Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27578 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 30/12/2016, (ud. 14/10/2016, dep.30/12/2016),  n. 27578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10393-2015 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

DOMENICO SOMMARIO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

DITTA A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 929/2014 della CORTE D’APRELLO di CATANZARO,

emessa il 30/05/2014 e depositata il 17/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SCALISI ANTONINO;

udito l’Avvocato Domenico Sommario), per il ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Consigliere designato, Dott. Scalisi A., ha depositato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente proposta di definizione del giudizio: ” B.D., in data (OMISSIS), aveva acquistava dalla ditta A.G. concessionario della Ford un’autovettura modello Ford pagando l’intero prezzo pattuito e sottoscriveva con il venditore il contratto, di lunga protezione, per la durata di tre anni, che garantiva all’acquirente il perfetto funzionamento del veicolo. Detta autovettura presentava un difetto all’impianto elettrico e, nonostante tutti i tentativi, non era stato possibile eliminarlo. Pertanto, B. conveniva in giudizio la ditta A.G. al fine di dichiarare il contratto risolto.

La ditta A. eccepiva, esclusivamente, la mancata denuncia de vizi nei termini di legge e la decadenza del diritto di garanzia. Il Tribunale di Rossano, rigettava l’eccezione di decadenza dal diritto di garanzia e accoglieva la domanda del B.. Interponeva appello la ditta A. e la Corte di appello di Catanzaro, come si è detto, accoglieva l’appello. Rigettava la domanda proposta da B. in primo grado. Secondo la Corte di Catanzaro, nel caso in esame, andava accolta l’eccezione di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 avanzata dalla ditta A. perchè il presunto vizio al sistema elettrico dell’autovetture Ford era stato rilevato e denunziato oltre un anno dall’acquisto del mezzo.

Ritenuto che:

1.= Con il primo motivo del ricorso principale, B.G., lamenta la violazione, falsa applicazione dell’art. 1495 c.c., (termine e condizioni per l’azione) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale contrariamente a quanto aveva fatto il Tribunale, avrebbe ritenuto, erroneamente, che nel caso concreto trovasse applicazione l’art. 1495 c.c., perchè al momento dell’acquisto dell’autovettura era stato stipulato un ulteriore contratto di lunga protezione con il quale A.G. garantiva il veicolo per tre anni.

1.1.= Il motivo è manifestamente infondato.

Come ha già chiarito la Corte distrettuale, coerentemente con i principi espressi in altra occasione da questa Corte e, da ultimo, dalle Sezioni Unite (di questa stessa Corte) (Cass. n. 19702 del 13/11/2012) (…) non può sottacersi che una tale interpretazione (far decorrere la prescrizione annuale dal momento in cui il compratore viene a conoscenza del vizio ovvero dal momento in cui il dante si adopera per la sua eliminazione) cozzerebbe con il tenore letterale della norma la quale prevede espressamente che l’azione di riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (come è stata chiesta nel caso in esame) si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna. E di più come specifica, ancora, la Corte di merito (…) in un contesto in cui già al momento della scoperta del vizio e del suo riconoscimento il diritto dell’attore a richiedere la risoluzione del contratto si era irrimediabilmente prescritto. Non pertinente è il richiamo del contratto di lunga protezione, intercorso tra le parti, perchè, comunque, è un contratto di garanzia che ha una sua autonomia e, in ragione del quale, l’attore, al momento della scoperta del vizio e del suo riconoscimento, avrebbe potuto richiedere il risarcimento del danno subito, ovvero ottenere la riparazione del mezzo, azioni soggette al termine di prescrizione decennale.

2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione, falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (disponibilità delle prove mancanza di motivazione) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe omesso di valutare le prove offerte dalle parti, la comparsa di costituzione dell’appellato e la stessa decisione del giudice di primo grado, nè il contratto di lunga protezione.

2.1.= Il motivo è inammissibile non solo perchè privo di autosufficienza, dato che fa riferimento a prove acquisite senza indicarne il contenuto, ma, soprattutto, perchè si risolve in una richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali.

E’ sufficiente richiamare l’orientamento costante di questa Corte secondo cui: è inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. n. 7394 del 26/03/2010).

3.= Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione e per contrasto tra motivazione e dispositivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e 5. Secondo il ricorrente, il dispositivo della sentenza impugnata sarebbe in contrasto con la motivazione, posto che si afferma in motivazione, (anche in contrasto con altra parte della motivazione) da quanto sopra consegue, che la sentenza di primo grado va integralmente confermata e nel dispositivo si legge accoglie l’appello e rigetta la domanda proposta dall’attore in primo grado.

3.1.= Anche questo motivo è infondato essenzialmente perchè è di facile intuizione che il contrasto indicato dal ricorrente integri gli estremi di un errore materiale, posto che tutto il ragionamento della sentenza è chiaramente orientato verso la modifica della sentenza di primo grado. Comunque, è infondato perchè lo specifico contrasto tra dispositivo e motivazione non determina una impossibilità di individuare il concreto comando giuridico. Come è stato già detto da questa Corte in altra occasione: sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto. (n. 26077 del 30/12/2015).

PQM

Si propone il rigetto del ricorso, previa correzione della motivazione sostituendo alla espressione (…) consegue che la sentenza di primo grado va integralmente confermata”, con l’espressione (…) consegue che la sentenza di primo grado va integralmente riformata”. Non occorre provvedere al regolamento delle spese dato che la Ditta A.G., intimata, in questa fase non ha svolto alcuna attività giudiziale. Il Consigliere relatore”.

Tale relazione veniva comunicata al difensore del ricorrente.

Il Collegio, pur apprezzando la relazione ex art. 380 bis c.p.c., ritiene, tuttavia, che non via sia una evidenza decisoria e che la questione esaminata abbia bisogno di ulteriore approfondimento, pertanto, ritiene opportuno rimettere la causa al Presidente della Seconda Sezione Civile di questa Corte di cassazione per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera del Consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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