Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27577 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 28/10/2019), n.27577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15453-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.M.C., quale erede di S.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4455/18/017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, di rigetto dell’appello da essa proposto contro una decisione della CTP di Ragusa, la quale, accogliendo il ricorso di L.M.C., quale erede del contribuente S.G., avverso il diniego di rimborso delle imposte dirette da quest’ultimo versate negli anni 1990, 1991 e 1992 su redditi di lavoro autonomo, per essere il medesimo residente in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, aveva ritenuto che detto rimborso spettasse al contribuente, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 comma 17.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17; della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665; della VI direttiva n. 77/388/CEE, come interpretata dalla Corte di giustizia delle comunità Europee con la sentenza del 17 luglio 2008 nella causa C-132/06; dell’ordinanza della sesta sezione della Corte di giustizia delle comunità Europee del 15 luglio 2015 in causa C-82/14, nonchè della decisione (2015) 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione Europea, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto come dovuto un rimborso che legittimamente era stato invece negato;

che invero il contribuente negli anni in discussione era soggetto economico che aveva svolto attività d’impresa soggetta a regime IVA, si che il rimborso di imposte effettuato in suo favore era da qualificare come aiuto di Stato, contrario all’ordinamento dell’unione Europea;

che invero la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, aveva escluso dal beneficio in esame i soggetti che svolgevano attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione era stata sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’unione Europea;

che il concetto di attività d’impresa era da intendere in modo estensivo, si da ricomprendere anche i lavoratori autonomi, com’era nella specie il contribuente;

che il divieto di rimborso di cui sopra sussisteva anche con riferimento al rimborso IVA, atteso che detto beneficio era in contrasto con il principio della neutralità fiscale e non consentiva di garantire la riscossione integrale dell’IVA dovuta sul territorio italiano;

che l’erede del contribuente non ha presentato controricorso; che il motivo di ricorso è fondato;

che, come più volte ritenuto da questa Sezione (cfr. Cass. n. 29905 del 2017; Cass. n. 3070 del 2018), la nozione Eurounitaria d’impresa include qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento, dovendosi qualificare come economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (Corte giustizia: 23/04/1991, Hofner & Elser; 16/11/1995, Federation francaise des societes d’assurances; 11/12/1997, Job Centre; 16/06/1987, Commissione vs. Italia; 01/07/2008, Motoe; 26/03/2009, Selex Sistemi Integrati); che l’attività svolta dal defunto contribuente S.G. è qualificabile come attività d’impresa, avendo la stessa sentenza impugnata indicato nelle premesse che il diniego di rimborso IRPEF era relativo a lavoro autonomo svolto negli anni 1990, 1991 e 1992; che quanto sopra si raccorda sia con la normativa fiscale Europea, laddove si stabilisce che è soggetto passivo d’IVA chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività (art. 9, p.1, Direttiva UE, n. 2006/112/CE; conf. art. 4, Direttiva UE, n. 77/388/CE), sia con la normativa Europea sugli appalti pubblici, laddove è stabilito che i termini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti e servizi (art. 1, p.8, Direttiva UE, n. 2004/18/CE);

che detta nozione è stata recepita dalla decisione del 14/08/2015, C(2015) 5549 fina/, p. 134, della Commissione UE, con la quale è stato affermato che i soggetti che non svolgono attività economica non vanno considerati come imprese; il che implica che un’attività economica può essere svolta anche da chi esercita una libera professione regolamentata e che le prestazioni possono essere intellettuali, tecniche o specialistiche (v. Commissione UE, 30/01/1995, n. 95/188/CE; conf. Corte giustizia, 23/04/1991, Hoefner e 18/06/1998, Commissione vs. Italia);

che, pertanto, va considerata attività d’impresa anche quella svolta da soggetti esercenti attività di lavoro autonomo;

che, inoltre, in linea con i precedenti resi da questa Sezione sul medesimo argomento, va ritenuto che lo svolgimento di un’attività di impresa costituisce limite all’applicabilità del beneficio in esame, previsto dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, prima parte, posto che il diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento, previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, in favore dei “soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’Ord. Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, ‘art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990” è espressamente escluso per “quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea”, atteso che la Corte di giustizia, con la sentenza del 17/07/2008, in causa C-132/06, aveva già rilevato l’incompatibilità delle disposizioni condonistiche, di cui alla L. n. 289 del 2002, con il sistema comunitario dell’IVA, in quanto, introducendo rilevanti differenze di trattamento tra i soggetti passivi sul territorio italiano, finivano per alterare il principio della neutralità fiscale;

che, peraltro, anche con riferimento al beneficio di cui alla citata L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, prima parte, la Commissione UE, con la decisione sopra richiamata (impugnata da una società siciliana dinanzi al Tribunale di primo grado UE, che l’ha confermata con sentenza del 26 gennaio 2018 e che, pertanto, è vincolante per il giudice nazionale, tenuto a darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione delle norme interne con essa contrastante: cfr. Cass. n. 15354 del 2014 e Cass. n. 22377 del 2017), all’art. 1 ha stabilito, in via generale, che le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni) e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate, che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell’art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono incompatibili con il mercato interno, salvo che si tratti di “aiuto individuale” che, “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014”, ovvero dei regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (art. 2 della decisione) o che, “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell’art. 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli artt. 92 e 93 (ora 87 e 88) del trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali) “o da ogni altro regime di aiuti approvato”, ma “fino a concorrenza dell’intensità massima prevista per questo tipo di aiuti” (art. 3);

che è stata poi la stessa Commissione UE ad aggiungere che “una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sè aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perchè il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un’attività economica e che, pertanto, non vanno considerati come imprese, oppure perchè il beneficio individuale è in linea (con) il regolamento de minimis applicabile, oppure perchè il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)” (p. 134 della “decisione”);

che, in definitiva, risulta chiaro come, in caso di svolgimento di un’attività economica (commerciale o professionale che sia) da parte del contribuente, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.), tenendo conto, in particolare, che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale il TFUE, art. 92, n. 1, può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, si che, qualora la soglia dell’irrilevanza venga superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza (cfr. Cass., n. 22377/2017; Cass. n. 29905/2017);

che, in difetto, il giudice di merito deve valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la ridetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi del TFUE, art. 107, par. 2, lett. b), ovvero che si tratti di “aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale” (p. 150, lett. b), dec. cit.), sempre che sussista “un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame” (p. 136 dec. cit.); il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovra-compensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto (p. 148 dec. cit.); inoltre, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell’UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni, a decorrere dal momento del primo (cfr. Cass. sez. lav. n. 14465 del 2017);

che la giurisprudenza di legittimità ha ancora precisato, nei precedenti sopra evocati, che la prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quanto affermato da Cass. n. 22377 del 2017, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso del giudizio di appello) e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza delle CTR, consentono alle parti di esibire, in sede di rinvio, quei documenti prima non ottenibili, ovvero l’accertamento di quei fatti che, in base alla precedente disciplina, non era necessario provare, ma che costituiscono oggi il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica (cfr., in tal senso, Cass. n. 5224 del 1998);

che, alla stregua delle considerazioni che precedono, il motivo di ricorso in esame va accolto, non essendosi la CTR uniformata ai principi sopra enunciati;

che l’accoglimento di detto motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata e la rimessione degli atti alla CTR della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione per nuovo esame, nonchè per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, sezione distaccata di Catania in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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