Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27577 del 10/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27577 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 10516-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
HELVETIA VITA SPA 08575280154 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA
GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CAPE’ PAOLO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

53I1

Data pubblicazione: 10/12/2013

avverso la sentenza n. 20/22/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 25/11/2010,
depositata il 27/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

udito l’Avvocato Capè Paolo difensore della controricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 10516 sez. MT
-2-

ud. 28-11-2013

BOGNANNI;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 10516/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente: società Helvetia Vita Spa.

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Lombardia n. 20/22/11, depositata il 27
gennaio 2011, con la quale, rigettato l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale a seguito di riassunzione da rinvio della Cassazione, l’opposizione della società di assicurazioni Helvetia Vita Spa., relativa all’avviso di accertamento per Irpeg ed Ilor, inerenti all’anno 1993, veniva accolta. In
particolare il giudice del rinvio osservava che la CTR aveva emesso altra pronuncia avente il n. 397/10/01 tra le stesse parti, relativamente all’anno d’imposta 1992, la quale era passata in giudicato, ed a cui perciò bisognava fare riferimento. Inoltre
l’appellata aveva pagato la somma di oltre euro 16.000,00, pertanto l’appello andava respinto. La contribuente resiste con con
ricorso, ed ha depositato memoria.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la r orrente deduce violazione di varie norme di legge, nonché vizio di omessa
motivazione, in quanto la CTR non indicava, se non in modo apparente, le ragioni, in virtù delle quali riteneva di accogliere la
pretesa della Helvetia Vita, nonostante che fosse stato addotto
che la sentenza già emessa per altra annualità non solo non era
passata in giudicato, e ne concerneva una differente, ma in particolare atteneva ad un oggetto del tutto diverso, e precisamente
alla perdita dichiarata per il 1992, mentre invece nel caso che ci

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggior reddito,

2

occupa si tratta di indeducibilità totale o parziale degli accantonamenti per riserve matematiche o tecniche varie.
Il motivo è fondato. Invero, com’è noto, il vizio di omessa
motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione ai sensi
dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., ricorre, nella

rente, quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio
convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito, come nel caso
in specie (Cfr. anche Sentenze n. 6288 del 18/03/2011, n. 16762
del 21/07/2006). Tale questione peraltro è assorbente rispetto
all’altra di diritto, secondo cui la deduzione degli accantonamenti non era ammissibile, o quanto meno dovesse essere compiuta secondo i criteri di proporzionalità di cui agli artt. 63, pri
commi, e 75 Dpr. n. 917/86.
Perciò su tale punto la decisione impugnata non sulta motivata in modo giuridicamente corretto ed adeguato.
3. Ne discende che il ricorso va accolto, con la conseguente
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a
quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà al suindicato principio di diritto.
4. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia,
anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della
Lombardia, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell sesta Sezione civile, il 28 novembre 2013.

duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione appa-

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