Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2758 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2019, (ud. 07/11/2018, dep. 30/01/2019), n.2758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12376-2017 proposto da:

I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO BONOMI,

PAOLO GIUDICI;

– ricorrente –

contro

INARCASSA – CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI

INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B.

MORGAGNI 19, presso lo studio dell’avvocato MICHELE SANDULLI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 394/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 15/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Bergamo respingeva l’opposizione proposta da I.F. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da INARCASSA per il pagamento di contributi omessi e relative sanzioni, ritenendola tardiva;

2. la Corte di Appello di Brescia respingeva il gravame, confermando che l’opposizione, erroneamente proposta con citazione anzichè con ricorso, era tardiva in quanto depositata in cancelleria oltre il termine di cui all’art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro il suddetto termine essa fosse stata notificata alla controparte;

3. I.F. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un unico motivo;

4. INARCASSA ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo di ricorso viene denunciata- ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.3 – la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, assumendosi che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l’opposizione proposta mediante atto di citazione, compiendo la valutazione di tempestività con riferimento alla data in cui il ricorso è stato depositato in cancelleria e non a quella della sua notifica. Aggiunge che l’opposizione, se anche tardiva, poteva produrre i suoi effetti con riguardo alle domande autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto, qual era nel caso quella di dichiarare la prescrizione del preteso credito avanzato dalla controparte e dichiarare la nullità o revocare il decreto opposto per tale ragione.

2. Il ricorso è infondato, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale “L’opposizione a decreto ingiuntivo (…) soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte” (v. Cass. n. 8014 del 02/04/2009 e, più recentemente, Cass. n. 17945 del 24/07/2013, Cass. n. 27343 del 29/12/2016).

3. Nè giova al ricorrente il richiamo ai precedenti arresti di questa Corte n. 3769 del 2001 e successivi conformi (v. Cass. Cass. n. 8083 del 06/04/2006) che hanno affermato che l’inammissibilità o l’improponibilità dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo non osta a che l’opposizione medesima produca gli effetti di un ordinario atto di citazione, nel concorso dei requisiti previsti dagli artt. 163 e 163 bis c.p.c., perchè ciò vale a condizione che si tratti di domande autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto, mentre nel caso si ricava dalla stessa formulazione del motivo (v. in part. pg. 6 del ricorso) che l’eccezione di prescrizione del credito era finalizzata proprio all’annullamento o revoca del titolo.

4. Pertanto il Collegio, condividendo la proposta del relatore, notificata ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, alle parti che non hanno formulato memorie, ritiene che il ricorso risulti inammissibile ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1, e debba in tal senso essere deciso con ordinanza in camera di consiglio.

5. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza.

6. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA