribunale di Nola, per essere ivi decisa con sentenza n. 1551/03, di condanna solidale dei convenuti al pagamento, in favore delle attrici, della somma risultante dalla sottrazione di tutti gli importi già erogati dall’INAIL a quella complessivamente dovuta di Euro 159.886,20, oltre rivalutazione dal (OMISSIS).

1.3. La Winterthur spa, succeditrice dell’originaria assicuratrice RcA, impugnò la sentenza di primo grado, riproponendo la tesi della non estensione della copertura assicurativa al secondo autista trasportato; dal canto loro, le Si. – P. dispiegarono appello incidentale chiedendo che non fosse sottratto dalla liquidazione complessiva l’importo erogato dall’INAIL e che fosse determinato in misura maggiore il risarcimento del danno morale da loro patito; e si costituì anche il D., lamentando l’irritualità della notifica della citazione di primo grado; ancora, il processo fu dapprima interrotto e poi riassunto nei confronti dei soci della Simonetti snc, posta in liquidazione nelle more del giudizio di primo grado.

1.4. Succeduta alla Winterthur la Aurora ass.ni spa, la Corte di appello rigettò l’appello incidentale del D. ed accolse quello principale, escludendo la copertura assicurativa per il trasportato e per il secondo autista, ma disattese anche il gravame incidentale delle Si. – P., ritenendo che queste non avessero dispiegato domande nei confronti del conducente o del proprietario del veicolo a bordo del quale trovò la morte il loro congiunto.

1.5. Per la cassazione di tale ultima sentenza, n. 3733 del 29.10.08, ricorrono oggi, affidandosi a tre motivi, Si.Ro. e P.G.; al ricorso resiste con controricorso incidentale la UGF ass.ni, succeditrice della Aurora spa, al quale ultimo ribatte, con ulteriore ricorso incidentale, a sua volta contrastato da separato ricorso incidentale della stessa assicuratrice, il D.; e, alla pubblica udienza del 18.11.11, le ricorrenti principali e la controricorrente UGF depositano memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. Civ., pure prendendo parte alla discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Le ricorrenti principali dispiegano, dopo una puntualizzazione sui fatti che qualificano come non contestati, due motivi di ricorso e:

2.1. con un primo, indicato sub 2), di “violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, artt. 1, 4, 18, 22 e 23; del D.L. 23 dicembre 1977, n. 857, art. 1, conv. in L. 26 febbraio 1977, n. 39; degli artt. 2054 e 2697 c.c., del D.P.R. n. 393 del 1969, artt. 57, 58 e 124 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione violazione e falsa applicazione delle direttive 72/166 CEE ed 84/5/CEE del 30.12.1983”, lungamente argomentano sulla tesi, disattesa dalla corte territoriale, dell’estensione al tempo dei fatti della copertura assicurativa della RcA anche al terzo trasportato e, comunque, al secondo autista trasportato su veicolo destinato al trasporto di cose; e concludono con quattro quesiti di diritto;

2.2. con un secondo, rubricato sub 3), di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, esse si dolgono dell’erroneità del rilievo, da parte della corte territoriale, del mancato dispiegamento da parte loro di domande nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo; ma non lo concludono con alcun quesito di diritto od alcun momento di riepilogo ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ..

3. Delle altre parti:

3.1. la UGF assicurazioni, dopo avere, nel controricorso, contestato partitamente i due motivi di ricorso principale, comunque propone, a sua volta, ricorso incidentale, contestando quello principale e sostenendo la necessità di correggere, se del caso, la gravata sentenza nella parte in cui ha considerato il P. come semplice trasportato (pag. 8 del controricorso contenente il ricorso incidentale, riga nona e seguenti) ed argomentando nel senso della sussistenza di una sua colpa, in quanto soltanto temporaneamente inattivo e così corresponsabile nella causazione dell’evento da parte dell’autista effettivamente alla guida (pag. 7); peraltro, contestato in rito e in merito anche il secondo motivo di ricorso principale, non conclude il controricorso con alcuno dei motivi o dei momenti di sintesi o riepilogo di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ..

3.2. avverso il ricorso incidentale così proposto dispiega a sua volta ricorso incidentale il D., articolando due motivi, entrambi di violazione di norme di diritto: un primo, di “violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, artt. 1, 4, 18, 22 e 23; del D.L. 23 dicembre 1977, n. 857, art. 1, conv. in L. 26 febbraio 1977, n. 39; degli artt. 2054 e 2697 c.c., del D.P.R. n. 393 del 1969, artt. 57, 58 e 124 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione – violazione e falsa applicazione delle direttive 72/166 CEE ed 84/5/CEE del 30.12.1983 in relazione agli art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”; un secondo, di “violazione del D.P.R. n. 392 del 1959, art. 124 nella formulazione introdotta dalla L. n. 62 del 1974, art. 124”; ma senza concludere con i quesiti o momenti di riepilogo o sintesi di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ.;

3.3. avverso il ricorso incidentale dispiegato dal D. dispiega a sua volta ricorso incidentale la UGF, riproponendo nella forma e nella sostanza la stessi tesi già illustrata nel precedente (pagine 8 e 9 del controricorso), senza concludere nemmeno in questo caso con i quesiti o i momenti di sintesi o riepilogo di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..

4. In via assolutamente preliminare, va rilevato che, trattandosi di ricorsi dispiegati tutti avverso la medesima pronuncia, una sentenza pubblicata il 29.10.08, essi ad un tempo vanno riuniti – ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. – e sono tutti soggetti alla disciplina dell’art. 366 bis cod. proc. civ.;

4.1. quest’ultima norma è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e resta applicabile – in virtù dell’art. 27 del medesimo decreto, comma 2 – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58, comma 5, di quest’ultima;

4.2. quanto ai quesiti previsti dal comma 1 del richiamato art. 366 bis cod. proc. civ.:

4.2.1. essi non devono risolversi in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420);

4.2.2. essi non devono risolversi in un’enunciazione tautologica, priva di qualunque indicazione sulla questione di diritto oggetto della controversia (Cass. Sez. Un., 8 maggio 2008, n. 11210);

4.2.3. devono al contempo comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, tanto che la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. 30 settembre 2008, n. 24339);

4.2.4. devono essere formulati in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; in altri termini, devono compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice;

c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v.: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704);

4.3. in forza del capoverso dell’art. 366 bis cod. proc. civ., poi, per le doglianze di vizio di motivazione occorre la formulazione di un momento di sintesi o di riepilogo (come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603: v., tra le ultime, Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680) il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (da ultimo, v. Cass., ord. n. 27680 del 2009): occorrendo, in particolare, la formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso, nel quale e comunque anche nel quale si indichi non solo il fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, ma anche – se non soprattutto – quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002); tale requisito non può ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002).

5. In applicazione dei principi di cui al paragrafo precedente, sono inammissibili tutti i motivi di ricorso diversi dal primo del ricorso principale, visto che difettano radicalmente: quanto al secondo motivo del ricorso principale, il momento di sintesi o di riepilogo (e non potendo esso ricavarsi per implicito o dalla lettura del motivo nel suo complesso, esigendo la norma una struttura lessicale separata e conclusiva rispetto a quest’ultimo); nei motivi di ricorso incidentale dispiegati dalla UGF, oltre alla stessa individuazione delle norme che si presumono violate ed alla tipologia di vizio che si intende far valere tra quelle previste dall’art. 360 cod. proc. civ., qualsiasi quesito; nei motivi di ricorso incidentale dispiegati dal D., nonostante l’intestazione del motivo con il richiamo almeno alla violazione di legge, qualsiasi quesito.

6. Resta da esaminare il primo motivo del ricorso principale: ed esso è fondato.

Invero:

6.1. è pacifico trattarsi di sinistro stradale in cui ha trovato la morte il secondo autista di un veicolo destinato al trasporto di cose, nel momento in cui egli era trasportato a bordo di questo e non era alla guida, in tempo anteriore alla modifica del regime della responsabilità civile obbligatoria (di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, e succ. mod. e integraz.) di cui alla legge 19 febbraio 1992, n. 142;

6.2. al riguardo, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno statuito che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la modifica apportata dal D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito nella L. 26 febbraio 1977, n. 39) alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 2, comma 1 ha introdotto – in base ad un’interpretazione compatibile con le direttive comunitarie in materia e che tenga conto dell’evoluzione giurisprudenziale relativa all’art. 2054 cod. civ. – la regola generale dell’estensione dell’assicurazione stessa ai danni prodotti alle persone dei trasportati, già prima dell’entrata in vigore dell’ulteriore modifica introdotta dalla L. 19 febbraio 1992, n. 142; pertanto, nel menzionato periodo, risultano coperti dall’assicurazione obbligatoria anche i danni sofferti dai soggetti trasportati su veicoli destinati al trasporto di cose, che viaggino nella parte progettata e costruita con posti a sedere per passeggeri (Cass. Sez. Un., 16 marzo 2009, n. 6316);

6.3. tale orientamento è stato ribadito dalle successive pronunce delle sezioni semplici (Cass. 26 ottobre 2009, n. 22605; Cass. 13 novembre 2009, n. 24028; Cass. 20 novembre 2009, n. 24531), ma a conclusione analoga, benchè limitata all’ipotesi del cosiddetto secondo autista, era pervenuta la precedente elaborazione giurisprudenziale sulla estensione della copertura assicurativa obbligatoria della RcA anche a tale peculiarissima figura di trasportato (tra le altre: Cass. 28 novembre 2007, n. 24749; Cass. 20 marzo 2006, n. 6110): infatti, anche prima della modifica introdotta dalla L. n. 142 del 1992, art. 28 la copertura assicurativa in parola, prevista dalla L. n. 990 del 1969, art. 4 era automaticamente estesa anche ai terzi trasportati da veicoli destinati al trasporto di cose che fossero eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone, dovendosi reputare che tale eccezionale autorizzazione non riguardava soltanto quella, essenzialmente riferita alla tipologia del mezzo di trasporto, contemplata dall’art. 57 C.d.S. abr. (D.P.R. n. 393 del 1959), bensì anche quella al trasporto del secondo autista – non coinvolto in alcun modo nella condotta di guida – sugli autocarri superiori a determinate dimensioni, in quanto desumibile dalla disciplina recata dall’art. 124 C.d.S. abr., sia nella formulazione originaria (che imponeva sempre la presenza del secondo autista), sia in quella modificata dalla L. n. 62 del 1974, art. 7 (che consentiva anche la presenza di un autista unico, il quale però doveva essere necessariamente sostituito dopo non più di 450 Km. di percorso);

6.4. tali approdi ermeneutici – esaurientemente ed ampiamente motivati con il raffronto anche della normativa sovranazionale applicabile – si integrano, riguardando il primo una fattispecie generale ed il secondo una particolare; e meritano piena adesione e conferma anche in questo caso siccome del tutto convincenti ed in linea con le esigenze di protezione tipiche del settore, con conseguente affermazione della piena sussistenza della copertura assicurativa e quindi della responsabilità dell’assicuratrice Winterthur, invece malamente negate dalla corte territoriale;

6.5. d’altra parte, la tesi della controricorrente UGF, circa la sussistenza di un concorso della condotta colposa del danneggiato nella causazione del sinistro, tale da escludere, ma per altra ragione, la responsabilità invocata dalle ricorrenti principali:

– è priva dell’invece indispensabile indicazione – nel ricorso incidentale, cui si applica il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – del passaggio e della sede processuali in cui essa sarebbe stata ritualmente dispiegata nei gradi di merito, sicchè è impossibile verificare che essa possa essere esaminata anche in questa sede;

– è in sè, vale a dire in quanto priva di altre allegazioni, del tutto fallace, siccome la semplice circostanza della distanza, superiore a 450 km, dalla sede legale del vettore al luogo del sinistro non implica di per sè nè che quello specifico viaggio fosse iniziato nella sede legale stessa, nè che alla guida fosse stato ininterrottamente l’altro conducente fin dall’inizio e quindi per più di 450 chilometri;

– è poi completamente priva di indicazioni probatorie;

– e, infine, è inammissibile per difetto di rituale articolazione di motivo di ricorso incidentale in relazione alla disciplina dell’art. 366 bis cod. proc. civ..

7. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso principale, va ribadito che l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore si estende al secondo autista – purchè non coinvolto, al momento del sinistro, in alcun modo nella condotta di guida – di veicoli destinati al trasporto di cose e trasportato nella parte del veicolo progettata e costruita con posti a sedere per passeggeri; e tanto sia per la generale estensione ai trasportati dell’assicurazione stessa, in virtù della modifica apportata dal D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito nella L. 26 febbraio 1977, n. 39) alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1, comma 2 in linea con le direttive comunitarie in materia e l’evoluzione giurisprudenziale relativa all’art. 2054 cod. civ., sia perchè in questo particolare caso deve reputarsi sussistere l’eccezionale autorizzazione al trasporto di persone, di cui all’art. 57 dell’abrogato C.d.S. (D.P.R. n. 393 del 1959), siccome desumibile, per gli autocarri superiori a determinate dimensioni, dalla disciplina recata dall’art. 124 C.d.S. abr., tanto nella formulazione originaria (che imponeva sempre la presenza del secondo autista), quanto in quella modificata dalla L. n. 62 del 1974, art. 7 (che consentiva anche la presenza di un autista unico, il quale però doveva essere necessariamente sostituito dopo non più di quattrocentocinquanta chilometri di percorso).

8. Ne consegue la cassazione della gravata sentenza, che a tale principio non si è uniformata, su questo solo punto – derivando la sua intangibilità, quanto al resto, dalla qui dichiarata inammissibilità delle altre doglianze – con rinvio alla medesima corte territoriale, ma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo di ricorso principale e dichiara inammissibili il secondo motivo di ricorso principale ed i ricorsi incidentali; cassa, in relazione alla sola censura accolta, la gravata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Suprema Corte di cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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