Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27578 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 02/12/2020), n.27578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12526-2019 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato INNOCENZO D’ANGELO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 287/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Venezia, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Treviso, ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca diretto a sentir accertare non dovuto, nei confronti di L.M., docente precaria in seguito immessa in ruolo, il risarcimento del danno della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, conseguente all’accertamento dell’abusivo reiterato ricorso al contratto a termine;

dando attuazione ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di conseguenze derivanti dall’utilizzo abusivo di personale docente e non docente della scuola da parte del MIUR, la Corte territoriale ha affermato che la stabilizzazione della L. costituiva una sanzione adeguata a ristorare la condotta illecita, in quanto idonea a ripristinare il bene della vita di cui la docente precaria lamentava la lesione;

operando un richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016, la Corte territoriale ha respinto la richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale formulata dall’appellante al fine di prospettare una illecita disparità di trattamento tra lavoratori privati e pubblici per la mancata conversione del rapporto relativamente a questi ultimi, a norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36;

ha, infine, ritenuto non provato – a fini risarcitori – nessun danno diverso e ulteriore rispetto a quello conseguente alla mancata conversione dei rapporti a termine in rapporto a tempo indeterminato, tale da far ritenere soltanto parzialmente satisfattiva l’intervenuta stabilizzazione;

la cassazione della sentenza è domandata da L.M. sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria;

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha resistito con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo, articolato motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione alla L. n. 183 del 2010, art. 32, alla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla Dir. del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, art. 1, commi 95, 131 e 132, della L. n. 107 del 2015, art. 1”;

contesta la statuizione d’insussistenza di danni risarcibili diversi e ulteriori e l’adeguatezza della riparazione all’abusivo ricorso al contratto a termine per mezzo della stabilizzazione ed immissione nei ruoli della scuola;

le sentenze della Corte di Giustizia (C.G.U.E. 26 novembre 2014 Mascolo ed altri) e della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 187 del 2016), hanno affermato l’illegittimità (per contrarietà alla lettera a) del punto 1 della clausola 5 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, allegato alla Dir. del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE), del rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato da parte della p.a. per oltre 36 mesi, qualora detto rinnovo abbia trovato causa nella soddisfazione delle esigenze permanenti e durevoli legate all’espletamento del servizio scolastico nell’attesa che avessero luogo le procedure concorsuali;

per circostanza incontestata, la ricorrente era stata immessa in ruolo anteriormente alla conclusione del giudizio d’appello 11 settembre 2017, e, pertanto, il suo diritto al risarcimento del danno era maturato ben prima dell’emanazione della L. n. 107 del 2015, (cd. Buona Scuola), essendosi la sua pretesa cristallizzata fin dalla proposizione del ricorso di primo grado in data 23 marzo 2012;

chiede che sia sollevato il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 TFUE, in merito alla compatibilità fra la clausola 5 punto 1 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, allegato alla Dir. del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, che contempla il divieto dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine e la L. n. 107 del 2015, (art. 1, commi 95, 131 e 132), che prevede la stabilizzazione degli insegnanti a termine per il futuro senza effetto retroattivo, e senza risarcimento del danno inteso quale misura proporzionata energica e sufficientemente dissuasiva per garantire la piena efficacia delle norme dell’accordo quadro per il periodo anteriore a quello in cui il complesso di misure di cui alle norme da ultimo indicate è destinato a produrre effetti;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta l’illegittimità dell’intervento dello Stato nel modificare a proprio vantaggio le norme applicate ai giudizi in corso, nonchè “Incostituzionalità ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione al CEDU, art. 6, paragrafo 1, come interpretato dalla CEDU in relazione alla (negata) applicazione della L. n. 83 del 2010, art. 32”;

la pronuncia della Corte territoriale, la quale ha esteso gli effetti della L. n. 107 del 2015, a fattispecie afferenti a periodi precedenti alla sua emanazione, costituirebbe un’illegittima interferenza dello Stato nei giudizi risarcitori in corso, e violerebbe il principio affermato dalla CEDU, che vieta agli Stati di abusare della loro posizione dominante nei confronti dei cittadini;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamenta “Omessa pronuncia per violazione dell’art. 112 c.p.c., (pag. 21)”; sostiene che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sul capo della domanda d’appello ove i ricorrenti chiedevano condannarsi il Ministero a pagare le differenze retributive, ivi comprese quelle dovute per i mesi intermedi tra la conclusione di un contratto e l’inizio del successivo;

i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro reciproca connessione, sono inammissibili;

questa Corte, con la sentenza n. 3472 del 2020, sollecitata dall’ordinanza della VI Sezione, ove, tra l’altro, si segnalava che la questione della permanenza del diritto al risarcimento del danno, anche in ipotesi di intervenuta stabilizzazione, era stata oggetto del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte della Corte d’appello di Trento, ha esaminato tutte le tematiche sollevate dall’odierna ricorrente;

il recente arresto, dopo aver richiamato i principi di cui alle sentenze pronunciate all’udienza del 18 ottobre 2016 (dal n. 22552 al n. 22557), ha approfondito la questione conformandosi all’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato);

il principio di diritto contenuto in Cass. n. 3472 del 2020 afferma che nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della L. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA, la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”;

l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, i cui oneri di allegazione e prova sono a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto;

sulla base di questo principio di diritto, questa Corte ha disatteso la questione di pregiudizialità, perchè le censure in essa formulate sono contrarie all’interpretazione consolidata che, in materia di contratti degli insegnanti e del personale ATA, appare rivolta a salvaguardare la specialità delle norme vigenti in materia, escludendo, nella loro reiterazione, la configurabilità di un abuso contrario all’Accordo Quadro allegato alla Dir. n. 1999/70/CE;

la conclusione cui è giunta la Corte territoriale, secondo la quale gli odierni ricorrenti hanno ottenuto il bene della vita per cui hanno agito in giudizio, senza che a tal fine possa rilevare la circostanza che la stabilizzazione sia avvenuta per mezzo di interventi diversi da quelli previsti nella L. n. 107 del 2015, si rivela in linea con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. altresì Cass. n. 18341 del 2020);

quanto al terzo motivo, sostanzialmente rivolto a sentir riconoscere dal giudice di appello il diritto dell’odierna ricorrente al risarcimento del danno ulteriormente subito per effetto della precarizzazione del rapporto, va chiarito che la censura è inammissibile per violazione del principio di specificità;

la Corte territoriale ha dato atto in motivazione – sempre mediante il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, segnatamente in punto di allegazione di eventuali danni diversi e ulteriori rispetto alla mancata conversione dei rapporti a termine – che la questione, rispetto alla quale la docente non beneficia di nessuna agevolazione probatoria, non ha carattere rilevante ai fini della decisione, essendo risultato in atti che la L. aveva rinunciato al capo della domanda avente ad oggetto le differenze retributive (p.3, nonchè pp. 10 e 11 della sentenza);

tale affermazione non è adeguatamente censurata dalla odierna ricorrente, la quale non trascrive e non produce i motivi di appello, nè il verbale d’udienza del 1 febbraio 2018 dal quale afferma doversi ricavare l’errata valutazione in cui sarebbe incorso il giudice del merito;

quando la domanda di parte ha ad oggetto l’error in procedendo in cui si asserisce sia incorso il giudice del merito, questa Corte si atteggia anche come giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa;

tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, nè potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento, il consolidato orientamento di legittimità richiede alla parte ricorrente non solo di indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma anche di illustrare la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato(in tal senso cfr. ex multis, Cass. n. 20181 del 2019);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile con la compensazione delle spese stante la recente sopravvenienza dell’indirizzo qui seguito;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA