Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27577 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. III, 20/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25765/2009 proposto da:

M.D. (OMISSIS), M.S.

(OMISSIS), P.G.M. (OMISSIS),

M.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo studio dell’avvocato CIUFFA Paolo,

che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

e contro

TICINO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1274/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 06/10/2008; R.G.N. 1290/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato PAOLO CIUFFA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che P.G.M., M.D., M. S. e M.I. citarono dinanzi al tribunale di Termini Imerese la Ticino ass.ni per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 103.341, oltre rivalutazione e interessi, per il mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dall’assicurazione sulla vita stipulato da M.A., loro dante causa quale – rispettivamente – marito e figlio, ucciso ad opera di ignoti in data 14.10.00;

1.2. che il Tribunale respinse – tra l’altro e per quel che qui ancora interessa – la tesi della Ticino ass.ni sull’esclusione della copertura assicurativa, fondata sulla riconducibilità dell’evento ad un agguato mortale di stampo mafioso; e condannò pertanto la convenuta al pagamento di quanto richiesto, oltre che delle spese processuali;

1.3. che la Corte di appello di Palermo, adita dall’assicuratrice, con sentenza n. 1274/03 del 6.10.08 riformò integralmente la pronuncia di primo grado, ritenendo l’ontologica differenza tra infortunio ed omicidio, tanto da rigettare la domanda degli eredi dell’assicurato, beneficiari dell’assicurazione;

1.4. che per la cassazione di tale ultima sentenza costoro ricorrono, affidandosi a due motivi; sicchè, non svolgendo l’intimata attività difensiva ed all’ud. 18 novembre 2011 comparendo il difensore dei ricorrenti, il Collegio ha deciso, raccomandando una decisione semplificata.

2. Deve al riguardo considerarsi in diritto:

2.1. che i ricorrenti sviluppano due motivi:

2.1.1. un primo, di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, concludendolo con il seguente quesito: ai sensi del combinato disposto degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366, 1369 e soprattutto art. 1370 cod. civ., sulla interpretazione dei contratti, è legittima una sentenza che, chiamata ad applicare un contratto assicurativo a garanzia di infortuni extraprofessionali, respinga l’indennizzo perchè la morte dell’assicurato è stata causata da un evento doloso di terzi, non espressamente previsto dal contratto come ipotesi di esclusione di garanzia?;

2.1.2. un secondo, di vizio di motivazione, relativo alla mancata considerazione della circostanza che il loro dante causa era stato vittima di un agguato destinato ad altro soggetto, invece scampato;

ma non è concluso con il prescritto momento di riepilogo;

2.2. che però, ad avviso del Collegio, il primo motivo di ricorso è inammissibile, per mancata integrale riproduzione del contenuto del contratto azionato dai ricorrenti o quanto meno delle sue clausole decisive, di queste essendo solo riportata una riassuntiva indicazione: e tanto in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (per un caso assolutamente analogo, vedi Cass. 6 giugno 2006, n. 13266) ed a prescindere dall’ulteriore questione della (in)sindacabilità in cassazione dell’interpretazione dell’oggetto del contratto (per un caso assolutamente analogo, vedi Cass. 14 novembre 2008, n. 27267) o dell’eventuale applicabilità dei principi in tema di infortuni sul lavoro (per casi analoghi: Cass. 29 ottobre 1998, n. 10815; Cass. 11 giugno 2009, n. 13599);

2.3. che il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile, ma per altro verso, in quanto difetta del momento di sintesi o di riepilogo previsto dal capoverso dell’art. 366 bis cod. proc. civ., invece necessario (come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603: v., tra le ultime, Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680): esso deve indicare in modo sintetico, evidente e soprattutto autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (da ultimo, v. Cass., ord. n. 27680 del 2009); occorrendo, in particolare, la formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso, nel quale e comunque anche nel quale si indichi non solo il fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, ma anche – se non soprattutto quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002); tale requisito non può ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure; mentre invece, nella fattispecie, tale separato momento di sintesi o di riepilogo manca del tutto.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata qui svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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