Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27578 del 10/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27578 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 12655-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DEI J,0
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

ricorrente

centro
TOP HOUSE S

03159420268 in persona del legale rappresentante

pro tmepore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI
PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato AMATO CARLO
giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

5b1 1

Data pubblicazione: 10/12/2013

EQUITALIA NOMOS SPA;

– intimata – ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 32/16/2010 della

COMMISSIONE

depositata il 29/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 12655 sez. MT – ud. 28-11-2013
-2-

TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA del 12/04/2010

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 12655/11

Ricorrente princ.le: agenzia entrate
Controricorrente e ric.te incid.le cond.to: società Top House

Intimata: società Equitalia Nomos Spa.
Oggetto: impugnazione cartella pagamento,
Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale del Veneto n. 32/16/10, depositata il 29 aprile 2010, con la quale, rigettato l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione della società Top House srl., inerente alla cartella di pagamento, relativamente al mancato versamento delle imposte Irpeg, Irap ed Iva per
l’anno 2002, veniva accolta. In particolare il giudice di
grado osservava che l’atto esecutivo doveva ritener
sotto il profilo della motivazione e del procedimento ammi

re
tra-

tivo riguardante la sua emissione, mentre invece il credito
d’imposta dell’anno precedente in sostanza non era stato contestato dall’appellante, ed esso risultava dalla documentazione contabile prodotta dall’appellata, sicché ben poteva essere portato in
compensazione nell’annualità d’imposizione suindicata, ancorché si
riferiva al 2001. La contribuente resiste con controricorso, svolgendo a sua volta ricorso incidentale condizionato sulla base di
un unico motivo, mentre la società Equitalia Nomos Spa., agente
per la riscossione, subentrata all’originaria società Riscossione
Uno Spa., non si è costituita.
Motivi della decisione

2. Innanzitutto si rileva che entrambi i ricorsi vanno riuniti
ex 335 cpc., essendo stati proposti avverso la medesima decisione.
A)Ricorso principale
1

srl.

2

3. Col motivo addotto a sostegno di esso la ricorrente deduce
violazione di varie norme di legge, in quanto la CTR non considerava che si era verificata l’ipotesi di omissione nel versamento
dei tributi, proprio perché il credito d’imposta Iva si riferiva
solamente al 2001, mentre la prescritta dichiarazione del reddito

Inoltre era stata omessa la presentazione persino di quella integrativa prevista in casi del genere entro il termine riguardante
quella dell’anno successivo, e cioè il 2002, con la conseguenza
perciò che il credito indicato in compensazione per il debito fiscale inerente a quest’ultimo non poteva essere più portato in detrazione o in compensazione, ma soltanto se ne poteva chiedere il
rimborso ai sensi dell’art. 38 Dpr. n. 602, e quindi entro ormai
48 mesi dalla sua maturazione, che tuttavia erano ormai decorsi
quando la contribuente aveva proposto l’impugnazione la car ella il 29.1.2007.
Il motivo è fondato, dal momento che in tema di .A., ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 30 e 55 d.P.R. n. 633
del 1972 l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale, oltre ad esporlo all’accertamento induttivo,
esclude implicitamente la possibilità di recuperare il credito maturato in ordine al relativo periodo d’imposta attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d’imposta successivo, pertanto residuandogli, a tale riguardo solamente la possibilità di
chiederne il rimborso nel termine previsto, e che era scaduto nella specie, trattandosi di quello di 48 mesi ex art. 38 Dpr. n.
602/73 e succ. modific. (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 4531 del
22/02/2013, n. 16477 del 2004). Del resto, com’è noto, la suindicata disciplina risponde all’esigenza primaria dell’Amministrazione finanziaria relativa alla specifica funzione di effettuare il
controllo della correttezza della liquidazione dell’IVA stessa, il
che non si determina allorquando si riscontri l’inosservanza
dell’obbligo di presentare la dichiarazione annuale, come nel caso

2

per tale annualità addirittura non era stata nemmeno presentata.

3

in esame (V. pure Cass. Sentenze n. 20040 del 30/09/2011, n. 21947
del 2007).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in
modo giuridicamente corretto.
B) Ricorso incidentale condizionato

denunzia violazione di norme di legge, giacché il giudice di appello riteneva regolare la notifica della cartella, nonostante ne
fosse stata lamentata l’inesistenza, posto che essa era priva della inerente relata, sicché l’autore e le modalità di essa non potevano essere individuati per mancanza di ogni indicazione al riguardo.
La censura è inammissibile, perché generica, dal momento che
la ricorrente non ha riportato il relativo tratto del ricorso introduttivo nel presente gravame, ovvero dell’atto di controdeduzioni in appello, con cui avrebbe addotto la relativa doglianza;
né l’ha indicata come omessa pronuncia, articolandola e qu le
violazione di legge.
Tuttavia, a parte tale osservazione assorbente, – ciò “ad
abundantiam” – essa comunque è infondata, atteso che la notifica
della cartella esattoriale è espressamente disciplinata dall’art.
26 del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale dispone che, quando avviene la consegna nelle mani proprie del destinatario, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario.
Detta norma ha carattere di specialità rispetto all’art. 127 del
d.P.R. n. 43 del 1988 (che, per la notificazione degli atti e dei
provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio
all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale stabilisce che il
messo deve far sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso,
ovvero indicare i motivi che hanno determinato la mancata sottoscrizione) il quale, dunque, non trova applicazione nel caso di
notifica della cartella esattoriale, senza che ciò ponga problemi
di legittimità costituzionale con riguardo al rapporto che lega i
messi notificatori ai concessionari del servizio di riscossione,
3

4. Col motivo addottone a sostegno la ricorrente per incidente

4

essendo tali messi tenuti alla corretta attestazione dei fatti indicati come veri nelle relate di notifica, ed esposti a sanzioni
penali in caso di inosservanza di detto obbligo, come nella specie, in cui peraltro comunque l’atto aveva raggiunto il suo scopo
(Cfr. anche Cass. Sentenza n. 14105 del 26/10/2000).

vece quello incidentale condizionato va rigettato, con la conseguente cassazione della decisione impugnata, limitatamente al primo, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito,
atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art.
384, comma 2 cpc., e rigetto del ricorso in opposizione della contribuente avverso la cartella di pagamento.
6. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, avuto riguardo alla natura della controversia
e della questione giuridica trattata, mentre le altre di questo
giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate coi’ in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Riuniti i ricorsi, accoglie quello principale; ta l’altro
incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al primo, e,
decidendo nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le
spese del doppio grado, e condanna la controricorrente al rimborso
di quelle di questo giudizio, che liquida in euro
4.000,00(quattromila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a
debito.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.

5. Ne deriva che il ricorso principale va accolto, mentre in-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA