Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27577 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27577 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 15577-2015 proposto da:
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DENOMINATA “STUDIO SOPRANO
TUCCILLO & ASSOCIATI”, già “S.A.D. di Soprano – Tuccillo” C.F. e
P.I. 05612280635, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI
AVIGNONESI n.5, presso lo studio dell’avvocato ENRICO SOPRANO,
che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363991001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende ape legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 10906/7/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 15/12/2014;

4)-

Data pubblicazione: 21/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/10/2017 dal Consigliere Dott, GIULIA IOFRIDA.
Fatti di causa
L’ Associazione professionale “Studio Soprano Tuccillo & associati”,
già

“S.A.D.

di Soprano-Tuccillo”,

rappresentante p.t.,

in

persona

del

legale

propone ricorso per cassazione, affidato a

con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Campania n. n. 10906/07/2014, depositata in data
15/12/2014,

con

la

quale –

in controversia

concernente

l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione
finanziaria ad istanza di rimborso dell’IRAP versata dall’associazione
professionale dal 2004 al 2011- è stata confermata la decisione di
primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravarne della
contribuente, hanno sostenuto che l’appellante non era stata in
grado di dimostrare l’assenza di autonoma organizzazione
presupposto impositivo per l’IRAP, considerati i

“notevoli costi di

esercizio per prestazioni affidate a terzi”, che assicurano le stesse, o
anche maggiori, utilità dei beni strumentali di proprietà dell’ufficio
professionale, il che consente poi di svolgere l’attività professionale
anche in assenza dei titolari, nonché

“notevoli volumi di affari e di

reddito” e la “disponibilità di due uffici in due importati città”.
A seguito di relazione ex art.380 bis c.p.c., la ricorrente ha
depositato memoria ed il Collegio ha disposto il rinvio a N.R. in
attesa della trasmissione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito
(già richiesti).
Depositata nuova proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della
ordinanza con motivazione semplificata.

RAGIONI della DECISIONE
1. La ricorrente lamenta:1) con il primo motivo, la “violazione degli
artt.2 e 3 d.lgs. 446/1997, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”,
Ric. 2015 n. 15577 sez. MT – ud. 11-10-2017
-2-

quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste

denunciando l’omessa motivazione della sentenza su fatto decisivo e
controverso, vale a dire l’assenza dei presupposti per
l’assoggettabilità ad IRAP; 2) con il secondo ed il terzo motivo, la
violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.2 e 3 d.ls. 446/1997,
denunciando l’errata interpretazione del requisito dell’autonoma
organizzazione, fatta discendere da elementi irrilevanti (volume

prestazioni affidate a terzi); 3) con il quarto motivo, la violazione, ex
art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.91 e 112 c.p.c. e 15 del d.lgs.
546/1992, denunciando l’errata statuizione in ordine alle spese di
giudizio, liquidate dalla C.T.R. a favore dell’Agenzia delle Entrate in
misura superiore alla nota spese prodotta in giudizio.
2. Le censure di cui al secondo ed al terzo motivo, da trattare
unitariamente in quanto connesse, sono infondate.
2.1. Deve qui ribadirsi che, a norma del combinato disposto del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e
art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo
di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è escluso
dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attività non
autonomamente organizzata ed i requisito della autonoma
organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità solo se congruamente motivato ricorre quando il contribuente, per quanto qui interessa, impieghi
beni strumentali eccedenti, secondo rid quod plerumque accidit, il
minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di
organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro
a trui (S. U. n. 12109 del 2009; cfr., da ultimo, Cass. nn. 23370 del
2010 e 16628 del 2011).
2.2. Questa Corte ha già precisato (Cass. 1575/2014; Cass.
15642/2014) che

“in tema di imposta regionale sulle attività

produttive, l’esercizio in forma associata dell’attività di
amministratore di condominio, sebbene senza dipendenti o
collaboratori e, comunque, con beni strumentali di esiguo valore, è
circostanza di per sè idonea a far presumere l’esistenza di una
Ric. 2015 n. 15577 sez. MT – ud. 11-10-2017
-3-

d’affari, disponibilità di più studi, notevoli costo di esercizio per

autonoma organizzazione di strutture e mezzi, nonché dell’intento di
avvalersi della reciproca collaborazione e delle rispettive
competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune
incombenze, sì da potersi ritenere che reddito prodotto non sia
frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente
dello studio e, conseguentemente, debba essere assoggettato

derivato dalla sola attività dei singoli associati”

(cfr. Cass.

24058/2009; 17136/2008; 13570/2007).
2.3. Ora, i giudici della CTR hanno seguito il principio per cui
l’esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza
di per sé idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma
organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare
onere economico, nonché dell’intento di avvalersi della reciproca
collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità
nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il
reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di
ciascun componente dello studio, cosicché legittimamente il reddito
dello studio associato viene assoggettato all’imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP), a meno che il contribuente non dimostri
che tale reddito è effettivamente derivato dal solo lavoro
professionale dei singoli associati. Nella specie, si verte appunto
sull’IRAP dovuta dallo Studio associato tra professionisti (e non dal
singolo associato) e doveva essere quindi superata, secondo
l’orientamento del giudice di legittimità sopra richiamato, la
presunzione secondo la quale il reddito ricavato dalla struttura, così
come organizzata, era stato almeno potenziato e non era quindi
derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associate; prova
non raggiunta, considerate le caratteristiche dell’organizzazione dello
studio professionale evidenziate dalla C.T.R..
2.,4. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente pronuncia n.
7:371/2016, hanno affermato il seguente principio di diritto:
“presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è
l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta
Ric. 2015 n. 15577 sez. MT – ud. 11-10-2017
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all’IRAP, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è

alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma
quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano
soggetti passivi dell’imposta a norma dell’art. 3 del d.igs. 15
dicembre 1997, n. 446 – comprese quindi le società semplici e le
associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche
per l’esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in

forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso,
presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di
ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma
organizzazione”. Le Sezioni Unite hanno pertanto aderito all’indirizzo
giurisprudenziale più rigoroso, laddove la C.T.R nella decisione qui
impugnata ha ritenuto (seguendo il primo orientamento richiamato)
costituire una presunzione relativa, superabile da prova contraria
idonea, nella specie comunque non fornita dal contribuente, la
sussistenza di autonoma organizzazione nello studio associato tra
professionisti.
3.

La prima censura, implicante vizio motivazionale, riferita

all’articolo 360 n. 5 c.p.c. (da scrutinare in base a! testo di tale
disposizione risultante delle modifiche recate dal decreto legge n.
83/12, poiché la sentenza impugnata risulta depositata in data
successiva all’Il settembre 2012), è inammissibile. Si rileva che nel
mezzo di ricorso non si indicano fatti storici (della cui deduzione nel
giudizio di merito venga dato conto nei rispetto del canone
dell’autosufficienza del ricorso per cassazione), i: cui esame, omesso
nella sentenza gravata, avrebbe portato ad una diversa ricostruzione
dei fatti di causa (avendo la C.T.R. motivato esaurientemente sui
vari profili contestati), ma ci si limita a criticare l’apprezzamento
delle

risultanze

processuali

operato

dal

giudice

di

merito,

contrapponendo a tale apprezzamento quello ritenuto più corretto
dalla parte e sviluppando argomenti di mero fatto che non possono
essere scrutinati in sede di legittimità.
4.

La ricorrente lamenta con il quarto motivo che i giudici

ia
de „lla
U

C.T.R. abbiano liquidato alla parte Agenzia delle Entrate spese di
Ric. 2015 n. 15577 sez. MT – ud. 11-10-2017
-5-

quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la

giudizio pari ad C 5.000,00, a fronte di una nota spese, prodotta
dalla parte appellata, inferiore, di C

“2.280/ 30”

(sul punto la

controricorrente nulla specificamente replica).
Il motivo è fondato – verificati gli atti dei giudizio di merito – in
quanto, a fronte del deposito di nota spese specifica, il giudice nella
liquidazione delle spese processuali può discostarsi solo riducendo,

dalla parte, non potendo liquidare, nel rispetto dell’art.112 c.p.c., più
di quello richiesto.
5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del solo quarto
motivo del ricorso (respinti gli altri motivi), va cassata la sentenza
impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa
composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione deile
spese del presente giudizio di legittimità.

PQM
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso (respinti gli altri
motivi), cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della
Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere
anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, 1’11/10/2017.
Il Presidente Dot

rcello Iacobellis

previa adeguata motivazione (Cass.20604/2015), quanto richiesto

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