Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27580 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27580 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 20402-2016 proposto da:
CASSARINO EMANUELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO n.28, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA LIBRANTI;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 497/21/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIE REGIONALE della SICILIA, depositata il 08/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA
CRUCITTI.

Data pubblicazione: 21/11/2017

Fatti di causa
Emanuele Cassarino ricorre, su unico motivo, nei confronti
dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso) avverso la
sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Sicilia,
nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di
accertamento, emesso a seguito di indagini bancarie e relativo alli

decisione di primo grado di rigetto del ricorso.
In particolare, il Giudice di appello riteneva che il contribuente
non fosse riuscito a giustificare le singole movimentazioni bancarie
che avevano dato luogo all’accertamento.
A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali
comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata.
Ragioni della decisione
1. L’unico motivo con il quale si lamenta la violazione e falsa
applicazione degli artt.38 e 32 d.p.r. 600/1973, nonché degli
artt.2697 e 2729 c.c. è infondato.
1.1. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, questa
Corte è ferma nel ritenere che “qualora l’accertamento effettuato
dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari,
l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art.
32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attraverso i dati e gli
elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina
un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale
deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione
bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal
fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica
della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare
come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti
imponibili (cfr. tra le tante Cass. n.18081 del 04/08/2010). Si è,
anche, precisato (Cass. n. 19692 del 27/09/2011) che i dati e gli
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anno di imposta 2005, ne aveva rigettato l’appello confermando la

elementi risultanti dai conti correnti bancari assumono sempre rilievo
ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, se il titolare di detti
conti non fornisca adeguata giustificazione, ai sensi dell’art. 32 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, poiché questa previsione e quella
di cui all’art. 38 del medesimo D.P.R. hanno portata generale,
riguardando la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi

quei redditi provengano (Cass.n. 19692/2012).
1.2.Questa Corte (di recente, tra le altre, Cass.n. 1519 del
20/01/2017) ha, poi, chiarito che all’esito della sentenza della Corte
costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di
prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di
reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti
i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando
che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono
irrilevanti.
2. La sentenza impugnata è conforme ai detti principi con
conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente,
soccombente, al pagamento delle spese, liquidate come in
dispositivo, in favore dell’Agenzia delle entrate.
3. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del
2002, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento
da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1
bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia
delle entrate delle spese di questo giudizio che si liquidano in
complessivi euro 6.000,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,

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contribuente, quale che sia la natura dell’attività svolta e dalla quale

pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bi dello
stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il giorno 11 ottobre 2017

Il Pre i ente

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