Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2758 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. II, 04/02/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 04/02/2011), n.2758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8716/2005 proposto da:

B.A. (OMISSIS), V.P.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA C.

NERAZZINI 5, presso lo studio dell’avvocato PAZIENZA Michele,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIACOBBE VITTORIO;

– ricorrenti –

e contro

R.C. (OMISSIS), V.L.

(OMISSIS), R.S. (OMISSIS), R.

R. (OMISSIS), R.A. (OMISSIS) in

proprio e quali eredi di R.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 121/2004 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 01/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/12/2010 dal. Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1988, R.G. assumeva di essere proprietario di un immobile sito in Contrada (OMISSIS), consistente in un terreno con un piccolo fabbricato di tre vani, e di essere titolare del diritto di sopraelevazione sul vano adiacente la propria porzione di fabbricato, di proprietà di B.A..

Aggiungeva che il predetto nel 1973 aveva realizzato una costruzione, poi sopraelevata a distanza inferiore a quella legale dal suo immobile, per cui ne chiedeva la condanna alla demolizione o all’arretramento oltre al risarcimento dei danni.

Il B., costituitosi, resisteva alla domanda, assumendo di aver realizzato la sua costruzione ben prima del 1973 e di aver sopraelevato in piena osservanza delle distanze tra costruzioni.

Integrato il contraddicono nei confronti della moglie del convenuto, V.P., veniva incardinato giudizio possessorio relativamente ad una finestra realizzata in corso di causa dal convenuto; nel 2000, si costituivano gli eredi dell’originario attore, deceduto nelle more del giudizio.

Con sentenza del 2002, il tribunale di Messina, in persona del GOA, condannava i convenuti alla parziale demolizione della sopraelevazione, o, in alternativa al pagamento di Euro 4000,00, alla chiusura delle aperture esistenti nella sopraelevazione ed al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 4.304,15, mentre dichiarava cessata la materia del contendere in ordine all’azione possessoria e regolava le spese.

Avvero tale decisione proponevano appello i B., cui resistevano le controparti, che proponevano a loro volta appello incidentale.

Con sentenza in data 26.2/1.4.2004, la Corte di appello di Messina rigettava entrambe le impugnazioni e regolava le spese; per quanto qui ancora interessa, la Corte peloritana osservava che in base alle risultanze della CTU era emerso che il fabbricato a due elevazioni fuori terra dei B. non rispettava la distanza di dieci metri tra costruzioni.

La lesi secondo cui la normativa codicistica e quella integrativa non si applicherebbero in caso di costruzioni appartenenti allo stesso proprietario non poteva poi essere condivisa, atteso che, a parte la situazione di fatto che contrastava tale presupposto, l’obbligo sancito dall’art. 873 c.c., e dalle norme integrative ha carattere cogente in relazione anche ai fini di tutela di interessi generali che la normativa de qua attua.

La questione afferente alla qualificazione giuridica del diritto a sopraelevare era poi inammissibile siccome nuova, mentre la tematica delle metodiche di misurazione era da risolversi nel senso indicato in CTU. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di tre motivi, i B.; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Procedutosi ad acquisire il fascicolo di ufficio di primo grado, richiesto e non pervenuto, la controversia è stata discussa all’odierna udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 872 c.c. e dell’art. 9 dello strumento urbanistico di (OMISSIS), oltre che dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione: premesso che non corrisponderebbe a verità che la sopraelevazione oggetto del presente giudizio fronteggia un fabbricato delle controparti, donde l’imprecisa considerazione di un presupposto su cui la sentenza si basa sul punto, si lamenta l’erroneità della argomentazione sulla cui base la distanza di dieci metri tra pareti finestrate si applica anche a fabbricati del medesimo proprietario; in ogni caso, l’originario attore non era legittimato a far valere la violazione di distanze che non interessava il suoi edificio.

Il motivo in esame solleva una problematica su cui la sentenza impugnata, a prescindere dall’ulteriore tematica, pure sollevata, concernente le modalità di misurazione e i punti di rilevamento per il calcolo delle distanze, non si è quanto meno soffermata sufficientemente; infatti, la valenza della normativa sulle distanze, se è vero che è volta alla tutela di interessi generali, pure non può prescindere dalle implicazioni che l’appartenenza, quanto meno parziale, nel caso di specie ad un stesso proprietario di fabbricati frontistanti può comportare e ciò in quanto l’astratta previsione normativa è volta ad evitare intercapedini dannose nei rapporti intersoggettivi, ma non può essere invocata senza ulteriori riscontri allorchè la distanza da rispettare concerna rapporti unisoggettivi.

In tal caso infatti, la astratta previsione normativa va riscontrata nel concreto onde verificare se i terzi possano essere pregiudicati nelle loro posizioni giuridiche soggettive dal mancato integrale rispetto delle distanze tra fabbricati che appartengano ad un unico proprietario, atteso che, in caso negativo, l’astratta osservanza delle disposizioni si risolverebbe in una ingiustificata compressione del potere dominicale.

Ora, in una fattispecie in cui, in ragione delle singolari connotazioni che l’assetto dei luoghi propone, unitamente ad una regolamentazione convenzionale dei rapporti che risulta anomala rispetto al quod plerumque accidit, appare quanto meno carente la motivazione che si limiti ad astratte considerazioni senza calarsi compiutamente nella singolarità della situazione, anche in relazione alla dedotta, parziale comproprietà di un fabbricato tra le parti, ulteriore elemento questo, che avrebbe richiesto un compiuto approfondimento onde verificare in concreto l’applicabilità della normativa richiamata nella fattispecie che ne occupa; sotto tale profilo, il motivo va pertanto accolto, impregiudicata restando la tematica, pure oggetto di ricorso, attinente al metodo di misura delle distanze ad all’identificazione dei punti di riferimento, che assumerebbe valenza se e in quanto i profili sopra evidenziati dovessero avere valutazione negativa.

Il motivo deve pertanto, nei suindicati limiti, trovare accoglimento.

Il secondo motivo, in ragione dell’accoglimento del primo, va dichiarato assorbito, atteso che la tematica ivi trattata potrà essere compiutamente esaminata, una volta decisi i profili afferenti agli argomenti oggetto appunto del primo mezza.

Con il terzo motivo, si lamenta violazione degli artt. 2043, 2697 e 1362 c.c. e art. 112 c.p.c., oltre che vizio di motivazione, in quanto si assume che la sopraelevazione, che sarebbe impossibile realizzare, troverebbe ostacolo solo per dieci cm., mentre in ogni caso il relativo diritto si sarebbe estinto già nel 1976; in ogni caso, le controparti non avevano dato prova alcuna di volere effettivamente sopraelevare, anche in quanto il fabbricato sottostante non avrebbe potuto sostenere il peso di una fabbrica insistente sullo stesso.

Se, in aderenza ad una remota sentenza (cfr. Cass. 11.7.1958, n 2511), può sostenersi, come fa la Corte peloritana, che la colonna d’aria sovrastante un determinato edificio e concepita come una proiezione verso l’alto dell’area, sia da sola suscettibile di proprietà o di possesso, cosa questa che escluderebbe la qualificazione del diritto in questione come di superficie e, quindi, la dedotta estinzione di esso, tanto, ai fini del richiesto risarcimento, non appare sufficiente, atteso che non viene considerato nè che l’eventuale sopraelevazione non avrebbe potuto essere attuata in ragione del dovuto rispetto delle distanza dai confini e dal preesistente fabbricato a piano terra, come parrebbe risultare dagli atti esaminati in sentenza.

Questi fattori, che peraltro emergono dalla disanima della situazione dei luoghi, peraltro invero estremamente complessa, ma quale comunque accertata nella stessa sentenza impugnata, avrebbero dovuto essere valutati in concreto, attesa anche la pure risultante fatiscenza del fabbricato su cui la sopraelevazione avrebbe dovuto essere eseguita, avrebbero necessitato di specifico esame e di attente argomentazioni, atteso che l’eventuale impossibilità giuridica di provvedere alla sopraelevazione avrebbe costituito elemento utile alla valutazione circa la sussistenza e, eventualmente, l’entità del risarcimento.

Entro tali limiti, anche il terzo motivo deve trovare accoglimento;

la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e per le ragioni a proposito di ciascuno di essi specificate, con rinvio alla Corte di appello di Catania, che provvederà anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso; assorbito l’altro. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Catania.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA