Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27578 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27578 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 18384-2016 proposto da:
PARRELLA FERDINANDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX
SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato MICHELE SANDULLI,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO LONARDO;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 10/39/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 05/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/10/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA
CRUCITTI.

Data pubblicazione: 21/11/2017

Fatti di causa
Nella controversia originata dall’impugnazione da parte di
Ferdinando Parrella di avviso di accertamento relativo ad iperf, iva
ed irap dell’anno 2008, la Commissione tributaria regionale della
Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello
proposto dal contribuente avverso la decisione di primo grado

Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso su due
motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. e di fissazione
dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente
comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, articolato dall’art.360, I comma, n.5
c.p.c., si denunzia l’omessa motivazione della sentenza in violazione
dell’art.11 Cost. e dell’art.36 d.lgs.n.546/1992, e con il secondo,
sempre ai sensi del citato n.5, l’omessa motivazione circa un fatto
controverso e decisivo.
Entrambi i motivi sono inammissibili dovendosi applicare la
nuova disposizione dell’art.360, I comma, n.5 c.p.c. la quale
prevede, unicamente, il ricorso per cassazione per omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti.
Al proposito, le SS.UU. di questa Corte (sentenza n.8053/14)
hanno statuito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n.
5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7
agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni
ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo
costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale
Ric. 2016 n. 18384 sez. MT – ud. 11-10-2017
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anch’essa sfavorevole.

che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in
quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purché il vizio
risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal
confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce
nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e
grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra

obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del
semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.
La citata sentenza n. 8053/14 delle S.0 di questa Corte ha,
altresì, chiarito, riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di
una questio facti, che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n.
5, consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto
storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se
esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)
e che il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366
c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve
indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”,
testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il
“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le
parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di
elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di
un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza
non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Alla

luce

di

tali

principi,

non

scalfiti

dalle

diverse

argomentazioni svolte dal ricorrente in memoria, non si ravvisa la
dedotta nullità della sentenza avendo il Giudice di appello esposto le
argomentazioni a sostegno della sua decisione, mentre con il
secondo motivo non si evidenzia l’omesso esame di un fatto storico
quant, piuttosto, si censura la valutazione operata sul materiale
probatorio.
Ric. 2016 n. 18384 sez. MT – ud. 11-10-2017
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affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente,
soccombente, al pagamento delle spese processuali liquidate come in
dispositivo.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002,
si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo

bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia
delle entrate delle spese di questo giudizio liquidate in complessivi
euro 2.000 oltre eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 s dello
stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il giorno 11 ottobre 2017.
Il

dente

unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1

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