Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27580 del 30/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 30/12/2016, (ud. 15/12/2016, dep.30/12/2016), n. 27580
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21968-2015 proposto da:
D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO
BENVENUTI 19, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO ZUCCARO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA LISA BUONADONNA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il
18/03/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/12/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;
udito l’Avvocato ANNA LISA BUONADONNA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il consigliere designato ha depositato, in data 25 luglio 2016, la seguente relazione ex art. 380 – bis c.p.c.:
“La Corte d’appello di Salerno, sezione lavoro, con sentenza in data 17 dicembre 2014 – 13 febbraio 2015, dichiarava inammissibile l’appello proposto da D.L. avverso la sentenza di primo grado e contestualmente revocava l’ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato (ammissione disposta con delibera del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Salerno in data 3 maggio 2002), rilevando che lo stesso aveva agito in giudizio allegando ragioni manifestamente infondate.
Con ordinanza in data 18 marzo 2015, il Presidente delegato della Corte d’appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dal D. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato contenuto nella sentenza della Corte d’appello 17 dicembre 2014 – 13 febbraio 2015.
Per la cassazione di detta ordinanza il D. ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi.
L’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso appare manifestamente infondato, giacchè, trattandosi di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato resa con la sentenza della Corte d’appello, tale statuizione doveva essere impugnata con il rimedio ordinario del ricorso per cassazione, senza che si potesse configurare la possibilità di un separato ricorso in opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, (Cass., Sez. 6^-2, 13 aprile 2016, n. 7191).
Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi rigettato”.
Letta la memoria di parte ricorrente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il Collegio ritiene che la questione sollevata con il ricorso non sia di evidenza decisoria tale da permetterne la definizione in camera di consiglio presso la Sezione filtro;
che, pertanto, dovendo il ricorso essere deciso all’esito della discussione in pubblica udienza presso la Sezione tabellarmente competente, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2 civile, tabellarmente competente.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-2 Sezione civile, il 15 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016