Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2758 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, (ud. 04/07/2019, dep. 06/02/2020), n.2758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18055-2017 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

63, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO TERRIGNO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BIAGIO RICCIO;

– ricorrente –

contro

RISANAMENTO AEQUANO SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CUNFIDA 20,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO OLIVETI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MICHELE PRIANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1889/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8354 del 2016, rigettava l’opposizione proposta da Risanamento Aequano s.p.a. avverso il decreto ingiuntole da M.V. per il pagamento della somma di Euro 61.974,00, quale controvalore di unità immobiliare dapprima promessagli in permuta di un suolo e poi alienata a terzi, ritenendo che il riconoscimento del proprio debito nei confronti del creditore costituisse rinuncia della Società al potere di avvalersi della eccezione di prescrizione.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 1889 del 2017, accertato che il riconoscimento del debito da parte della Società era avvenuto solo successivamente alla scadenza del periodo di prescrizione, accoglieva l’appello proposto dalla Risanamento Aequano s.p.a. e, in riforma della sentenza di primo grado, revocava il decreto opposto, dichiarando l’intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dal M..

Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, il M. propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo.

Risanamento Aequano s.p.a. resiste con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale la sola parte controricorrente ha depositato anche memoria illustrativa.

Atteso che:

con l’unico motivo, il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2937 c.c., per avere la Corte di merito escluso che il riconoscimento del diritto di credito in capo al M., contenuto nella missiva del 16.09.2014 a firma del liquidatore della Società, configurasse una rinuncia a far valere la prescrizione del medesimo diritto.

Il motivo è inammissibile, in quanto involge un accertamento di merito.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il soggetto che riconosca l’altrui diritto compie una dichiarazione di scienza, dagli effetti esclusivamente interruttivi della prescrizione, per avere ad oggetto il diritto della controparte, diversamente dall’istituto della rinuncia alla prescrizione, che è caratterizzato dalla manifestazione di una volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo, avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dall’obbligo di adempimento (Cass. n. 18425 del 2013).

Nella specie, la Corte di merito, in base a un’indagine condotta sul tenore della missiva, volta alla ricostruzione della volontà della medesima Società, ha ravvisato nella comunicazione del 16.09.2014 una mera dichiarazione di scienza con la quale il liquidatore della Risanamento si sarebbe limitato a riconoscere l’esistenza del diritto di credito del M.. Infatti, la dichiarazione rappresentava esclusivamente la conoscenza della vicenda e delle difficoltà finanziarie per cui la Società non aveva potuto adempiere all’obbligazione de qua.

Orbene tale valutazione, demandata in via esclusiva al solo giudice del merito (cfr. Cass. n. 23746 del 2007), non risulta essere nella specie censurata dal ricorrente, il quale nel formulare la censura ravvisa nella missiva del liquidatore una ricognizione di debito (si vedano pagine 10 e 11 del ricorso), ma non chiarisce perchè dovrebbe preferirsi l’una interpretazione, quale rinuncia alla prescrizione, in luogo dell’altra, ricognizione di debito, con tutte le conseguenze del caso, dismissione del diritto, nella prima ipotesi, interruzione della prescrizione, nella seconda ipotesi.

In altri termini, il ricorrente si limita a proporre una diversa e a lui più favorevole interpretazione del documento, non ammissibile in sede di legittimità.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile per essere stato l’unico motivo articolato con modalità non conformi alla valida censura della decisione sul punto della prescrizione.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2″ Sezione Civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

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