Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27579 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27579 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 19002-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
A.T.S. DELLA VALPADANA, (subentrata all’AZIENDA SANITARIA
LOCALE PROVINCIA CREMONA), in persona del legale
rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA,
56, presso lo studio dell’avvocato DAVIDE TAGLIAFERRI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE DI BIASE;
– controricorrente avverso la sentenza n. 2714/13/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di
BRESCIA, depositata il 05/05/2016;

Data pubblicazione: 21/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio non
partecipata dell’11/10/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA
CRUCITTI.
Fatti di causa
Nella controversia originata dall’impugnazione da parte
dell’Azienda Sanitaria Locale di Cremona del silenzio rifiuto opposto

2006 al 2010, applicando l’aliquota ordinaria anziché quella ridotta
del 50% ex art.6 del d.p.r. n.601/73, L’Agenzia delle Entrate ricorre,
affidandosi ad un solo motivo, per la cassazione della sentenza
indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria
Regionale, rigettandone l’appello ha confermato la decisione di primo
grado di accoglimento del ricorso.
Resiste con controricorso l’ATS della Valpadana succeduta per
legge all’ASL di Cremona.
A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali
comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate, deduce ex art. 360, I comma, n. 3 c.p.c.- la violazione e falsa applicazione
dell’art. 6 del d.pr. n. 601/73 laddove la C.T.R. aveva ritenuto di
riconoscere il diritto al rimborso all’ASL, parificandola agli Enti
Ospedalieri, benché non fosse possibile un’interpretazione estensiva
della norma.
La

censura

è

manifestamente

fondata

alla

luce

dell’orientamento pacifico di questa Corte (Cass. n.ri 20249 del
2013 e 1687 del 29/01/2016) la quale ha statuito che
«l’agevolazione della riduzione alla metà dell’IRPEG sancita, per gli
“enti ospedalieri”, dall’art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 601 del
1973, espressamente inserita tra quelle di carattere soggettivo, è
inapplicabile, pure in via di interpretazione estensiva, alle aziende
Ric. 2016 n. 19002 sez. MT – ud. 11-10-2017
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ad istanza di rimborso della maggiore IRES versata negli anni dal

sanitarie locali costituitesi per effetto del d.lgs. n. 502 del 1992, non
potendo esse, alla stregua del quadro normativo succedutosi nel
tempo, equipararsi ai primi, perché assegnatarie, oltre che
dell’assistenza ospedaliera, di attività e funzioni nuove e diverse da
quelle già di questi ultimi, i quali, peraltro, hanno mantenuto una
loro autonomia, o perché costituiti in “aziende ospedaliere” oppure

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della
sentenza impugnata, che da tali principi si è discostata, e non
essendo necessarì ulteriori accertamenti in fatto, la decisione della
controversia nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo.
Attesa la novità della soluzione giurisprudenziale all’epoca
della proposizione del ricorso le spese dei gradi di merito vanno
integralmente confermate tra le parti.
Le spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo,
seguono, invece, la soccombenza.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di
merito e condanna la controricorrente alla refusione in favore
dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio dì legittimità che
liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre spese prenotate a d bito.
Così deciso in Roma il giorno 11 ottobre 2017.
Il Presidente

quali “presidi ospedalieri” nell’ambito delle predette a.s.I.».

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