Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27581 del 11/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 11/10/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 11/10/2021), n.27581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3728-2020 proposto da:

O.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA MONICA BASSAN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2938/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/07/2019 R.G.N. 2638/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

O.G. cittadino (OMISSIS), chiedeva alla competente commissione territoriale in via principale, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) e c) in via subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

la Commissione Territoriale rigettava l’istanza;

avverso tale provvedimento proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che ne disponeva il rigetto;

tale ordinanza, appellata dal soccombente, veniva confermata dalla Corte distrettuale;

a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale osservava che il narrato – attinente ad un tentativo di rapimento subito ad opera di banditi “cultisti”- era generico e poco credibile, considerato che sarebbe stato meno problematico e meno dispendioso, data la sua riferita problematica situazione economica, tornare nella sua città piuttosto che affrontare un viaggio costoso e pericoloso;

evidenziava l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente; alla stregua delle informazioni reperibili su siti internazionali ECOI, era emerso che la (OMISSIS), in passato oggetto di pesanti attacchi terroristici da parte del movimento (OMISSIS), aveva adottato importanti misure di sicurezza riprendendo il controllo delle principali città della regione;

quanto alla protezione c.d. umanitaria del pari invocata, deduceva che la mancanza di credibilità del ricorrente induceva a ritenere non dimostrata l’esistenza di una situazione personale oggettiva e grave che non consentisse l’allontanamento dal territorio nazionale; in considerazione della manifesta infondatezza del gravame, disponeva la revoca del patrocinio a spese dello Stato;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione con ricorso fondato su quattro motivi;

il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 158 c.p.c.

si prospetta la nullità delle sentenze emesse dai collegi anomali e non legittimi formati presso la Corte d’Appello di Venezia per la partecipazione dei giudici ausiliari alla decisione, in una materia delicatissima come quella della protezione internazionale, che postula il possesso di conoscenze adeguate e di una specifica formazione professionale;

si assume che il Presidente della Corte d’appello abbia elaborato un progetto per lo smaltimento del contenzioso in materia di protezione internazionale che prevedeva l’applicazione di numerosi giudici del distretto per un brevissimo lasso di tempo, ciascuno nell’ambito di collegi straordinari composti da un magistrato della sezione, da un magistrato applicato e un giudice ausiliario; il coinvolgimento dell’impugnazione in questo progetto avrebbe fatto sì – a dire del ricorrente – che la causa fosse decisa attraverso un modello organizzativo non ispirato ai criteri di specializzazione che presiedono la trattazione del contenzioso in materia di immigrazione;

si eccepisce pertanto l’illegittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 62-72 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, art. 1, comma 1, poiché la composizione del collegio giudicante con la partecipazione di un giudice ausiliario, come già divisato da questa Corte con ordinanze 32032/2019 e 32033/2019, violerebbe gli artt. 3,25 Cost., art. 102 Cost., comma 1, art. 106 Cost., comma 2 e art. 111 Cost.;

2. il motivo è inammissibile per le ragioni di seguito esposte;

e’ bene precisare preliminarmente che una questione di legittimità costituzionale non può formare oggetto di motivo di ricorso ma solo, eventualmente, essere intesa come mera sollecitazione alla Corte per sollevare la questione;

peraltro, la questione di legittimità costituzionale della quale viene sollecitata la proposizione, deve risultare rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo (in senso conforme vedi, tra le altre: Cass. 18 febbraio 1999, n. 1358; Cass. 22 aprile 1999, n. 3990; Cass. 29 ottobre 2003, n. 16245; Cass. 16 aprile 2018, n. 9284; Cass. 24 febbraio 2014, n. 4406);

nella specie, la suddetta sollecitazione non può essere accolta perché le censure poste a base delle ipotizzate questioni di legittimità costituzionale sono inammissibili, sicché le suindicate questioni di legittimità costituzionale risultano prive di rilevanza;

in particolare, con le ricordate censure, si contesta il progetto elaborato del Presidente della Corte d’appello di Venezia per lo smaltimento del contenzioso in materia di protezione internazionale in base al quale è stata disposta l’assegnazione dei ricorsi nella materia, a collegi straordinari composti da un solo magistrato della sezione specializzata, da un magistrato applicato e un giudice ausiliario;

ad avviso del ricorrente tale composizione dei collegi sarebbe anomala e di conseguenza tutti i provvedimenti emessi dai suddetti collegi sarebbero nulli con violazione del dettato dell’art. 25 Cost. perché emanate da giudici privi di conoscenze adeguate e di una specifica formazione professionale, quali si richiedono una materia delicatissima come quella della protezione internazionale;

il ricorrente contesta, in estrema sintesi, sia che dei suddetti collegi giudicanti facciano parte giudici togati non specializzati sia che ne facciano parte giudici ausiliari;

3. quanto al primo profilo va ricordato che in base alla modifica apportata dalla L. 30 luglio 2007, n. 111, art. 4, comma 19, lett. a) e b), all’art. 7-bis dell’O.G. a decorrere dal 31 luglio 2007 “la violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non, determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati”;

ciò in quanto, come affermato reiteratamente dalla Corte costituzionale, il necessario rispetto del principio del giudice naturale va bilanciato con quello di assicurare il buon funzionamento dell’ufficio da parte del suo Capo, con la precisazione che il relativo potere deve essere rivolto unicamente al soddisfacimento di obiettive ed imprescindibili esigenze di servizio, allo scopo di rendere possibile il funzionamento dell’ufficio e di agevolarne l’efficienza, restando, invece, esclusa qualsiasi diversa finalità (Corte Cost., sentenze n. 143 e n. 144 del 1973; ordinanza n. 93 del 1988; sentenze n. 127 del 1979; n. 460 del 1994 e n. 272 del 1998);

nella specie, il ricorrente non ha dedotto -nel rispetto del principio di ò specificità dei motivi di ricorso per cassazione – che il contestato progetto del Presidente della Corte d’appello di Venezia abbia comportato una concreta lesione dei suindicati principi. Di qui l’inammissibilità della censura;

4. ugualmente inammissibile è il secondo profilo di censura riguardante la partecipazione dei giudici ausiliari nei suindicati collegi straordinari in quanto anche per questa ipotesi valgono i rilevi fatti sopra a proposito dei criteri di applicazione dell’art. 25 Cost. e alle conseguenti deduzioni poste a carico del ricorrente;

d’altra parte, come già affermato in una vicenda analoga (vedi Cass. 30/4/2021 n. 11537) con la sopravvenuta sentenza n. 41 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 69 del 2013, artt. 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 e 72 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 98 del 2013, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dal D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 32”, ma ha anche espressamente precisato che nell’indicato periodo rimane “legittima la costituzione dei collegi delle corti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni, sopra richiamate, che garantiscono l’indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario”; sicché non possono nutrirsi dubbi sulla mancanza di rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale anche con riguardo a questo secondo profilo di censura;

il secondo motivo prospetta omesso esame della richiesta di protezione internazionale D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. b) e c) ci si duole che nella sentenza non risulti in alcun modo esplicitata “la motivazione per cui le puntuali e dettagliate informazioni fornite dal richiedente, in sede di 1:Z audizione amministrativa e giudiziale, vengono invece ritenute non credibili impedendo di fatto ogni verifica sull’iter logico argomentativo che permea la decisione”;

g. il terzo motivo attiene alla violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3;

si critica la pronuncia per aver denegato riconoscimento alla domanda di protezione umanitaria, sull’unico rilievo della scarsa credibilità del racconto, omettendo di considerare il radicamento nel nostro Paese, considerata l’occupazione lavorativa che lo impegna da quasi un anno.

i motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono fondati entro i termini di seguito precisati;

deve infatti rimarcarsi che, secondo i principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, da ribadire in questa sede, in tema di protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale ò esistente nel Paese d’origine del richiedente, va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo che sia possibile verificarne anche l’aggiornamento;

rispetto alle ipotesi di pericolo integrante la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b) e c) il giudice del merito è tenuto ad un aggiornamento informativo riferito alla situazione attuale al fine di verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente ed astrattamente sussumibile in entrambe le tipologie tipizzate di rischio, sia sussistente al momento della decisione (vedi in motivazione Cass. 16/7/2015 n. 14998);

e’ bene inoltre rammentare che detto esercizio officioso del potere d’indagine riservato al giudice della protezione internazionale, neanche trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (cfr. Cass. 6/7/2020 n. 13940, Cass. 29/5/2020, n. 10286; Cass. 24/5/2019 n. 14283; Cass. 25/7/2018 n. 19716; Cass. 28/6/2018 n. 17069; Cass. 16/7/2015 n. 14998);

nello specifico è stata esclusa la ricorrenza di tutte le forme di protezione internazionale invocate da parte ricorrente, all’esito di uno scrutinio sulla credibilità del narrato, non convalidata per le modalità con le quali il richiedente avrebbe riferito di essere riuscito a liberarsi e ad eludere la sorveglianza dei suoi sequestratori, senza motivazione appagante;

in proposito questa Corte ha avuto modo di chiarire che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 cit. articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (vedi Cass. 9/7/2020 n. 14674), sicché è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (vedi Cass. 4/1/2021 n. 10);

orbene, nello specifico il giudice dell’appello ha disatteso i summenzionati. principi, avendo escluso la sussistenza di un pericolo per il ricorrente di essere esposto alle conseguenze di una violenza indiscriminata nel proprio paese di origine facendo riferimento alle informazioni reperibili dal report COI 31/8/2017-2018, dal quale era evincibile che l’area di provenienza del richiedente versava in condizioni di sufficiente stabilità e sicurezza, avendo le forze governative ripreso il controllo delle principali città della regione Nord;

non risulta, dunque, rispettato l’onere di cooperazione istruttoria definito dai richiamati dicta, gravante sul giudice del merito il quale, nel pervenire alla definizione del proprio convincimento, non ha attinto a fonti informative aggiornate, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (vedi Cass. 19/2/2021 n. 4557Cass. 10/2/2021 n. 3357), limitandosi a fare riferimento a dati acquisiti da siti istituzionali, che, sia pur qualificati, non appaiono idonei a consentire lo scrutinio della effettiva sussistenza alla attualità, dei presupposti di legge coessenziali al riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate;

le suesposte considerazioni assumono rilievo anche con riferimento alla richiesta protezione umanitaria;

ai fini del giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve infatti essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed a quella alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio; a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni sociopolitiche del Paese d’origine deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone, pertinenti al caso e aggiornate al momento dell’adozione della decisione (vedi Cass. 16/10/2020 n. 22528);

nello specifico la Corte distrettuale, da un canto ha considerato elemento ostativo al riconoscimento del diritto rivendicato, il giudizio espresso sulla non credibilità del narrato – non influente, per quanto sinora detto, sull’onere di cooperazione istruttoria su di essa gravante – attingendo altresì a fonti informative non sufficientemente aggiornate;

dall’altro non ha conferito rilievo, nell’ottica di una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente, con riferimento al Paese d’origine – al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale – alla situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza, riferibile al lavoro e delle attività formative e d’istruzione svolte dall’interessato (vedi Cass. 16/3/2021 n. 7396);

situazione questa oggetto di specifica allegazione da parte del richiedente, il quale ha dedotto di aver reperito una attività lavorativa sostanzialmente stabile;

4. con il quarto motivo è denunciata violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2;

si critica la statuizione con la quale il Collegio di merito ha dichiarato la manifesta infondatezza del ricorso, in considerazione del fatto che erano supportati da documentazione e fonti accreditate che ben avrebbero potuto essere consultate nell’esercizio dei poteri istruttori officiosi ad essa attribuiti.

5. il quarto motivo non è ammissibile atteso che, in tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione a detto patrocinio in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato (vedi Cass. S.U.20/2/2020 n. 4315, Cass. 28/7/2020 n. 16117);

in definitiva, alla stregua delle sinora esposte considerazioni, la sentenza va cassata in relazione ai motivi secondo e terzo, con rinvio alla Corte distrettuale designata in parte dispositiva, la quale provvederà a scrutinare la fattispecie devoluta alla luce dei principi enunciati, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il primo e il quarto motivo di ricorso, accoglie il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021

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