Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2758 del 06/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2758 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 24936-2010 proposto da:
CIULLA S.A.S.

CIULLA & C.

DI CLAUDIO M.

IN
ert.U(

LIQUIDAZIONE C.F. 03978690588, in persona del
arg-~kna•ZaZir )1; • dittm. -Un’AZ° &1cala, S.-Ztaicv
ro__t-ep.3 elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio
dell’avvocato UL bTEMNO LUIGI,

2013

che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

3476
contro

FONDAZIONE ENASARCO – ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA
AGENTI

E

RAPPRESENTANTI

DI

COMMERCIO

C.F.

Data pubblicazione: 06/02/2014

00763810587, in persona del legale rappresentante 212
tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
,
GIUNIONE REGINA 1, presso lo studio dell’avvocato
BELLARDI MASSIMO, che la rappresenta e difende,
giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 1007/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/11/2009 R.G.N.
3044/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato CARLEVARO ANSELMO per delega
BELLARDI MASSIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del primo motivo, inammissibilità del
secondo.

– controricorrente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 febbraio 2009 pubblicata il 4 novembre 2009 la Corte
d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma dell’8
febbraio 2007 con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità
dell’opposizione proposta dalla Ciulla s.a.s. di Claudio M. Ciulla & C. al

giugno 2005 in favore della fondazione ENASARCO per E 25.166,90. La
Corte territoriale ha confermato il giudizio di tardività dell’opposizione
conseguente alla regolarità della notifica del decreto opposto ai sensi
dell’art. 143 cod. proc. civ. Infatti, dopo un primo tentativo di notifica
presso la sede della società indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo, è
stato eseguito un secondo tentativo presso il legale rappresentante della
stessa società all’indirizzo risultante dalla certificazione anagrafica
rilasciata dal Comune di Roma, e non era necessario un ulteriore tentativo
presso la sede della società diverso dall’indirizzo del legale rappresentante
risultato trasferito.
La Ciulla s.a.s. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza
articolato su due motivI.
Resiste la Fondazione Enasarco con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e nullità del
procedimento per nullità della notificazione del decreto ingiuntivo in
violazione dell’art. 19 cod. proc. civ. e dell’art. 145, commi 2 e 3 cod. proc.
civ., in relazione all’art. 360, nn. 4 e 5 cod. proc. civ.; difetto di
motivazione su punto decisivo della controversia ex art. 360, n. 5 cod. proc.
civ. In particolare si deduce che il tentativo di notifica presso il legale
rappresentante della società doveva essere effettuato presso l’indirizzo

decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Roma il 20

indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, diverso da quello della sede
della società.
Con il secondo motivo si deduce omessa pronuncia sul motivo di appello
riguardante la nullità della notificazione ex art. 143 cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione dell’art. 143 cod. proc. civ. in relazione

di appello era stata eccepita la nullità della notifica perché non preceduta
da una diligente attività di ricerca dei destinatari così come previsto
dall’art. 148 cod. proc. civ.
Il primo motivo è infondato investendo una questione di fatto relativa alla
sede del legale rappresentante della società presso il quale è stata effettuata
la notifica del decreto ingiuntivo opposto. La scelta di tale sede del legale
rappresentante è certamente questione di fatto non censurabile in sede di
legittimità ove può essere considerata la regolarità formale della notifica
che, nel caso in esame, risulta esistente essendo stato notificato il decreto
ingiuntivo in questione, come detto, presso il legale rappresentante della
società destinataria del decreto stesso. Appare comunque logica la scelta
del notificante di effettuare le ricerche della sede legale della società e del
suo legale rappresentante tramite visura camerale, non incombendo al
notificante l’onere di effettuare ulteriori ricerche in assenza di elementi
risultanti dalla relata di notifica da cui emerga una sede diversa da quella
risultante dalla visura camerale.
Inammissibile è il secondo motivo di ricorso che investe una questione di
fatto analoga a quella sollevata con il motivo precedente. In particolare
l’art. 145, secondo comma cod. proc. civ. non prevede l’obbligo di
effettuare ricerche del rappresentante della società a cui deve essere
notificato l’atto, in luogo diverso da quello risultante dall’accertamento
anagrafico e, in particolare, in quello indicato dalla stessa società. Pertanto

all’art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. In particolare si assume che nel motivo

riveste il carattere della discrezionalità e non obbligatorietà rilevabile in
sede di legittimità, l’onere di effettuare ricerche diverse ed ulteriori della
sede del rappresentante della società ai fini della notifica di cui al citato art.
145, secondo comma cod. proc. civ.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della società ricorrente al

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio liquidate in € 100,00 per esborsi ed C 3.500,00 per
compensi professionali oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2013.

pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.

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