Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27580 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 28/10/2019), n.27580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16007-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M., N.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6759/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARL/

REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR del Lazio, di accoglimento del ricorso dei contribuenti M.M. e N.S. contro una decisione della CTP di Latina, che aveva respinto il loro ricorso avverso un avviso di accertamento, con il quale era stata elevata da 2 a 3 la classe di merito di un immobile sito in Comune di Aprilia, a seguito di procedura DOCFA.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia lamenta nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere la sentenza caratterizzata da motivazione omessa od apparente, atteso che la stessa aveva confermato la congruità del classamento proposto dai contribuenti ritenendo che l’immobile si trovasse in area periferica del Comune di Aprilia e che non avesse le caratteristiche di pregio previste per la classe 3, in quanto il pavimento non era nè in marmo nè in parquet, l’immobile era esteso solo mq 68 ed aveva un solo wc; che, al contrario, l’appartamento era ricompreso in sottozona C2 semintensivo di PRG e quindi era in zona semicentrale e l’estensione del medesimo (mq 68) non era ostativo per ritenerlo un immobile con caratteristiche di pregio;

che i contribuenti non si sono costituiti;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è manifestamente infondato;

che invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16599 del 2016; Cass. n. 33487 del 2018)), una motivazione può qualificarsi apparente allorchè essa, pur essendo graficamente e quindi materialmente esistente, come parte del documento nel quale si sostanzia il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, in quanto si esplica in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice per la formazione del suo convincimento, si da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento dal medesimo seguito; può poi parlarsi di motivazione perplessa ed incomprensibile quando la stessa integra un error in procedendo caratterizzato dalla violazione di una legge costituzionalmente rilevante, tale da comportare la nullità della sentenza oggetto del ricorso in cassazione;

che, nella specie, nessuna delle gravi carenze sopra descritte è ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata, avendo la stessa, con valutazione di fatto insindacabile nella presente sede di legittimità, rilevato che era adeguata la classe 2 attribuita al cespite, in luogo della classe 3 proposta dall’ufficio, in quanto l’immobile si trovava in zona periferica del Comune di Aprilia, come desunto dalla convenzione di lottizzazione ed il medesimo non presentava le caratteristiche di pregio previste per la classe 3, in quanto il pavimento dell’unità immobiliare non era nè in marmo, nè in parquet; le dimensioni dell’immobile erano ridotte (mq 68) ed il medesimo era infine fornito di un solo wc;

che il ricorso dell’Agenzia va quindi rigettato;

che nessuna determinazione viene adottata sulle spese, per non essersi i contribuenti costituiti in giudizio.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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