Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27580 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 02/12/2020), n.27580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13466-2019 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, PRESIDENZA DEL

CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei

Ministri pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA

30, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CARAVETTA, rappresentato

e difeso dall’avvocato BENEDETTO RONCHI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1677/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani, richiamandosi ai principi formulati da questa Corte (Cass. sentenze dalla n. 22552 alla n. 22558 del 2016), ha riconosciuto il diritto del collaboratore scolastico B.D. alla valorizzazione del servizio pre – ruolo, ai fini retributivi e previdenziali, negando allo stesso il risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine, risultata non provata;

la cassazione della sentenza è domandata dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca sulla base di un unico motivo;

D.B.D. ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Ministero ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione del t.u. n. 297 del 1994, art. 485, e del principio della temporizzazione, dell’art. 101 Cost., e del D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 489 e 526, T.U. Scuola, nonchè del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83”;

la Corte territoriale avrebbe mancato di applicare la cd. temporizzazione, ossia le riduzioni stabilite dal testo unico del 1994, art. 485, il quale prevede che il servizio prestato fuori ruolo, ai fini della ricostruzione della carriera, sia computato per intero soltanto per i primi quattro anni del suo espletamento, ai fini sia giuridici sia economici, mentre per il periodo eventualmente eccedente e agli stessi fini soltanto per i due terzi, nonchè, per il rimanente terzo, soltanto ai fini economici;

deduce che la tenuta di questo meccanismo rispetto al quadro normativo di riferimento sta nell’equilibrio tra gli elementi di favore previsti per il dipendente – quali i centottanta giorni equiparati a un anno intero di servizio ovvero le supplenze su spezzoni di cattedra equiparati al servizio a tempo pieno – e gli aggiustamenti compensativi previsti dal testo unico, art. 485, necessari a rendere comparabili servizi potenzialmente disomogenei tra loro;

la disapplicazione della norma da ultimo richiamata finirebbe, secondo parte ricorrente, per rompere tale equilibrio, consentendo l’ingiustificato arricchimento del dipendente rispetto a chi è assunto direttamente a tempo indeterminato;

in particolare, il ricorrente Ministero chiede a questa Corte la riforma della sentenza impugnata per contrasto sia con le disposizioni normative, sia con la giurisprudenza consolidata della Corte Europea di Giustizia, la quale, nella sentenza resa nel giudizio C-446/2017 (Chiara Motter contro Provincia autonoma di Trento del 20 settembre 2018), relativa alla compatibilità del testo unico sulla scuola, artt. 485 e 489, con la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Dir. n. 1999/70/CE 1999, ha stabilito che la predetta clausola 4 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale la quale, ai fini dell’inquadramento di un pubblico dipendente in una categoria retributiva al momento dell’assunzione in ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza di due terzi;

il motivo, prospettato come violazione di legge, è inammissibile;

secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte “Quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità” (per tutte, da ultimo cfr. Cass. n. 17570 del 2020);

nel caso in esame il Ministero non indica specificamente quali sarebbero le affermazioni della sentenza d’appello in contrasto con le norme citate;

va ancora rilevata la genericità delle critiche mosse, a fronte della parziale riforma della sentenza del Tribunale da parte della Corte d’appello con riferimento alla sola domanda di risarcimento del danno;

sebbene dalla locuzione “per il resto…la pronuncia gravata va confermata” (p.5 sent.) non si evinca il contenuto della statuizione sottostante, il ricorrente non ha, comunque, trascritto nè ha prodotto la sentenza di primo grado, da cui potersi desumere l’accoglimento del diritto alla ricostruzione della carriera del collaboratore scolastico, nè l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado ove il Ministero avrebbe contestato la predetta statuizione;

in ossequio del principio di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, e art. 369 c.p.c., n. 6, in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (ex plurimis, cfr. Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la compensazione delle spese, considerato il recente assestamento della giurisprudenza sulla materia;

in considerazione, della qualità del ricorrente, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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